Art. 26 
 
                 Programma di riordino territoriale 
 
  1. Il programma di riordino territoriale, approvato  ed  aggiornato
dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali: 
    a) individua gli ambiti territoriali di cui  all'art.  14,  comma
31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge  n.  122
del 2010, e all'art. 6, comma 6, della presente legge; 
    b) effettua la ricognizione e  l'aggiornamento  delle  Unioni  di
Comuni; 
    c) specifica i criteri per la concessione dei contributi  annuali
a sostegno delle fusioni e delle Unioni di Comuni. 
  2. La  Giunta  regionale  presenta  all'Assemblea  legislativa  una
relazione periodica sullo stato di attuazione del programma.