Art. 7 
 
   Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali 
 
  1.  L'ambito  territoriale  ottimale  costituisce,  ai  fini  della
presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma
associata sia delle  funzioni  fondamentali  dei  Comuni,  sia  delle
ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale. 
  2.  Salvo  diversa  espressa  previsione  legislativa,   i   Comuni
appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma  associata
tra  tutti  loro  le  funzioni  che  saranno  conferite  dalla  legge
regionale ai Comuni, in attuazione del  processo  di  riordino  delle
funzioni amministrative provinciali di cui alla presente  legge,  nel
rispetto delle modalita' di cui al presente articolo. 
  3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti  ad  esercitare  in
forma  associata  tra  tutti  loro  almeno  tre   tra   le   funzioni
fondamentali previste dall'art. 14, comma 27, lettere d), e),  g)  ed
i) nonche' i sistemi informatici e  le  tecnologie  dell'informazione
come  definiti  dall'art.  14,  comma   28,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
I  Comuni  appartenenti  all'ambito  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, ovvero  fino  a  3.000  abitanti  se  appartenenti  o  gia'
appartenuti a Comunita' montane, esercitano in  forma  associata  tra
tutti  loro  anche  le  ulteriori  funzioni   fondamentali   previste
dall'art. 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del  2010,  ai  sensi
della  disciplina  statale  in   materia   di   esercizio   associato
obbligatorio delle medesime. 
  4. L'avvio delle gestioni associate, comprese  quelle  obbligatorie
ai sensi dell'art. 14, comma 31-ter,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, deve avvenire entro il termine del 1° gennaio 2014, fatto salvo
quanto disposto all'art. 30. 
  5. All'interno di ciascun ambito puo'  essere  istituita  una  sola
Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo  di
10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente
di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione  di  tutti  i
Comuni ad essa aderenti. Tali limiti demografici si  applicano  anche
alle Unioni di cui all'art. 16 del decreto-legge  n.  138  del  2011,
convertito dalla legge n. 148 del 2011. 
  6. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o  Comunita'  montana,
tutti i Comuni ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi
di cui al comma 3, possono: 
    a) costituire tra tutti un'unica Unione cui  conferire  tutte  le
funzioni per cui vige l'obbligo di gestione associata; 
    b) stipulare tra tutti i Comuni  obbligati  un'unica  convenzione
per una o piu' funzioni fondamentali. 
  7. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o  Comunita'  montana,
qualora solo una parte dei Comuni deliberi di istituire  l'Unione,  i
restanti Comuni, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma
3, stipulano una convenzione con l'Unione suddetta  per  una  o  piu'
funzioni fondamentali. 
  8. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio  di  una  Unione,  i
Comuni  facenti  parte  dell'Unione,  al  fine  di  ottemperare  agli
obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni  all'Unione
medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri  Comuni  per
una o piu' funzioni fondamentali.  Allo  stesso  fine  i  Comuni  non
aderenti  all'Unione  possono  aderire  all'Unione  gia'   istituita,
convenzionarsi con essa o, per  funzioni  non  conferite  dai  Comuni
aderenti all'Unione, stipulare una convenzione  tra  tutti  i  Comuni
obbligati per una o piu' funzioni fondamentali. 
  9. Se l'ambito ricomprende  l'intero  territorio  di  piu'  Unioni,
anche per effetto della trasformazione  delle  Comunita'  montane  in
Unioni ai sensi della presente legge, le stesse, entro il termine  di
cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo,
con particolare riferimento al  comma  5.  Su  richiesta  degli  enti
locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo
anche a  disciplinarne,  con  decreti  del  presidente  della  Giunta
regionale, i profili successori. 
  10. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio  di  una  Comunita'
montana essa e' trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ai
sensi dell'art. 8. I Comuni ad essa aderenti, al fine di  ottemperare
agli obblighi di cui  al  comma  3,  possono  conferire  le  funzioni
all'Unione medesima ovvero convenzionarsi con gli altri Comuni.  Allo
stesso  fine  i  Comuni  non  aderenti  all'Unione  possono   aderire
all'Unione gia' istituita, convenzionarsi con essa o  stipulare,  per
le  funzioni  non  conferite  dai  Comuni  aderenti  all'Unione,  una
convenzione tra tutti i Comuni obbligati  per  una  o  piu'  funzioni
fondamentali. 
  11. Se l'ambito ricomprende solo in  parte  il  territorio  di  una
Comunita' montana, la stessa  e'  estinta  con  contestuale  subentro
delle Unioni di Comuni montani ai sensi dell'art. 9. 
  12. Entro novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  programma  di
riordino territoriale di cui all'art. 6, comma 6, i Comuni provvedono
a costituire le Unioni, adeguare  quelle  esistenti  alle  previsioni
della presente legge o scioglierle, nonche' a stipulare o adeguare le
convenzioni esistenti alle previsioni della presente  legge,  dandone
immediata comunicazione alla Regione. 
  13. Qualora i Comuni non  ottemperino  agli  adempimenti  necessari
alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni  di  cui
al presente articolo entro  il  termine  di  cui  al  comma  12  puo'
provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale. 
  14. Sono fatte salve le speciali disposizioni  recate  dalla  legge
regionale  23  dicembre  2011,  n.  23   (Norme   di   organizzazione
territoriale delle  funzioni  relative  ai  servizi  pubblici  locali
dell'ambiente) e della  legge  regionale  23  dicembre  2011,  n.  24
(Riorganizzazione del sistema regionale delle  aree  protette  e  dei
siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco  regionale  dello
Stirone e del Piacenziano).