Art. 25 
 
       Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni 
 
  1.  Il  programma   di   riordino   territoriale   puo'   prevedere
l'erogazione di un contributo in misura fissa  uguale  per  tutte  le
Unioni conformi ai requisiti della presente  legge  ed  un  ulteriore
contributo  che  sara'  determinato,  fatto  salvo  comunque   quanto
previsto al comma 6,  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal  medesimo
programma di riordino. 
  2. Nella determinazione  dell'importo  del  contributo  complessivo
annuale, sono preferite le gestioni  associate  di  cui  all'art.  7,
comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni,  aderenti
all'Unione, con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  ovvero  a
3.000  abitanti  se  appartenenti  o  gia'  appartenuti  a  Comunita'
montane. 
  3. Una speciale premialita' e' prevista per  le  Unioni  di  Comuni
ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale. 
  4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il
contributo o una quota di contributo e' riconosciuta e commisurata al
raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi  delle
gestioni  associate  rispetto  alla  somma  delle  gestioni  comunali
singole, anche con riguardo ai  costi  del  personale  rispetto  alle
spese complessive di bilancio. 
  5. Il programma puo' altresi' prevedere che la quantificazione  dei
contributi tenga conto dell'entita' complessiva  del  bilancio  della
forma associativa e  del  volume  di  risorse  conferite  dai  Comuni
all'Unione, della dimensione demografica e  territoriale  complessiva
della forma associativa  e  dell'eventuale  adesione  all'Unione  del
Comune capoluogo. 
  6. I contributi ordinari  successivi  alla  prima  annualita'  sono
decurtati delle somme gia' concesse  nell'anno  precedente,  laddove,
sulla base  della  documentazione  finanziaria,  non  sia  comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento  degli
obiettivi programmati.  Essi  non  sono  soggetti  alle  disposizioni
dell'art. 158  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e  sono
rendicontati in  base  alla  disciplina  prevista  nel  programma  di
riordino territoriale. 
  7.  Il  programma  di  riordino  territoriale  puo'   prevedere   e
disciplinare, altresi', l'erogazione di contributi in conto  capitale
in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate  ad  una
piu' efficace gestione associata di funzioni e servizi. 
  8. La concessione dei contributi e'  effettuata  nei  limiti  dello
stanziamento  annuale  di  bilancio.  Se  il  totale  dei  contributi
massimi, erogabili sulla base delle  domande  presentate,  eccede  le
risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante  a  ciascuno
dei richiedenti e' ridotto in proporzione.