Art. 19 Unione di Comuni 1. L'esercizio associato di cui all'art. 7 puo' essere attuato mediante Unione di Comuni costituita secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti. 2. Ciascun Comune puo' far parte di una sola Unione. 3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalita' per la loro costituzione e funzionamento, nonche' la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresi' le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonche' gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuita' dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresi' prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi. 4. Lo statuto regola altresi' la durata minima dei conferimenti di funzioni all'Unione, che comunque non puo' essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti e' priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti. 5. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. 6. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti. 7. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilita' di detto ente. 8. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione puo' stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito. 9. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente legge e quelle gia' precedentemente costituite stabiliscono nei rispettivi statuti norme che disciplinano termini e modalita' per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuita' amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente. 10. Lo statuto dell'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto. 11. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994 le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata, ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.