Art. 10 Procedura di ricognizione 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunita' montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attivita', delle passivita', della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonche' dei rapporti giuridici pendenti delle Comunita' montane stesse e la trasmettono alla Regione. 2. In particolare, i presidenti: a) provvedono ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi; b) indicano le attivita' e le passivita' derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti; c) individuano le passivita' derivanti da prestiti assunti. 3. Le Comunita' montane approvano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e provvedono all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, anche al fine dell'utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalita' di cui all'art. 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000.