Art. 15 
 
        Assegnazione di risorse e continuita' amministrativa 
 
  1.  Il  presidente  della  Giunta  regionale,  con  il  decreto  di
approvazione del piano successorio nel caso  dell'art.  9  o  con  il
decreto di estinzione  nel  caso  dell'art.  8,  provvede  a  dettare
disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti  delle  risorse
regionali gia' spettanti alla Comunita' montana estinta. 
  2. Il decreto  di  approvazione  del  piano  successorio  nel  caso
dell'art. 9, o  il  decreto  di  estinzione  nel  caso  dell'art.  8,
costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed  ogni
altro adempimento derivante dalla successione. 
  3. Copia del  decreto  e'  trasmessa  dalla  Regione  al  Ministero
dell'interno  ai  fini  dell'applicazione   agli   enti   subentranti
dell'art.  2-bis  del  decreto-legge   7   ottobre   2008,   n.   154
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e  in
materia  di  regolazioni  contabili   con   le   autonomie   locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.