Art. 16 Obblighi dei Comuni gia' facenti parte di Comunita' montane 1. Il Comune gia' facente parte di Comunita' montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunita' montana, e in particolare: a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunita' montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunita' montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunita' medesima; b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attivita' che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunita' montana, per tutta la durata di detti affidamenti; c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti. 2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.