Art. 3 Irap settore agricolo 1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' stabilita nella misura del 1.9%.