Art. 7 
 
             Condizioni per la partecipazione regionale 
 
  1. La partecipazione della Regione e' subordinata  alla  condizione
che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano: 
    a) che nello scopo sia espressa chiaramente la  finalita',  senza
fine di lucro, di promuovere  e  di  sostenere  la  diffusione  della
cultura abruzzese con particolare riguardo  alla  valorizzazione  del
patrimonio artistico e librario della Val Vibrata; 
    b) la possibilita' che alla Fondazione partecipino,  in  qualita'
di soci, altri soggetti pubblici e privati; 
    c) l'obbligo della  Fondazione  a  conseguire  il  riconoscimento
della personalita' giuridica; 
    d) che la Regione Abruzzo, all'atto costitutivo della  Fondazione
quale socio fondatore, non partecipa alla dotazione  dei  beni  della
costituenda Fondazione. La Regione Abruzzo  puo'  invece  partecipare
all'attivita' della Fondazione attraverso la concessione di eventuali
contributi finalizzati allo svolgimento di singoli iniziative.