Allegato Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge forestale, persegue le seguenti finalita': a) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale; b) semplificare le procedure amministrative; c) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali; d) rafforzare l'impresa forestale, tutelandone la professionalita', in quanto elemento essenziale e qualificante per la gestione attiva del territorio e conservazione dell'ambiente; e) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio. Art. 2. Oggetto 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 95 della legge forestale, disciplina le seguenti materie: a) pianificazione e programmazione forestale; b) attivita' di gestione forestale; c) imprese forestali; d) viabilita' forestale, vie aeree di esbosco e arboricoltura da legno; e) tutela dei boschi; f) vincolo idrogeologico; g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti; h) tempistiche burocratiche per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Salvo che sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le prescrizioni in ordine alle materie di cui al comma 1, sono rilasciate ai soli fini forestali, fermi e impregiudicati le competenze di altri enti e i diritti dei terzi. Art. 3. Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali 1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalita' ed intensita': a) gli interventi selvicolturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, comma 2, 11 e 12; b) gli interventi selvicolturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a), realizzabili subordinatamente alla redazione del piano di gestione forestale o del piano forestale integrato o della scheda forestale o dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. 2. Ai fini del presente regolamento, i termini selvicolturali sono definiti nell'allegato A. Capo II Pianificazione e programmazione forestale Art. 4. Disposizioni generali sulla pianificazione forestale 1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi nel settore forestale e contiene gli indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalita' del patrimonio forestale. 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge forestale, il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, e' lo strumento di pianificazione della proprieta' silvo-pastorale, la cui validita' e' riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni e costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprieta' forestale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominati PRFA, di cui all'articolo 9. Il PGF e' obbligatorio per le proprieta' pubbliche con superficie forestale a prevalente finalita' produttiva superiore a 50 ettari e per le proprieta' private con superficie forestale a prevalente finalita' produttiva superiore a 200 ettari, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge forestale, il piano forestale integrato, di seguito denominato PFI, e' lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, riconducibili ad una o piu' di una proprieta' ed in particolare: a) in assenza di PGF, il PFI e' lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche e puntuale per quanto concerne il contenuto, la tempistica degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie; b) in presenza di PGF, il PFI e' lo strumento pianificatorio puntuale degli interventi da realizzare mediante PRFA. 4. Il PFI non puo' riferirsi ad un periodo di pianificazione superiore a dieci anni. 5. I PGF e i PFI sono redatti in conformita' agli indirizzi contenuti nel PFR. 6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale, la pianificazione delle proprieta' forestali, facoltativa con carattere semplificato e definita scheda forestale, di seguito denominata SF, e' redatta, sulla base dell'allegato B al presente regolamento, per le proprieta' pubbliche o private con superficie forestale a prevalente finalita' produttiva rispettivamente inferiore a 50 e 200 ettari. La SF e' lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi. 7. La pianificazione forestale che interessa, in tutto o in parte, i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) si conforma alle misure specifiche di gestione forestale contenute negli strumenti di gestione dei siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007). 8. In assenza degli strumenti di cui al comma 7, la pianificazione forestale assicura la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti. Art. 5. Redazione e approvazione del PFR 1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il PFR, di cui all'articolo 4, comma 1 e' predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominata Direzione centrale, ed e' approvato con deliberazione dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. La medesima procedura si applica per gli aggiornamenti. Art. 6. Redazione, approvazione e attuazione del PGF 1. Il PGF di cui all'articolo 4, comma 2, e' redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprieta' pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge forestale, utilizzando il programma informatico messo a disposizione gratuitamente dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio. I dipendenti regionali possono redigere il PGF limitatamente alle proprieta' silvo - pastorali della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione. 2. Il PGF e' redatto sulla base di: a) direttive tecniche generali adottate con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Direttore Centrale; b) direttive tecniche specifiche redatte, di volta in volta, a cura del Servizio in accordo con la proprieta'. 3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera a), trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprieta' forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco). 4. Il PGF, con esclusione di quello relativo alle proprieta' forestali della Regione, cui provvede il Servizio, e' presentato a cura della proprieta' al Servizio, il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite dalla proprieta' entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda. 5. Il PGF, compreso quello relativo alle proprieta' forestali della Regione, e' approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale e conserva validita', fino all'avvenuta revisione, per gli effetti di cui al comma 7, lettere e), f) e g), anche ai fini delle verifiche per il mantenimento dell'eventuale certificazione forestale. 