Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di base 13105 e 13235 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, abrogata dall'articolo 8. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 15 maggio 2013 DURNWALDER