Art. 9 Superamento delle Comunita' montane con subentro di Unioni di Comuni montani 1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'art. 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunita' montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunita' montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunita' montana soppressa. 2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'art. 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni gia' esistenti. 3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni gia' esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell'art. 8. 4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunita' montane per i Comuni montani ad esse aderenti. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).