6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica anche per la revisione del PGF. 7. L'attuazione del PGF avviene in conformita' ai seguenti criteri: a) l'entita' delle utilizzazioni complessivamente previste e' vincolante; b) l'entita' di utilizzazioni previste per singola particella non e' vincolante e puo' essere disattesa in considerazione delle effettive esigenze selvicolturali definite dal PRFA; c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati in presenza di rinnovazione naturale affermata ovvero negli altri casi in esso previsti; d) qualora risulti superata l'entita' delle utilizzazioni complessivamente previste, su domanda della proprieta' e previo accertamento dello stato selvicolturale del soprassuolo, puo' essere approvata con decreto del Direttore centrale la maggiore entita' al fine di rideterminare l'entita' delle utilizzazioni consentite per il rimanente periodo di validita' del PGF; e) qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validita' del PGF solo per una quota parte, esso mantiene la sua validita' fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilita' di avviare la procedura di revisione per oggettive difficolta' di raggiungere la ripresa medesima; f) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validita' del PGF, la proprieta' puo' eseguire utilizzazioni nei limiti della ripresa media annua prevista; g) successivamente al periodo di cui alla lettera f), la proprieta' puo' eseguire utilizzazioni nei limiti del 70 per cento della ripresa media annua prevista. 8. La proprieta' forestale puo' chiedere modifiche e integrazioni del PGF in vigore per specifiche esigenze non prevedibili al momento della redazione quali la rideterminazione dell'entita' delle utilizzazioni a seguito di interventi forzosi e la rideterminazione delle esigenze riguardanti la viabilita' forestale o altre infrastrutture forestali. Alle modifiche e integrazioni si applicano le procedure di cui ai commi da 1 a 5. Art. 7. Redazione e approvazione del PFI 1. Il PFI di cui all'articolo 4, comma 3, e' redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprieta' pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge forestale. I dipendenti regionali possono redigere il PFI limitatamente alle proprieta' silvo-pastorali della Regione. 2. Il PFI e' redatto sulla base di direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004 relative ai piani integrati particolareggiati. 3. Il PFI, con esclusione di quello relativo alle proprieta' forestali della Regione, cui provvede il Servizio, e' presentato a cura della proprieta' al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda. 4. Il PFI, compreso quello relativo alle proprieta' forestali della Regione, e' approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale. Art. 8. Redazione e approvazione della SF 1. La SF di cui all'articolo 4, comma 6, e' identificativa di una proprieta' forestale che non ricade nell'obbligo di assoggettamento a PGF. 2. La SF e' redatta dai dottori agronomi e dottori forestali e, per superfici private inferiori ai 5 ettari anche dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge forestale e, per la proprieta' pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge forestale. 3. La SF, con esclusione di quella relativa alle proprieta' forestali della Regione, cui provvede il Servizio, e' presentata a cura della proprieta' al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di trenta giorni, prorogabile su domanda. 4. La SF, compresa quella relativa alle proprieta' forestali della Regione, e' approvata e resa esecutiva con decreto del Direttore centrale. 5. La SF ha validita' per un periodo non inferiore a dodici anni; qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validita' della SF solo per una quota parte, essa mantiene la sua validita' fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilita' di avviare la procedura di revisione per oggettive difficolta' di raggiungere la ripresa medesima. La procedura di cui ai commi da 1 a 4 si applica anche per la revisione della SF. Capo III Disciplina delle attivita' di gestione forestale Sezione I Tagli boschivi, progetti e procedure Art. 9. PRFA e direzione lavori 1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge forestale il PRFA e' lo strumento per l'esecuzione delle attivita' di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della medesima legge e puo' comprendere, in maniera integrata, i progetti relativi ai seguenti interventi: a) manutenzione della viabilita' forestale principale; b) realizzazione e manutenzione di viabilita' forestale secondaria; c) infrastrutture di accesso al bosco di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), della legge forestale; d) realizzazione e manutenzione di vie aeree di esbosco; e) interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale. 2. Il PRFA e' redatto da dottori agronomi e dottori forestali, in conformita' alle direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale; fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004. 3. Il PRFA e' redatto in conformita' agli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 4, ove vigenti. 4. Per tutte le proprieta' e' obbligatorio il PRFA qualora il taglio del soprassuolo superi i 1.000 metri cubi lordi di massa nelle fustaie pianificate, i 200 metri cubi lordi di massa nelle fustaie non pianificate e i 25.000 metri quadrati di superficie nei cedui. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36. 5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge forestale, qualora il PRFA sia predisposto a cura del personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, per il calcolo degli oneri a carico del proprietario e' applicata la seguente tariffa, da attualizzare annualmente mediante l'applicazione degli indici ISTAT: a) euro 4,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto inferiore o uguale a 20 centimetri; b) euro 2,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto superiore a 20 centimetri e inferiore a 40 centimetri; c) euro 1,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto uguale o superiore a 40 centimetri. 