Art. 9 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla  presente  legge,  si
provvede con gli stanziamenti di  spesa  gia'  disposti  in  bilancio
sulle  unita'  previsionali  di  base  13105   e   13235   a   carico
dell'esercizio 2013 e autorizzati per  gli  interventi  di  cui  alla
legge provinciale 3 novembre 1975, n.  53,  e  successive  modifiche,
abrogata dall'articolo 8. 
  2.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Bolzano, 15 maggio 2013 
 
                             DURNWALDER