Art. 7 Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali 1. L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale. 2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo. 3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro almeno tre tra le funzioni fondamentali previste dall'art. 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) nonche' i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'art. 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o gia' appartenuti a Comunita' montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'art. 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime. 4. L'avvio delle gestioni associate, comprese quelle obbligatorie ai sensi dell'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, deve avvenire entro il termine del 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto all'art. 30. 5. All'interno di ciascun ambito puo' essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti. Tali limiti demografici si applicano anche alle Unioni di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011. 6. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunita' montana, tutti i Comuni ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono: a) costituire tra tutti un'unica Unione cui conferire tutte le funzioni per cui vige l'obbligo di gestione associata; b) stipulare tra tutti i Comuni obbligati un'unica convenzione per una o piu' funzioni fondamentali. 7. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunita' montana, qualora solo una parte dei Comuni deliberi di istituire l'Unione, i restanti Comuni, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, stipulano una convenzione con l'Unione suddetta per una o piu' funzioni fondamentali. 8. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri Comuni per una o piu' funzioni fondamentali. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione gia' istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, stipulare una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o piu' funzioni fondamentali. 9. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di piu' Unioni, anche per effetto della trasformazione delle Comunita' montane in Unioni ai sensi della presente legge, le stesse, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 5. Su richiesta degli enti locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del presidente della Giunta regionale, i profili successori. 10. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Comunita' montana essa e' trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ai sensi dell'art. 8. I Comuni ad essa aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima ovvero convenzionarsi con gli altri Comuni. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione gia' istituita, convenzionarsi con essa o stipulare, per le funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o piu' funzioni fondamentali. 11. Se l'ambito ricomprende solo in parte il territorio di una Comunita' montana, la stessa e' estinta con contestuale subentro delle Unioni di Comuni montani ai sensi dell'art. 9. 12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'art. 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonche' a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione. 13. Qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 12 puo' provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale. 14. Sono fatte salve le speciali disposizioni recate dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) e della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).