Art. 22 Norme generali in materia di incentivazione 1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali. 2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le modifiche dovranno riservare i benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi alla presente legge nonche' ai Comuni capoluogo di provincia ed a quelli con essi inseriti in un unico ambito ottimale, purche' aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenuti a Comunita' montane. 3. Nelle more del completamento dei processi di trasformazione o adeguamento delle forme associative esistenti in attuazione della presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni dell'art. 23. 4. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2014, degli incentivi annuali alle Unioni. 5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata triennale e successivamente e' aggiornato ogni tre anni. 6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali e' costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.