Art. 2 
 
            Imposta regionale sulle attivita' produttive 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012,
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'
determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16,  comma  3,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali) applicando: 
    a) alle  aliquote  di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del  d.lgs.
446/1997, la maggiorazione di 0,70 punti percentuali; 
    b) alle aliquote di cui all'art. 16,  comma  1  bis,  del  d.lgs.
446/1997, la maggiorazione di 0,92 punti percentuali. 
  2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti  passivi
di cui  alle  sotto  elencate  disposizioni  legislative,  l'aliquota
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e'  determinata
applicando alle aliquote di cui all'art.  16,  comma  1,  del  d.lgs.
446/1997 la riduzione di 0,22 punti percentuali, nei limiti  previsti
dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre  i  quali  si
applicano le aliquote  di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del  d.lgs.
446/1997, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali: 
    a) art. 14 della legge regionale 10 maggio  2002,  n.  7  recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2002
e pluriennale 2002-2004  della  Regione  Abruzzo  (legge  finanziaria
2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5, della legge  regionale
26 aprile 2004,  n.  15  recante  "Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2004  e  pluriennale  2004-2006  della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"; 
    b) art. 43 della legge regionale 17 aprile  2003,  n.  7  recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2003
e pluriennale 2003-2005  della  Regione  Abruzzo  (legge  finanziaria
regionale 2003)"; 
    c) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4  della  legge  regionale  26  aprile
2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per  la  redazione  del
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della  Regione  Abruzzo
(legge finanziaria regionale 2004)"; 
    d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti  in  favore
delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).