6. I parametri di cui al comma 5 si applicano con arrotondamento al metro cubo superiore e al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); sono a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e ore straordinarie relative al personale impiegato dipendente della Regione; i medesimi oneri sono rimborsati alla Regione che provvede a richiederli, rendicontando quelli effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali e' messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri. 7. Il PRFA e' presentato a cura della proprieta' allo IAF, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale o, in sua assenza, con le disposizioni previste alla sezione II del presente capo, e lo approva, con eventuali modalita' operative, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale entro quindici giorni dalla data di presentazione. 8. Se il PRFA contiene anche tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione previste dalla legge forestale o dal presente regolamento, i termini di cui al comma 7 sono stabiliti in trenta giorni dalla data di presentazione del PRFA. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale l'approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla legge forestale o dal presente regolamento. 9. Il PRFA relativo alle foreste di proprieta' della Regione e' approvato dal Direttore del Servizio. 10. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalita', in particolare contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei. Nel caso di un ceduo, sono segnati gli allievi e le matricine da rilasciare. Per le fustaie pianificate e' redatto il prospetto di assegno per la registrazione sul PGF. 11. Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, gli stessi sono diretti da dottori agronomi e dottori forestali, di seguito denominati direttori dei lavori; entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, il direttore dei lavori redige la relazione di verifica finale da trasmettere, salvo che per le foreste di proprieta' della Regione, allo IAF che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, la approva entro trenta giorni dalla data di presentazione. 12. Il taglio e' eseguito in conformita' al PRFA. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento puo' apportare integrazioni di massa assegnata fino al 10 per cento, per le quali non necessita di autorizzazione e di cui e' redatta una relazione unica e finale di assegno nel termine di cui al comma 11, da trasmettere allo IAF unitamente alla relazione di verifica finale. 13. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento puo' altresi' apportare integrazioni di massa assegnata rispetto al PRFA, purche' giustificate ed organicamente collegate all'intervento principale, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione. Gli interventi non necessitano di autorizzazione e per essi e' redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere allo IAF entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi. 14. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9 e 10. 15. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, in assenza del PRFA chi esegue gli interventi di cui al comma 8, senza l'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 16. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Art. 10. Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale 1. Nelle fustaie, in presenza di pianificazione forestale e per quantitativi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi lordi e superiori a 200 metri cubi lordi, e' presentata dichiarazione di taglio con allegato un PRFA che ne costituisce parte integrante. 2. In presenza di pianificazione forestale e' redatta la sola dichiarazione di taglio nei seguenti casi: a) assegno di massa legnosa fino a 200 metri cubi lordi nella fustaia, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui; b) assegno senza limite di massa per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalita' da incendi o altre avversita' biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilita' forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale. 3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta dal proprietario ed e' inoltrata allo IAF prima dell'inizio dell'intervento, con le procedure di cui all'articolo 12; per quantitativi inferiori o uguali a 50 metri cubi lordi nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati nei cedui, la dichiarazione puo' essere resa anche entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36. 4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 2 su proprieta' privata puo' essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale. 5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 1 e 2 in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. Art. 11. Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale 1. In assenza di pianificazione forestale, in luogo del PRFA, e' redatta dichiarazione di taglio nei seguenti casi: a) assegno di massa legnosa da 50 a 200 metri cubi lordi nelle fustaie, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui; b) assegno senza limite di massa per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalita' da incendi o altre avversita' biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilita' forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale. 2. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), non possono superare il quantitativo o la superficie massima prevista. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' redatta dal proprietario ed e' inoltrata allo IAF prima dell'inizio dell'intervento con le procedure di cui all'articolo 12. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36. 4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 1 su proprieta' privata puo' essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale. 5. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione i tagli inferiori a 50 metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati di superficie nei cedui. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, lettera a), in violazione del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo. Art. 12. Modalita' della dichiarazione di taglio 1. La dichiarazione di taglio e' redatta secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione. 2. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando la tavola decima del sistema delle tariffe di Algan, con riferimento all'allegato C, per le foreste non pianificate e con le tariffe dello strumento di pianificazione della proprieta' per le foreste pianificate. 3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, e' obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'articolo 14. 