Art. 14 
 
                       Effetti dell'estinzione 
 
  1. Nel caso di cui all'art. 9, a decorrere dalla data di estinzione
della  Comunita'  montana,  le  Unioni  e,  ove  previsto,  i  Comuni
succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attivita' e  passivita',
di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b), c), d),  e),  f)  e  g),
compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati,
ferma restando la disciplina delle  sedi  istituzionali  definita  ai
sensi del medesimo articolo. Le regole della  solidarieta'  attiva  e
passiva si applicano  verso  tutti  i  Comuni  partecipanti  all'ente
estinto, o che vi partecipavano  al  momento  dell'instaurazione  dei
rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti
rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le  disposizioni  del
presente comma si  applicano  anche  ai  Comuni  che,  alla  data  di
estinzione della Comunita' montana, sono parte dei rapporti in  corso
o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorche'
essi non facciamo parte della Comunita' medesima. 
  2. Gli enti che succedono alla Comunita'  montana  estinta  possono
accordarsi  affinche'  uno  di  essi  sia  individuato   quale   ente
responsabile per la chiusura dei rapporti  attivi  e  passivi  e  dei
procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un  ufficio  comune,
disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.