Art. 3 Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali 1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia gia' in essere, procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto. 2. Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente legge la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalita' di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni. 3. Il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale si ispira ai seguenti criteri: a) la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative gia' esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di piu' vaste dimensioni; b) i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni; c) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa; d) fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione associata obbligatoria, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale; e) la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresi' priorita' di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore; f) le Comunita' montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani secondo le modalita' di cui al titolo II, capo II, della presente legge; g) la Regione assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio associato delle funzioni comunali con il procedimento di individuazione delle funzioni amministrative esercitate dalla Citta' metropolitana di Bologna e di quelle esercitate dalle forme associative ricomprese all'interno del suo territorio.