4. Lo IAF, entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 11, puo' formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui alla sezione II del presente capo. Trascorso tale termine, il taglio puo' essere eseguito. 5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di taglio di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 e all'articolo 11, comma 1, in violazione del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Sezione II Governo e trattamento dei boschi Art. 13. Adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge forestale, l'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e' garantito quando, su pendenze qualsiasi per superfici superiori a 3.000 metri quadrati ovvero su pendenze superiori al 70 per cento per superfici superiori a 1.500 metri quadrati, sono eseguiti interventi nel rispetto degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, commi da 2 a 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10 lettera a), 11 e 12, e degli articoli 31 e 32, commi 1, 2, 3 e 5. 2. L'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e' altresi' garantito quando sono eseguiti interventi nel rispetto delle disposizioni sul taglio raso di cui all'articolo 29. 3. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi della presente sezione, si tiene conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni di adeguata vitalita' del popolamento. Il danneggiamento va computato come perdita di un soggetto o di 1 metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per piu' di un quarto della circonferenza. 4. Per formazioni a prevalenza di una o piu' specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con piu' del 50 per cento del numero dei soggetti. 5. Ai fini dell'articolo 17, comma 4, della legge forestale, nella relazione di verifica finale di cui all'articolo 9, comma 11, sono indicati i danni che non compromettono l'adeguato svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive. 6. I danni di cui al comma 5 si distinguono in: a) danni alle piante: alterazioni dei soggetti arborei di sicuro avvenire per distruzione, gravi svettature e scorticature tali da pregiudicare la vitalita' della pianta; b) danni su superfici: distruzione della rinnovazione naturale, mancato ammucchiamento delle ramaglie o mancata riduzione delle loro dimensioni. Art. 14. Obbligo del governo ad alto fusto 1. I cedui invecchiati di faggio di eta' media superiore a trentacinque anni sono convertiti ad alto fusto. 2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non sono soggetti al taglio da piu' di trentacinque anni, lo IAF all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, puo' consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o prescrivere le modalita' esecutive per gli interventi di avviamento all'alto fusto. 3. Per i boschi di eta' superiore a trentacinque anni di acero di monte, frassino maggiore, faggio o di specie quercine, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'80 per cento in termini di massa, e' obbligatorio il governo a fustaia. 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di eta' inferiore o uguale a trentacinque anni, lo IAF, all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, puo' consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il governo a ceduo. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 1 e il 2 per cento, nei casi di violazione del comma 3, del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Art. 15. Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie 1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e' vietata, salvo autorizzazione dello IAF, con la prescrizione di eventuali modalita' esecutive, per interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumita' o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico nonche' in caso di condizioni stazionali non favorevoli all'alto fusto ovvero nel caso di neocolonizzazioni a prevalenza di robinia, salici, carpino nero, orniello o nelle formazioni a prevalenza di castagno. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati. 2. Sono vietate le sostituzioni di specie forestali autoctone con specie esotiche. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Art. 16. Epoca per il taglio dei boschi 1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere, per gli interventi di avviamento all'alto fusto e per i cedui. 2. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari, lo IAF puo' limitare al periodo di riposo vegetativo le operazioni di taglio nei boschi cedui. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alle tabelle A e B dell'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio. Art. 17. Potature e taglio del sottobosco arbustivo 1. Nei boschi di alto fusto di latifoglie e' consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalita' e per originare, a maturita', fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di 6 metri da terra. 2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturita', sui rami secchi o di scarsa vitalita' del terzo inferiore del fusto. 3. Nelle aree boscate e' consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree. 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive in violazione del comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. Art. 18. Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversita' 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge forestale nelle superfici oggetto di utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco, se presenti: a) mediamente un albero ogni 2 ettari con arrotondamento all'unita' inferiore, di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 1.000 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 10 ettari; b) tutti gli alberi morti di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 2,5 ettari nei cedui; c) tutti gli alberi di diametro maggiore a 30 centimetri con cavita', ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 25.000 metri quadrati nei cedui. 