Art. 8 Trasformazione di diritto di Comunita' montane in Unioni di Comuni montani 1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'art. 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunita' montana, essa e' trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'art. 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'art. 7. 2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunita' montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunita' montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunita' montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunita' montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunita' montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunita' montana per i Comuni montani ad essa aderenti. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunita' montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalita' previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi. 4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non collegate al sindaco. In caso di parita' di cifre individuali, prevale il consigliere piu' anziano di eta'.