Art. 15 Assegnazione di risorse e continuita' amministrativa 1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'art. 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'art. 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali gia' spettanti alla Comunita' montana estinta. 2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'art. 9, o il decreto di estinzione nel caso dell'art. 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione. 3. Copia del decreto e' trasmessa dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'art. 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.