Art. 30 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Per i Comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  o  a
3.000 se appartenenti o gia'  appartenuti  a  Comunita'  montane,  la
Giunta regionale puo' disporre  che  il  termine  per  l'avvio  della
gestione associata delle funzioni di cui all'art. 7, comma  3,  primo
periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il  Comune  interessato
ne  faccia  richiesta  per  l'insorgenza  di  rilevanti   difficolta'
tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del  1°  gennaio
2014.