Art. 2 Imposta regionale sulle attivita' produttive 1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) applicando: a) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, la maggiorazione di 0,70 punti percentuali; b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1 bis, del d.lgs. 446/1997, la maggiorazione di 0,92 punti percentuali. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 la riduzione di 0,22 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali: a) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"; b) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)"; c) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)"; d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).