Art. 24 Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni 1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese e' ricompreso tra le Unioni di Comuni montani. 2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'art. 30. 3. Le Unioni, ai fini dell'accesso ai contributi, devono altresi' gestire per conto dei Comuni che vi sono obbligati ai sensi dell'art. 7, comma 3, secondo periodo, tutte le ulteriori funzioni fondamentali comunali, elencate dalla legge statale. 4. La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attivita', i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attivita' e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilita' di articolare unita' organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purche' alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa. 5. E' presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione. E' altresi' necessario che la Giunta dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione. 6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potra' intervenire prima di tre anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.