Art. 14 Effetti dell'estinzione 1. Nel caso di cui all'art. 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunita' montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attivita' e passivita', di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo. Le regole della solidarieta' attiva e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione della Comunita' montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorche' essi non facciamo parte della Comunita' medesima. 2. Gli enti che succedono alla Comunita' montana estinta possono accordarsi affinche' uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.