Art. 13 Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione 1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'art. 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell'art. 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento del rispettivi Consigli, iscrivendo altresi' all'ordine del giorno l'approvazione del piano successorio. 2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale. 3. Il piano successorio e' approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.