Art. 23 Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013 1. Per l'annualita' 2013 possono accedere ai contributi a favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni che abbiano avviato le procedure per l'adeguamento e le Comunita' montane in corso di trasformazione in una o piu' Unioni, qualora al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito dal nuovo programma di riordino territoriale, le procedure di trasformazione siano ancora in corso. 2. Le Unioni e le Comunita' montane potranno accedere ai contributi sulla base dei requisiti previsti dal programma di riordino territoriale approvato per l'anno 2012, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti al processo di riordino in atto regolati dal programma di riordino di cui all'art. 6, comma 6. 3. Per l'anno 2013 alle Comunita' montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunita' montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'art. 21 bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, puo' destinare agli enti subentrati alle Comunita' montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresi' criteri e modalita' per la loro concessione.