Art. 30 Norme transitorie 1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o gia' appartenuti a Comunita' montane, la Giunta regionale puo' disporre che il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta per l'insorgenza di rilevanti difficolta' tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1° gennaio 2014.