Art. 10 
 
                      Procedura di ricognizione 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i presidenti delle Comunita' montane provvedono  alla
ricognizione complessiva delle  attivita',  delle  passivita',  della
situazione  patrimoniale  e  finanziaria,  delle  risorse   umane   e
strumentali,  delle  funzioni  e  dei  servizi  svolti,  nonche'  dei
rapporti giuridici pendenti  delle  Comunita'  montane  stesse  e  la
trasmettono alla Regione. 
  2. In particolare, i presidenti: 
    a) provvedono ad una revisione straordinaria dell'inventario  dei
beni  mobili  ed  immobili,  con   l'indicazione   dei   vincoli   di
destinazione d'uso o di vincoli di altra  natura  che  gravano  sugli
stessi; 
    b) indicano le attivita' e le passivita' derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli  enti  locali,  i
beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio  medesimo,  i
rapporti  giuridici  in  corso,  con   particolare   riferimento   ai
contratti; 
    c) individuano le passivita' derivanti da prestiti assunti. 
  3. Le Comunita' montane approvano il  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  finanziario  2013  e  provvedono  all'approvazione   del
rendiconto   dell'esercizio   finanziario   2012,   anche   al   fine
dell'utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione  risultanti  dal
rendiconto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  187  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000.