Art. 7 Condizioni per la partecipazione regionale 1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano: a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalita', senza fine di lucro, di promuovere e di sostenere la diffusione della cultura abruzzese con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio artistico e librario della Val Vibrata; b) la possibilita' che alla Fondazione partecipino, in qualita' di soci, altri soggetti pubblici e privati; c) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalita' giuridica; d) che la Regione Abruzzo, all'atto costitutivo della Fondazione quale socio fondatore, non partecipa alla dotazione dei beni della costituenda Fondazione. La Regione Abruzzo puo' invece partecipare all'attivita' della Fondazione attraverso la concessione di eventuali contributi finalizzati allo svolgimento di singoli iniziative.