Art. 19 
 
                          Unione di Comuni 
 
  1. L'esercizio associato di cui  all'art.  7  puo'  essere  attuato
mediante Unione di Comuni costituita secondo le  modalita'  stabilite
dalla presente legge e dall'art. 32 del decreto  legislativo  n.  267
del 2000 e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti. 
  2. Ciascun Comune puo' far parte di una sola Unione. 
  3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni
svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalita'  per  la
loro costituzione e funzionamento,  nonche'  la  durata  dell'Unione,
comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresi' le
procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso  da  parte
dei  Comuni  partecipanti  ed  i  relativi  adempimenti,  inclusa  la
definizione dei rapporti tra l'Unione e il  Comune  uscente,  nonche'
gli effetti, anche sanzionatori e  risarcitori,  del  recesso  di  un
Comune prima della scadenza del termine  di  durata  dell'Unione.  La
disciplina del recesso deve comunque garantire la  continuita'  dello
svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che
presta servizio a  qualsiasi  titolo  presso  l'ente.  Deve  altresi'
prevedere l'obbligo per il Comune recedente  di  farsi  carico  delle
quote residue dei prestiti eventualmente accesi. 
  4. Lo statuto regola altresi' la durata minima dei conferimenti  di
funzioni all'Unione, che comunque non puo' essere inferiore a  cinque
anni. La revoca anticipata dei conferimenti e' priva di ogni effetto,
salvo che non sia disposta di  comune  accordo  tra  tutti  gli  enti
aderenti. 
  5. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni  tra  loro,  o
con  Comuni  singoli  o  associati  esterni  all'Unione   stessa,   a
condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio  associato
sia l'Unione o una delle Unioni. 
  6. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi
affidati dai Comuni,  opera,  di  norma,  con  personale  distaccato,
comandato o trasferito da detti enti. 
  7. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo
tra gli enti interessati, in caso di scioglimento  dell'Unione  o  di
cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o
comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza,  nella
disponibilita' di detto ente. 
  8. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni,  l'Unione
puo' stipulare accordi con l'ente di provenienza per il  mantenimento
presso l'Unione del personale trasferito. 
  9. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente  legge  e
quelle gia' precedentemente costituite  stabiliscono  nei  rispettivi
statuti norme che disciplinano termini e modalita' per la successione
nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni  e
in caso di scioglimento, garantendo la continuita'  amministrativa  e
dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi  titolo
assegnato all'ente. 
  10.  Lo  statuto   dell'Unione   garantisce   adeguate   forme   di
partecipazione e controllo degli amministratori dei  Comuni  aderenti
con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di
sedi stabili di raccordo e confronto. 
  11. Qualora l'Unione coincida con il  distretto  sanitario  di  cui
all'art. 9 della legge regionale n.  19  del  1994  le  funzioni  del
Comitato  di  distretto  sono  esercitate  dalla   Giunta,   la   cui
composizione viene  integrata,  ove  la  legge  lo  preveda,  con  la
partecipazione del direttore del distretto, o di altri  soggetti  che
per legge devono essere sentiti.