Art. 21 Convenzione 1. L'esercizio associato di cui all'art. 7 puo' essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e sevizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalita' di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalita' di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilita' dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, e' operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi. 3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.