Art. 28 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 11  della  legge  regionale  8  luglio
1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di  sostegno
alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati  sono  inclusi  i
residenti  che  siano  cittadini  di  uno  dei   Paesi   appartenenti
all'Unione europea, che votano ai sensi del  decreto  legislativo  12
aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE  concernente
le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea  che  risiedono
in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).». 
  2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1996  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Presso il Tribunale del  capoluogo  di  provincia  nella  cui
circoscrizione si  trovano  il  Comune  o  i  Comuni  interessati  al
referendum  consultivo  e'  costituito,  entro  il  ventesimo  giorno
antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per
il  referendum,  la  cui  composizione  e  le   cui   funzioni   sono
disciplinate  dalla  normativa  regionale  vigente  in   materia   di
referendum  abrogativo  riferita  all'ufficio  provinciale   per   il
referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la
proclamazione dei risultati del referendum.». 
  3. Il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1996  e'
sostituito dal seguente: 
    «8. Il Presidente della Giunta regionale,  ricevuto  dall'ufficio
centrale per il referendum il  verbale  contenente  i  risultati  del
referendum, ne dispone  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.». 
  4. Dopo il comma 10 dell'art. 12 della legge regionale  n.  24  del
1996 e' inserito il seguente comma: 
    «10-bis.  Nel  caso  di  espletamento  di  referendum  consultivo
territoriale per una fusione di Comuni le  prerogative  spettanti  ai
sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della legge  regionale  22  novembre
1999,  n.  34  (Testo  unico  in  materia  di  iniziativa   popolare,
referendum e istruttoria  pubblica)  ai  partiti  e  gruppi  politici
rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano  anche  ai
partiti e gruppi  politici  rappresentati  nei  Consigli  dei  Comuni
interessati alla  fusione.  Spettano  inoltre  ai  partiti  e  gruppi
politici rappresentati nell'Assemblea  legislativa  regionale  e  nei
Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio  in  cui
sono rappresentati, le facolta' riconosciute dall'art. 52 della legge
25  maggio  1970,  n.  352  (Norme  sui  referendum  previsti   dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del  popolo)  ai  partiti
rappresentati in Parlamento.».