2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge forestale, l'obbligo del rilascio degli alberi di cui al comma 1 non vige se ostativo all'incolumita' pubblica o se determina rilevanti incompatibilita' di natura fitosanitaria o economica. Art. 19. Forme di governo dei boschi 1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti: a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: 1) almeno l'80 per cento dei soggetti arborei e' di origine agamica; 2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica e' superiore o uguale al 20 per cento; 3) l'eta' media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, e' inferiore o uguale a trentacinque anni; b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) meno dell'80 per cento dei soggetti arborei e' di origine agamica; 2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica e' inferiore al 20 per cento; 3) l'eta' media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, e' superiore ai trentacinque anni. 2. Ai fini delle norme per il governo e trattamento dei boschi di cui alla presente sezione, sono assimilati alle fustaie: a) i boschi di neoformazione; b) le fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati in cui l'eta' media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, supera i trentacinque anni e quelli in cui e' gia' stato eseguito almeno un taglio di avviamento alla fustaia. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per utilizzazione ordinaria si intende quella che ha interessato piu' del 25 per cento della massa legnosa. 4. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto. Art. 20. Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice 1. Il trattamento a ceduo semplice e' applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali e' consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, in cui almeno il 90 per cento dei soggetti arborei sia appartenente a tale specie. 2. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che intercorre dall'ultimo taglio, e' di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale e' fissato in dodici anni. Il taglio del nocciolo non e' soggetto ad alcuna restrizione. 3. La superficie complessiva delle tagliate non puo' essere superiore, nel triennio, a 5 ettari accorpati per proprietario o per piu' proprietari; qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti sono distanziate non meno di 150 metri. 4. Il taglio delle ceppaie e' eseguito in prossimita' del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 4 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando i seguenti parametri: a) in caso di violazione delle norme sul turno minimo di cui al comma 2, il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate o sulla distanza minima tra esse di cui al comma 3, il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni ettaro o frazione tagliati in piu'; c) in caso di violazione delle norme sulle modalita' di taglio delle ceppaie di cui al comma 4, l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. La sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata qualora non si sia adempiuto alla disposizione di ripassare le ceppaie. Art. 21. Generalita' sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto 1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si rilasciano, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualita' indicati nell'articolo 23. 2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'eta' del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi puo' anche essere inferiore ai valori indicati nell'articolo 23, ma comunque superiore a quaranta per ettaro. 3. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati, sono scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo da assicurare la perpetuazione del ceduo. 4. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco. 5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano raggiunti almeno i due turni del ceduo. 6. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare e' centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'eta' del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di eta' multiple di quella del ceduo. 7. Il taglio delle ceppaie e' eseguito con le modalita' di cui all'articolo 20, comma 4. 8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando l'1 per cento, per ogni pianta tagliata in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 5, del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D. Art. 22. Generalita' sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'alto fusto 1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'articolo 14, e' obbligatorio il taglio di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione rimangono in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi gia' radi prima dell'intervento, nei quali rimangono almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi. 2. I successivi interventi di diradamento seguono le stesse modalita' di trattamento valide per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'articolo 27. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate. Art. 23. Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato 1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato viene effettuato secondo i seguenti principi e parametri, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato: a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; b) boschi a prevalenza di castagno: almeno dodici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie; c) boschi a prevalenza di querce: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di 12 centimetri; d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di 10 centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti; e) boschi a prevalenza di faggio: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, piu' almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale; f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al 40 per cento: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, anche di robinia; g) boschi di latifoglie diverse da quelle previste nelle lettere da a) a f): almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando i seguenti parametri: a) in caso di violazione del turno minimo, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da preservare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in piu'. Art. 24. Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie 1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo. 2. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati in aree ecologicamente non adeguate, puo' essere eseguito il taglio di sgombero: a) quando sotto la loro copertura si e' spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree, con copertura delle latifoglie maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo; b) in mancanza di rinnovazione spontanea di latifoglie con l'obbligo di eseguire il rimboschimento artificiale entro un anno dalla conclusione del taglio di sgombero con specie arboree e arbustive idonee e appartenenti alla flora regionale. 