Art. 17 Funzioni delle forme associative montane 1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. 2. Le Unioni subentrate a Comunita' montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.