Art. 20 
 
 Modalita' di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali 
 
  1. Lo statuto dell'Unione e il regolamento interno  disciplinano  i
casi in cui gli organi si  riuniscono  con  modalita'  di  astensione
obbligatoria per i  Comuni  non  interessati  alla  decisione,  fatto
comunque  salvo  il  caso  in  cui  le  decisioni   abbiano   valenza
sull'intero territorio dell'Unione. 
  2. La Giunta ed il  Consiglio  dell'Unione  possono  altresi',  ove
previsto  dallo  statuto,  riunirsi  in  composizione  ristretta   ai
rappresentanti dei Comuni montani quando  deliberano  sulle  funzioni
della Comunita' montana soppressa e su materie di esclusivo interesse
dei Comuni montani. 
  3. Qualora l'ambito dell'Unione coincida con l'ambito  territoriale
ottimale, lo statuto  dell'Unione  puo'  prevedere  l'istituzione  di
sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione  del  servizio.
In tal caso lo statuto prevede: 
    a) la disciplina delle modalita' organizzative  ivi  compresa  la
sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione; 
    b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e  delle  forme
di  collaborazione  tra  l'Unione  ed  i   Comuni   interessati   dal
sub-ambito.