Art. 4 Finanziamenti e entrate 1. La Giunta provinciale mette a disposizione del Centro i mezzi finanziari necessari per le attivita' del Centro di cui all'articolo 1 attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale. 2. Ogni entrata connessa con l'attivita' del Centro e' versata direttamente al Centro. 3. Il ricavo dall'alienazione - deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione - di terreni agricoli e forestali affidati in gestione al Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.