Art. 24 
 
        Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, il Nuovo  Circondario  imolese  e'
ricompreso tra le Unioni di Comuni montani. 
  2. Le  Unioni  possono  accedere  ai  contributi  disciplinati  dal
programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere  dal
1° gennaio 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal
numero degli abitanti,  abbiano  conferito  all'ente  associativo  le
funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'art. 7,  comma  3,
primo periodo, salvo quanto previsto dall'art. 30. 
  3. Le Unioni, ai fini dell'accesso ai contributi,  devono  altresi'
gestire per conto dei Comuni che vi sono obbligati ai sensi dell'art.
7, comma 3, secondo periodo, tutte le ulteriori funzioni fondamentali
comunali, elencate dalla legge statale. 
  4. La gestione  associata  svolta  dall'Unione  deve  ricomprendere
tutte le funzioni, le attivita', i  compiti  e  gli  atti  ricompresi
nell'ambito funzionale oggetto  della  gestione  tanto  nel  caso  di
funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali,
senza che residuino in capo ai Comuni attivita' e compiti  riferibili
alla stessa funzione, salva  la  possibilita'  di  articolare  unita'
organizzative per  sub-ambiti  o  sportelli  decentrati  territoriali
purche'  alle  dipendenze  dell'Unione  e  compatibilmente  con   gli
obiettivi generali di riduzione della spesa. 
  5. E' presupposto indispensabile, per l'accesso ai  contributi,  il
trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e  strumentali
dei  Comuni  all'Unione.  E'  altresi'  necessario  che   la   Giunta
dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci  o  da  un  unico
assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle  funzioni
conferite all'Unione. 
  6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei  Comuni  che
sono per legge statale soggetti  all'obbligo  di  gestione  associata
deve essere a tempo  indeterminato,  salvo  recesso  che  non  potra'
intervenire prima di  tre  anni,  mentre  per  gli  altri  Comuni  il
conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.