3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al di sotto dei 600 metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere sgomberati, su una superficie comunque inferiore a 20.000 metri quadrati, quando sotto la loro copertura si e' spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree con copertura maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo e il rovo. 4. Ogni tagliata di cui al comma 3 e' distanziata dall'altra di almeno 150 metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio puo' essere effettuato, con le medesime modalita' e condizioni, dopo almeno cinque anni. 5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie e' consentito eseguire un diradamento anche di forte intensita', con il taglio fino all'80 per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attivita' biologica al suolo. 6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, puo' essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito. 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando i seguenti parametri: a) in caso di violazione del comma 2, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata; b) in caso di violazione della distanza minima tra le tagliate di cui al comma 4, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; c) in caso di violazione dei limiti temporali del taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata di cui al comma 4, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante; d) in caso di violazione dei commi 5 e 6, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate; e) in caso di violazione del comma 3, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata. Art. 25. Recupero e trattamento dei castagneti da frutto 1. Il trattamento per il recupero dei castagneti da frutto non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 47 se eseguito attraverso il rilascio di almeno venti esemplari ad ettaro, con diametro superiore a 40 centimetri e purche' siano garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale; la restante vegetazione arborea e arbustiva puo' essere tagliata o estirpata. 2 Nei castagneti da frutto, in cui sono garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale, i tagli e l'estirpo della vegetazione del sottobosco connessi al loro mantenimento sono attivita' di gestione forestale. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in piu'. Art. 26. Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia 1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si intende per: a) piante: i soggetti arborei di normale vitalita' con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri; convenzionalmente, una pianta e' data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri; b) massa: la massa legnosa cormometrica, costituita da solo fusto esclusi rami principali, secondari e cimale, lorda, con corteccia, determinata per i boschi pianificati applicando le tariffe di cubatura dello strumento di pianificazione forestale e per i boschi non pianificati applicando la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5, corrispondente alla classe diametrica 20, e calcolata in base ai volumi unitari per ogni classe diametrica di cui all'allegato C; dal computo della massa sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono da conteggiare soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali e' attribuito, in assenza di strumento di pianificazione, un volume convenzionale di 1 metro cubo ogni dieci soggetti; c) superficie al taglio: superficie occupata dagli alberi comprese le chiome; d) copertura o densita': la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno; e) valori per ettaro: superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a superfici improduttive, quali i rii e le strade, od a superfici produttive non boscate, quali le radure; f) fustaia monoplana: bosco ad alto fusto in cui gli alberi hanno piu' o meno la stessa altezza e si distinguono fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura; g) fustaia multiplana: bosco ad alto fusto in cui gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, che si riscontra su superfici non ampie e in cui non si distinguono le fasi di sviluppo individuate per le fustaie monoplane. Art. 27. Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo 1. Nelle fustaie monoplane di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non e' ancora maturo, e' consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalita': a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni di evidente deperimento; b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, entrano in concorrenza con quelli scelti. 2. Nei novelleti e nelle spessine, dopo lo sfollo o il diradamento rimangono almeno mille soggetti per ettaro. 3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte, dopo l'intervento, rimangono almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta. 4. Nelle fustaie mature mai diradate puo' essere eseguito, prima del taglio di rinnovazione, il taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio di tutti i soggetti piu' vigorosi. 5. All'interno delle aree Natura 2000 e' vietato lo sfollo dei novelleti. 6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in difformita' dalle modalita' per il trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate. Art. 28. Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di maturita' delle fustaie 1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturita' nelle fustaie e' sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvicolturali: a) il taglio dei soggetti di minore diametro sottomessi agli alberi dominanti di maggiore diametro; b) il taglio parziale delle piante mature che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata; c) il taglio integrale delle piante mature che sovrastano la rinnovazione affermata. Art. 29. Divieto di taglio raso delle fustaie 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, e' vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie, fatte salve le deroghe di cui ai commi da 2 a 5. Per taglio raso si intende il taglio totale del soprassuolo, in assenza di rinnovazione, su una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati. 2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, il divieto non vige nei casi in cui il taglio raso o l'eliminazione del bosco sono, sulla base di un PRFA approvato, con le modalita' di cui all'articolo 9, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lo IAF puo' autorizzare, con la prescrizione di eventuali modalita' esecutive, gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumita', ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalita' selvicolturali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge forestale. 