Art. 8 Atti attuativi 1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 6. 2. I diritti inerenti la qualita' di socio fondatore della Regione Abruzzo sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.