Art. 25 Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni 1. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa uguale per tutte le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sara' determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino. 2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all'art. 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all'Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o gia' appartenuti a Comunita' montane. 3. Una speciale premialita' e' prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale. 4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo e' riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio. 5. Il programma puo' altresi' prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entita' complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa e dell'eventuale adesione all'Unione del Comune capoluogo. 6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale. 7. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere e disciplinare, altresi', l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di funzioni e servizi. 8. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti e' ridotto in proporzione.