4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge forestale sono fatti salvi i casi in cui il PGF o il PFI approvati prevedono il taglio raso. 5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, della legge forestale e nel rispetto dell'articolo 9 per quanto concerne il PRFA e degli articoli 10, 11 e 12 per le dichiarazioni di taglio, il divieto di taglio raso del bosco non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) superficie inferiore a 20.000 metri quadrati; ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di 20.000 metri quadrati, distano tra loro almeno 150 metri; b) pendenza media non superiore al 70 per cento; c) taglio eseguito in uno dei seguenti raggruppamenti tipologici: 1) fustaie di pino nero; 2) fustaie pure di larice; 3) fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi. 6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco, in violazione dei commi 1 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Art. 30. Taglio di maturita' delle fustaie monoplane in assenza di rinnovazione 1. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, e' effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 2 a 12, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 27 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati al presente articolo sono riferiti a superfici omogenee. 2. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata. 3. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze e' consentito: a) tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non e' superiore a 1.500 metri quadrati; ogni superficie d'intervento e' distanziata dall'altra di almeno 150 metri; b) effettuare il taglio di sementazione prevedendo il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata. 4. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata. 5. Per le fustaie di faggio il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata. 6. Per le fustaie di latifoglie diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b). 7. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso, il taglio di maturita' puo' essere fatto quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti: a) il taglio a buche, o a strisce, di tutti i soggetti su una o piu' superfici, ciascuna non piu' ampia di 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non e' superiore a 1.500 metri quadrati; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento sono distanziate fra loro di almeno 70 metri. Nelle aree interposte fra due tagliate e' consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del 30 per cento dei soggetti; b) il taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori; c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5. 8. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso, il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti: a) i tagli a buche o marginali di dimensioni non maggiori a 3.000 metri quadrati; dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, la superficie massima non e' superiore a 1.500 metri quadrati; b) il taglio di sementazione, con prelievo di due piante ogni tre, scelte fra le peggiori nelle aree tra le buche e lungo i margini per una profondita' non superiore a 40 metri; c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5. 9. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco nonche' per le fustaie di abete bianco e abete rosso, con o senza faggio, il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti: a) il taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non e' inferiore a 250 metri cubi per ettaro; b) il taglio a buche d'ampiezza massima di 5.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non e' superiore a 1.500 metri quadrati; ogni gruppo e' distanziato dall'altro di almeno 50 metri; c) il taglio di sementazione con prelievo di due piante ogni tre, scelte tra le peggiori nelle aree tra le buche. 10. Per le fustaie pure di larice, in cui almeno l'80 per cento di soggetti arborei e' appartenente a tale specie, il taglio di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire con: a) il taglio a buche, d'ampiezza massima di 5.000 metri quadri salvo dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non e' superiore a 1.500 metri quadrati, distanziate tra loro almeno 150 metri; b) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5. 11. Per le fustaie a prevalenza di leccio, il taglio di sementazione e' consentito quando il bosco ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio delle cento piante piu' grosse ad ettaro e' superiore a 30 centimetri. Sono rilasciati almeno cento esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento. 12. Per le fustaie a prevalenza di farnia e carpino bianco, il taglio di sementazione e' consentito quando gli esemplari di farnia hanno un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio dei cento esemplari piu' grossi ad ettaro e' superiore a 40 centimetri. Sono rilasciati almeno 150 esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento. 13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10, lettera a), 11 e 12 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando i seguenti parametri: a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 6 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio; c) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da rilasciare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro; d) per taglio di piante in eccesso rispetto a quanto indicato al comma 8, lettera b) e al comma 9, lettera c), 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione tagliate in piu'; e) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione tagliati in piu'; f) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante; g) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata. Art. 31. Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana 1. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, e' effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato. 2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio, il trattamento a scelta colturale puo' interessare singoli alberi maturi o un gruppetto da due a cinque piante mature. