Art. 3 
 
                        Irap settore agricolo 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012,
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  per  i
soggetti di cui all'art. 45, comma  1,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali) e' stabilita nella misura del 1.9%.