Art. 13 
 
 Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione 
 
  1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'art. 11,
comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell'art.  9,  comma  3,
procedono senza indugio a convocare la  seduta  di  insediamento  del
rispettivi  Consigli,  iscrivendo  altresi'  all'ordine  del   giorno
l'approvazione del piano successorio. 
  2.  Le  delibere  di  approvazione  del  piano   successorio   sono
tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale. 
  3. Il piano successorio e' approvato  con  decreto  del  presidente
della Giunta regionale che regola la successione anche nelle  ipotesi
per le quali vi sia stata una  mancata  o  parziale  approvazione  da
parte degli enti subentranti.