Art. 23 
 
Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013 
 
  1. Per l'annualita' 2013 possono accedere ai  contributi  a  favore
delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti
stabiliti dalla presente legge, le  Unioni  che  abbiano  avviato  le
procedure per l'adeguamento  e  le  Comunita'  montane  in  corso  di
trasformazione in  una  o  piu'  Unioni,  qualora  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione  delle  domande,  stabilito
dal  nuovo  programma  di  riordino  territoriale,  le  procedure  di
trasformazione siano ancora in corso. 
  2. Le Unioni e le Comunita' montane potranno accedere ai contributi
sulla  base  dei  requisiti  previsti  dal  programma   di   riordino
territoriale approvato per l'anno 2012, fatti salvi gli adeguamenti e
aggiornamenti conseguenti al processo di riordino  in  atto  regolati
dal programma di riordino di cui all'art. 6, comma 6. 
  3. Per l'anno 2013 alle Comunita' montane interessate  da  processi
di trasformazione in Unioni ai sensi della  presente  legge  ed  alle
Unioni subentrate a Comunita' montane soppresse,  compreso  il  Nuovo
Circondario  imolese,  possono  essere  concessi  appositi  ulteriori
contributi  a  sostegno   del   riordino   territoriale   in   misura
proporzionale a quelli  ricevuti  allo  stesso  titolo  nel  2012  in
applicazione dell'art. 21 bis, comma 1, della legge regionale  n.  10
del 2008. A decorrere dall'anno 2014  la  Giunta,  annualmente,  puo'
destinare agli enti  subentrati  alle  Comunita'  montane  soppresse,
risorse a sostegno del processo di  riorganizzazione  e  disciplinare
altresi' criteri e modalita' per la loro concessione.