Art. 4 
 
                       Finanziamenti e entrate 
 
  1. La Giunta provinciale mette a disposizione del  Centro  i  mezzi
finanziari necessari per le attivita' del Centro di cui  all'articolo
1 attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale. 
  2. Ogni entrata connessa con  l'attivita'  del  Centro  e'  versata
direttamente al Centro. 
  3. Il ricavo dall'alienazione - deliberata dalla Giunta provinciale
su proposta del Consiglio di amministrazione - di terreni agricoli  e
forestali affidati in gestione al Centro, ai sensi  dell'articolo  3,
comma 1, e' reimpiegato di norma per l'acquisto  di  beni  di  natura
analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.