Art. 6 
 
          Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali 
 
  1.  Il  presente  articolo  stabilisce  il  procedimento   per   la
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area
geografica per lo  svolgimento  in  forma  associata  delle  funzioni
fondamentali da parte dei Comuni obbligati  ai  sensi  dell'art.  14,
commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito  dalla
legge n. 122 del 2010, nonche' per lo svolgimento  delle  funzioni  e
dei servizi nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e  quarto,
della Costituzione, ai sensi di quanto  previsto  dalle  disposizioni
successive. 
  2. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunita' montane o Unioni
definizione di proposte che comprendano almeno  tutti  i  Comuni  che
gia' ne fanno parte; 
    b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000  abitanti
ovvero  di  15.000  abitanti,  nel  caso  di  ambiti  costituiti   in
prevalenza da Comuni appartenenti  o  gia'  appartenuti  a  Comunita'
montane,  facendo  riferimento  alla   popolazione   residente   come
calcolata alla fine del  penultimo  anno  precedente  all'entrata  in
vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di
statistica; 
    c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a  300  kmq.
da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti
o gia' appartenuti a Comunita' montane; 
    d) appartenenza di  tutti  i  Comuni  dell'ambito  alla  medesima
Provincia; 
    e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'art.  9  della
legge regionale 12 maggio 1994, n. 19  (Norme  per  il  riordino  del
Servizio sanitario regionale ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7  dicembre
1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo; 
    f) previsione espressa, per i  Comuni  appartenenti  a  Comunita'
montane, dell'impegno  a  costituire,  in  coincidenza  con  l'ambito
territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni  ovvero
di aderire ad una Unione di Comuni gia' esistente; 
    g) contiguita' territoriale. 
  3. Le condizioni di cui al comma 2 sono  derogabili,  ad  eccezione
delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta  dei  Comuni
in relazione al particolare contesto territoriale. 
  4.  Le  proposte  d'ambito  sono  formulate   attraverso   conformi
deliberazioni  dei  Consigli   comunali   interessati   approvate   a
maggioranza assoluta. 
  5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui  al
comma 2 equivale ad assenso dei  Comuni  rispetto  agli  ambiti  come
risultanti in via definitiva nel programma di  riordino  territoriale
di cui al comma 6. 
  6. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  la  Giunta  regionale,  acquisite  le  proposte  dei  Comuni,
valutata la loro conformita' alle condizioni di cui al comma 2  ed  i
criteri di cui all'art. 3, e valutate altresi' le  deroghe  richieste
ai sensi del comma 3,  adotta,  previo  parere  del  Consiglio  delle
Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua
gli ambiti territoriali ottimali ed effettua  la  ricognizione  delle
forme associative costituite o in via di costituzione. Per  i  Comuni
appartenenti  a  Comunita'  montane  che  non   presentino   proposte
d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a  delimitarne
l'ambito ottimale, provvede altresi' a definire l'Unione  cui  devono
aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9. 
  7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali
tutti i Comuni ad  eccezione  dei  Comuni  attualmente  capoluogo  di
provincia salvo ne facciano richiesta  ai  sensi  del  comma  2.  Gli
ambiti  individuati  dal  programma  possono  essere  modificati  con
delibera  della  Giunta  regionale,  sentiti  i  Comuni   interessati
qualora: 
    a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in  un
ambito territoriale ottimale; 
    b) i Comuni  appartenenti  a  due  ambiti  territoriali  ottimali
propongano di essere accorpati in un unico ambito. 
  8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari  di  cui
all'art. 9 della  legge  regionale  n.  19  del  1994  ove  cio'  sia
necessario per assicurarne la coerenza con  l'individuazione  in  via
definitiva degli ambiti territoriali ottimali.