Art. 6 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali 1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonche' per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunita' montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che gia' ne fanno parte; b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o gia' appartenuti a Comunita' montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica; c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o gia' appartenuti a Comunita' montane; d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia; e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo; f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunita' montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni gia' esistente; g) contiguita' territoriale. 3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale. 4. Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta. 5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6. 6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformita' alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'art. 3, e valutate altresi' le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunita' montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresi' a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9. 7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora: a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale; b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito. 8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove cio' sia necessario per assicurarne la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali.