Art. 11 
 
                        Piano di successione 
 
  1. Nel caso di  cui  all'art.  9,  il  presidente  della  Comunita'
montana, entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
estinzione, predispone un  piano  per  la  successione  nei  rapporti
attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni,
nelle seguenti funzioni, compiti, attivita': 
    a) funzioni  in  materia  di  agricoltura,  difesa  del  suolo  e
forestazione; 
    b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la  Comunita'
montana risulta responsabile; 
    c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni
associate; 
    d)  altri  compiti,  funzioni  o  attivita'  non  rientranti  nei
precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o  connessi  a
opere o a servizi realizzati nel  territorio  comunale  a  prevalente
vantaggio della popolazione di uno o piu' Comuni; 
    e) compiti e funzioni che la Comunita' montana ha volontariamente
assunto per lo sviluppo delle  comunita'  locali  o  per  effetto  di
convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati. 
  2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle  puntuali
indicazioni contenute  nel  decreto  di  estinzione  della  Comunita'
montana, individua distintamente per le funzioni compiti e  attivita'
indicati al comma 1: 
    a)  la  situazione  patrimoniale,  parte  finanziaria   e   parte
patrimoniale; 
    b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le  attivita'  e
le  passivita'  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni,  compiti   e
attivita' di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione  o
relativi alla gestione di interventi e  progetti  realizzati  con  le
risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea; 
    c) le operazioni da compiere derivanti  da  eventuali  previsioni
statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni; 
    d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per  l'esercizio  di
funzioni, compiti e attivita'; 
    e) il personale, dipendente  dalla  Comunita'  montana,  a  tempo
indeterminato e  determinato,  appartenente  alla  dirigenza  e  alle
categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato  in  via
esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni; 
    f) il personale con altri contratti di lavoro o con  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva,
e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime; 
    g) il prospetto riassuntivo dei prestiti,  ivi  inclusi  i  mutui
coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato  dallo  Stato,
distinti per funzioni cui sono connessi. 
  3. Il piano contiene altresi'  la  ricognizione  del  personale  da
trasferire e la formulazione della  proposta  di  dotazione  organica
provvisoria. 
  4. Entro il termine  di  cui  al  comma  1  la  proposta  di  piano
successorio  e'  trasmessa  altresi'  al  consiglio  della  Comunita'
montana  per  la  presa  d'atto,  e   contestualmente   alle   Unioni
subentranti e  agli  eventuali  Comuni  interessati,  per  quanto  di
competenza, per  la  procedura  di  approvazione,  dandone  immediata
comunicazione alla Regione. 
  5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza  che  sia
stato predisposto il piano successorio, il presidente  della  Regione
diffida il presidente della Comunita' montana a  provvedere  entro  i
successivi   venti   giorni,    decorsi    i    quali,    persistendo
l'inadempimento, nomina un commissario ad  acta,  che  predispone  il
piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni
successivi alla nomina.