Art. 5 
 
         Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta 
 
  1. Salvo restando le funzioni  di  cui  all'art.  4,  entro  il  31
dicembre  2013  la   Regione   identifica   le   ulteriori   funzioni
amministrative che, in conformita' all'art. 118, comma  primo,  della
Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area  vasta  di
ambito provinciale o interprovinciale. 
  2. Entro il termine di cui  al  comma  1  le  funzioni  attualmente
conferite alle Province non ricomprese  tra  quelle  fondamentali  ai
sensi dell'art. 4 o tra quelle che richiedono un  unitario  esercizio
di area vasta ai sensi del  comma  1,  sono  riallocate  per  settori
organici, sulla base dei principi di cui al titolo I  della  presente
legge. 
  3. La Regione garantisce,  nel  quadro  delle  risorse  finanziarie
disponibili  e  dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  la   necessaria
corrispondenza tra le funzioni di cui al commi 1 e  2  e  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro esercizio. 
  4.  La  Regione  intraprende  le  iniziative  necessarie  affinche'
l'insieme  delle  risorse  a  disposizione  degli  enti  del  proprio
territorio sia reso coerente con il riassetto funzionale e l'esigenza
di continuita' dell'azione amministrativa, concordando con  lo  Stato
eventuali deroghe ai vincoli di finanza pubblica. 
  5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui ai commi
1 e 2, le Province continuano  ad  esercitare  le  funzioni  ad  esse
spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.