Art. 20 Modalita' di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali 1. Lo statuto dell'Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono con modalita' di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione. 2. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono altresi', ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunita' montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani. 3. Qualora l'ambito dell'Unione coincida con l'ambito territoriale ottimale, lo statuto dell'Unione puo' prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio. In tal caso lo statuto prevede: a) la disciplina delle modalita' organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione; b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.