Art. 8 
 
                           Atti attuativi 
 
  1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti  gli
atti necessari  al  fine  di  perfezionare  la  partecipazione  della
Regione alla fondazione di cui all'art. 6. 
  2. I diritti inerenti la qualita' di socio fondatore della  Regione
Abruzzo sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale  o  suo
delegato.