Art. 26 Programma di riordino territoriale 1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali: a) individua gli ambiti territoriali di cui all'art. 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e all'art. 6, comma 6, della presente legge; b) effettua la ricognizione e l'aggiornamento delle Unioni di Comuni; c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di Comuni. 2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione periodica sullo stato di attuazione del programma.