Art. 5 Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta 1. Salvo restando le funzioni di cui all'art. 4, entro il 31 dicembre 2013 la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che, in conformita' all'art. 118, comma primo, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o interprovinciale. 2. Entro il termine di cui al comma 1 le funzioni attualmente conferite alle Province non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'art. 4 o tra quelle che richiedono un unitario esercizio di area vasta ai sensi del comma 1, sono riallocate per settori organici, sulla base dei principi di cui al titolo I della presente legge. 3. La Regione garantisce, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili e dei vincoli di finanza pubblica, la necessaria corrispondenza tra le funzioni di cui al commi 1 e 2 e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro esercizio. 4. La Regione intraprende le iniziative necessarie affinche' l'insieme delle risorse a disposizione degli enti del proprio territorio sia reso coerente con il riassetto funzionale e l'esigenza di continuita' dell'azione amministrativa, concordando con lo Stato eventuali deroghe ai vincoli di finanza pubblica. 5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2, le Province continuano ad esercitare le funzioni ad esse spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.