Art. 16 
 
     Obblighi dei Comuni gia' facenti parte di Comunita' montane 
 
  1. Il Comune gia' facente parte di Comunita' montana estinta  resta
obbligato nei confronti degli enti che succedono nei  rapporti  della
Comunita' montana, e in particolare: 
    a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non
risultino adempiute verso la Comunita' montana originaria,  derivanti
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunita' montana,
ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e
compiti alla Comunita' medesima; 
    b)  per  tutte  le  obbligazioni  che  devono  essere   adempiute
dall'ente subentrante per  lo  svolgimento  di  funzioni,  servizi  e
attivita' che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunita'
montana, per tutta la durata di detti affidamenti; 
    c) per tutte le altre obbligazioni derivanti  dalla  successione,
nei casi ivi previsti. 
  2.  Sono  fatti  salvi  gli  accordi  tra  il  Comune  e  gli  enti
subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.