Art. 11 Piano di successione 1. Nel caso di cui all'art. 9, il presidente della Comunita' montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attivita': a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione; b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunita' montana risulta responsabile; c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate; d) altri compiti, funzioni o attivita' non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o piu' Comuni; e) compiti e funzioni che la Comunita' montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunita' locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati. 2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunita' montana, individua distintamente per le funzioni compiti e attivita' indicati al comma 1: a) la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale; b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attivita' e le passivita' derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attivita' di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea; c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni; d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attivita'; e) il personale, dipendente dalla Comunita' montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni; f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime; g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi. 3. Il piano contiene altresi' la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria. 4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio e' trasmessa altresi' al consiglio della Comunita' montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunita' montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina.