Art. 2 Finalita' 1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 1, realizzata in coerenza con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali previsto nei protocolli d'intesa stipulati dalla Regione, deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale: a) la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicita', semplificazione, adeguatezza, prossimita' al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; b) l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; c) l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni; d) la tenuta del complessivo sistema finanziario regionale, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per rendere efficiente la gestione del patto di stabilita' territoriale, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilita' territoriale della Regione Emilia-Romagna); e) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite; f) l'interazione funzionale tra le piante organiche della Regione e degli enti locali del territorio al fine dell'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, anche assicurando la formazione e riqualificazione condivisa e concertata delle risorse umane nonche' prevedendo percorsi di mobilita' prioritari nell'ambito delle programmazioni dei fabbisogni professionali.