Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai
sensi  dell'art.  1,  realizzata  in  coerenza  con  il  sistema   di
partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali  previsto
nei protocolli d'intesa stipulati dalla Regione, deve garantire,  per
l'intero sistema regionale e locale: 
    a) la  razionale  distribuzione  delle  funzioni  alla  luce  dei
criteri di unicita',  semplificazione,  adeguatezza,  prossimita'  al
cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; 
    b) l'attribuzione tendenziale ad un  unico  soggetto  dell'intera
funzione; 
    c) l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e  l'adeguamento
delle forme associative tra Comuni; 
    d) la  tenuta  del  complessivo  sistema  finanziario  regionale,
attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per  rendere  efficiente
la gestione del patto di stabilita' territoriale, in coerenza con  la
legge  regionale  23  dicembre  2010,  n.  12  (Patto  di  stabilita'
territoriale della Regione Emilia-Romagna); 
    e) l'adeguatezza delle dotazioni organiche  e  strumentali  delle
amministrazioni interessate, al fine  dell'ottimale  esercizio  delle
funzioni ad esse rispettivamente attribuite; 
    f) l'interazione funzionale tra le piante organiche della Regione
e degli enti locali del territorio al fine dell'ottimale  allocazione
delle risorse per l'esercizio delle funzioni e del mantenimento degli
attuali livelli occupazionali,  anche  assicurando  la  formazione  e
riqualificazione condivisa e concertata delle risorse  umane  nonche'
prevedendo  percorsi  di  mobilita'  prioritari   nell'ambito   delle
programmazioni dei fabbisogni professionali.