Art. 9 
 
Superamento delle Comunita' montane con subentro di Unioni di  Comuni
                               montani 
 
  1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'art.  6,  l'ambito
ottimale individuato  dal  programma  di  riordino  territoriale  non
ricomprenda  l'intero  ambito  territoriale   di   una   preesistente
Comunita' montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con
proprio  decreto,  entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del
programma di riordino territoriale, a dichiarare  l'estinzione  della
Comunita' montana  individuando  le  Unioni  di  Comuni  destinate  a
subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento
degli  organi  delle  Unioni  di  Comuni  montani  subentranti   alla
Comunita' montana soppressa. 
  2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in  cui  il
programma di riordino  territoriale  li  include,  entro  il  termine
previsto all'art. 7, comma 12, provvedono a costituire le  Unioni,  o
ad aderire alle Unioni gia' esistenti. 
  3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione  dei
rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni gia' esistenti deve
avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della
proposta di piano successorio di cui all'art. 11. In caso di  mancata
elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del
piano, si applica il comma 4 dell'art. 8. 
  4. Le Unioni di  cui  al  presente  articolo  continuano,  fino  ad
eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni  e
a svolgere i servizi  delle  preesistenti  Comunita'  montane  per  i
Comuni montani ad esse aderenti. 
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6
della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per  il  riordino
territoriale,     l'autoriforma     dell'amministrazione     e     la
razionalizzazione delle funzioni).