Art. 3 
 
Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle  forme
                      associative intercomunali 
 
  1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni  e  dei
servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l'obiettivo  di
incrementare i livelli di efficienza e di efficacia gia'  in  essere,
procede  alla  riorganizzazione  territoriale  e   funzionale   delle
esperienze associative in atto. 
  2. Ai fini del riassetto  funzionale,  la  Regione  ottempera  alle
previsioni stabilite dalle normative statali vigenti  in  materia  di
gestione  associata  obbligatoria  delle  funzioni  e   dei   servizi
comunali. In particolare, con la presente legge la Regione  individua
la dimensione territoriale  ottimale  per  lo  svolgimento  in  forma
associata  delle  funzioni  fondamentali,  le  forme   di   esercizio
associato  di  funzioni  e  servizi   comunali,   le   modalita'   di
incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni. 
  3. Il riordino territoriale e funzionale del livello  sovracomunale
si ispira ai seguenti criteri: 
    a) la Regione individua la  dimensione  territoriale  ottimale  e
omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile  le
esperienze associative gia' esistenti e promuovendone  l'aggregazione
in ambiti di piu' vaste dimensioni; 
  b)  i  Comuni  obbligati  all'esercizio  associato  in  base   alla
normativa  statale  vigente  esercitano  le   funzioni   fondamentali
mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni; 
    c) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in
luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria,  le  fusioni,
considerate   quali   il    massimo    livello    raggiungibile    di
riorganizzazione amministrativa; 
    d) fermo restando quanto stabilito  dalla  normativa  statale  in
materia di gestione  associata  obbligatoria,  la  Regione  individua
specifiche funzioni comunali che devono essere  esercitate  in  forma
associata fra tutti i  Comuni  appartenenti  all'ambito  territoriale
ottimale; 
    e) la Regione incentiva la costituzione di  un'unica  Unione  fra
tutti  i  Comuni  appartenenti  all'ambito   territoriale   ottimale,
riconoscendone  altresi'  priorita'  di  accesso   ai   finanziamenti
previsti da leggi e regolamenti di settore; 
    f) le Comunita' montane sono  trasformate  in  Unioni  di  Comuni
montani secondo le modalita' di cui al  titolo  II,  capo  II,  della
presente legge; 
    g) la Regione assicura la coerenza  delle  norme  in  materia  di
esercizio associato delle funzioni comunali con  il  procedimento  di
individuazione delle funzioni amministrative esercitate dalla  Citta'
metropolitana  di  Bologna  e  di  quelle  esercitate   dalle   forme
associative ricomprese all'interno del suo territorio.