Art. 17 
 
              Funzioni delle forme associative montane 
 
  1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze  di  tutela  e
promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni
di cui  all'art.  44,  comma  secondo,  della  Costituzione  e  della
normativa in favore dei territori montani. 
  2.  Le  Unioni  subentrate  a  Comunita'  montane  soppresse   sono
considerate a tutti gli effetti Unioni  di  Comuni  montani,  cui  si
applica  l'art.  32  del  decreto  legislativo  n.  267   del   2000,
indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.