Art. 29 Abrogazioni 1. La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) e' abrogata. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013 gli articoli 8 e 12 della legge regionale n. 11 del 2001. 2. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i commi 1, 4 e 5 dell'art. 11, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sono abrogati. 3. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 20 e 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita') sono abrogati. 4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: «A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali)».