Art. 21 
 
                             Convenzione 
 
  1. L'esercizio associato di cui  all'art.  7  puo'  essere  attuato
mediante stipulazione di una convenzione che preveda la  costituzione
di  uffici  comuni  operanti  con  personale  distaccato  dagli  enti
partecipanti o la delega di funzioni e sevizi, da  parte  degli  enti
partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in  luogo
e per conto degli enti deleganti. 
  2. La convenzione di cui al comma 1  stabilisce  le  funzioni  e  i
servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalita' di svolgimento
degli  stessi  anche  mediante  rinvio  a  regolamenti   degli   enti
partecipanti, la durata, le modalita'  di  consultazione  degli  enti
contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi  e  garanzie,
l'ente che  assume  la  responsabilita'  dell'esercizio  associato  e
presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio  comune  o
per effetto della delega, e'  operante  la  struttura  amministrativa
competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi. 
  3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente,  nel  caso
di recesso l'ente  recedente  resta  obbligato  per  le  obbligazioni
assunte e per le spese deliberate prima del recesso.