Art. 8 
 
Trasformazione di diritto di Comunita' montane in  Unioni  di  Comuni
                               montani 
 
  1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'art.  6,  l'ambito
ottimale  individuato  dal   programma   di   riordino   territoriale
ricomprenda  l'intero  territorio  di  una   preesistente   Comunita'
montana, essa e' trasformata di diritto in Unione di  Comuni  montani
ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto  all'art.  7,
comma 12, provvedono ad approvare lo statuto  dell'Unione  di  Comuni
montani ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali).
Agli eventuali  ulteriori  Comuni  inclusi  nell'ambito  ottimale  si
applicano i commi 9 e 10 dell'art. 7. 
  2. Il presidente  della  Giunta  regionale  provvede,  con  proprio
decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del  programma  di
riordino territoriale,  a  dichiarare  l'estinzione  della  Comunita'
montana per trasformazione  in  Unione  di  Comuni.  L'estinzione  ha
effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di
Comuni montani subentrante alla Comunita'  montana  soppressa.  Dalla
data di estinzione della Comunita' montana, l'Unione succede nei beni
e in tutti i  rapporti  attivi  e  passivi  della  Comunita'  montana
estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge,  subentra
nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla  Comunita'
montana,  sulla  base  della  legge  regionale  vigente  al   momento
dell'estinzione.  Qualora  aderiscano  alla  nuova  Unione  ulteriori
Comuni ai sensi  del  comma  1,  ultimo  periodo,  essa  continua  ad
esercitare le funzioni e i servizi che la legge  regionale  conferiva
alla Comunita' montana per i Comuni montani ad essa aderenti. 
  3.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  dello  statuto
dell'Unione subentrante alla Comunita' montana  estinta,  i  Consigli
comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno  al
Consiglio dell'Unione secondo le modalita' previste nello statuto.  I
nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione  nella
prima  seduta  successiva  alla  loro  elezione,  previa   convalida.
L'Unione   comunica   tempestivamente   alla    Regione    l'avvenuto
insediamento degli organi. 
  4.  Per  i  Comuni  che  non  provvedano  all'elezione  dei  propri
rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via  suppletiva
e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte  del
Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga  diversamente,
i consiglieri comunali di maggioranza e  i  consiglieri  comunali  di
minoranza che  hanno  riportato  nelle  elezioni  le  maggiori  cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una  o  piu'  liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in  una  o  piu'  liste  non
collegate al sindaco.  In  caso  di  parita'  di  cifre  individuali,
prevale il consigliere piu' anziano di eta'.