Art. 22 
 
             Norme generali in materia di incentivazione 
 
  1. La Regione  favorisce  il  processo  di  riorganizzazione  delle
funzioni, dei servizi e  delle  strutture  comunali  incentivando  le
fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le  norme  della
presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con  gli  ambiti
territoriali ottimali disciplinati dalla  presente  legge.  Non  sono
incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali. 
  2. Le  leggi  di  settore  che  prevedono  incentivi  o  contributi
comunque denominati a favore di Comuni o altri  enti  locali  e  alle
loro forme associative, dovranno, per le parti in  contrasto  con  la
presente legge, essere adeguate. Le modifiche  dovranno  riservare  i
benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi  alla  presente
legge nonche' ai Comuni capoluogo di provincia ed a quelli  con  essi
inseriti in un unico  ambito  ottimale,  purche'  aventi  popolazione
superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti  o
appartenuti a Comunita' montane. 
  3. Nelle more del completamento dei processi  di  trasformazione  o
adeguamento delle forme associative  esistenti  in  attuazione  della
presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l'anno
2013, le disposizioni dell'art. 23. 
  4. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione, a decorrere dall'anno 2014, degli  incentivi  annuali
alle Unioni. 
  5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata  triennale
e successivamente e' aggiornato ogni tre anni. 
  6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in  materia  di
affari istituzionali e'  costituito  il  Comitato  regionale  per  lo
sviluppo delle  gestioni  associate  tra  enti  locali  composto  dai
presidenti delle Unioni di Comuni e del  Nuovo  Circondario  imolese,
che   svolge   funzioni   di   sostegno   alla    Giunta    regionale
nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme  associative
tra Comuni.