Art. 29 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre  disposizioni  in  materia  di  enti  locali)  e'
abrogata. Continuano ad applicarsi  fino  al  31  dicembre  2013  gli
articoli 8 e 12 della legge regionale n. 11 del 2001. 
  2. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i commi 1, 4 e 5 dell'art.  11,
gli articoli 12, 13, 14, 15 e 21  della  legge  regionale  30  giugno
2008, n. 10  (Misure  per  il  riordino  territoriale,  l'autoriforma
dell'amministrazione e  la  razionalizzazione  delle  funzioni)  sono
abrogati. 
  3. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 20 e 21 della  legge  regionale  24
marzo 2004, n. 6 (Riforma  del  sistema  amministrativo  regionale  e
locale. Unione europea  e  relazioni  internazionali.  Innovazione  e
semplificazione. Rapporti con l'universita') sono abrogati. 
  4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2004 sono
soppresse le  seguenti  parole:  «A  tal  fine,  ove  necessario,  si
provvede all'adeguamento del Programma di  riordino  territoriale  ai
sensi dell'art. 10 della  legge  regionale  26  aprile  2001,  n.  11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni  in  materia
di Enti locali)».