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non supera complessivamente il 30 per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non e' inferiore a 150 metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione). 3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, il trattamento a scelta o colturale prevede due modalita' di intervento, a seconda del tipo di popolamento: a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di 40 centimetri; dopo il taglio e' garantita una massa di almeno 120 metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione); b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione). 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando i seguenti parametri: a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) per riduzione della massa al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni metro cubo mancante per ettaro; c) per riduzione del numero di piante al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro; d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita al comma 2, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 2 per cento o frazione di massa tagliata in piu' ad ettaro. Sezione III Modalita' di taglio, concentramento, avvallamento ed esbosco Art. 32. Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi 1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi e' realizzato in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento. 2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono ammucchiati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa. 3. L' ammucchiamento di cui al comma 2 segue immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree gia' coperte da novellame e e' effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione. 4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia puo' essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio. 5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non e' consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi ne' in prossimita' delle strade o delle piste di accesso per una fascia di 20 metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse. 6. L'utilizzatore tiene sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonche' gli alvei dei corsi d'acqua. 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione. 8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione e il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui al comma 5 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione. 9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue lo sgombero delle tagliate in violazione del comma 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. Art. 33. Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi 1. Il concentramento a strascico e' consentito dal letto di caduta alla piu' vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo. 2. Fermi restando gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge forestale, l'esbosco puo' farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avvallamento gia' esistenti, evitando, qualora non vi sia altra possibilita', percorsi nelle parti di bosco in rinnovazione. 3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati e' consentito lungo le piste o i varchi naturali e le superfici non coperte da rinnovazione, purche' non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra. 4. Lo IAF puo' vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonche' l'impiego di trattori cingolati se tale uso puo' dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il provvedimento viene comunicato al proprietario interessato ed al soggetto che esegue l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera. 5. L'utilizzatore puo' usare la via piu' breve o piu' funzionale per l'esbosco, previo accordo con il proprietario o avvalersi dei diritti di servitu' di passaggio gia' costituiti o da costituire ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco sono risarciti secondo le norme del codice civile. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate in violazione dei commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. Art. 34. Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti 1. Nell'ambito delle operazioni di sgombero delle tagliate, sono vietati: a) l'avvallamento del legname lungo pendici, canaloni e torrenti in cui sono eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali; b) il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre 50 metri. 2. Lo IAF entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato puo' autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalita' esecutive, compreso l'obbligo di ripristino. 3. Lo IAF puo' altresi' prevedere, con provvedimento inviato al proprietario e al soggetto utilizzatore, restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi qualora ravvisi un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici. 4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. 5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Sezione IV Disciplina della gestione dei lotti boschivi di proprieta' pubblica Art. 35. Fondi per le migliorie boschive 1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge forestale, gli enti pubblici proprietari forestali impiegano parte delle somme derivanti dalla vendita di legname, nella misura di almeno il 10 per cento per le vendite in piedi, o di almeno il 5 per cento del ricavo derivante dalla vendita del legname allestito, in migliorie boschive consistenti in lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive e del patrimonio silvo-pastorale, nonche' in operazioni e spese di gestione della proprieta' forestale. 2. Il comma 1 non si applica per lotti boschivi inferiori a 1.000 metri cubi lordi. Sezione V Boschi in situazioni speciali Art. 36. Gestione dei boschi in situazioni speciali 1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono a rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili e, in particolare: a) boschi presenti sulle rupi; b) boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi; c) boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione; d) boschi di protezione dal sorrenamento. 2. La Direzione centrale predispone gli elenchi dei boschi in situazioni speciali di cui al comma 1 e li comunica ai Comuni ove sono ubicati, che provvedono a pubblicarli sul proprio sito informatico per trenta giorni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla Direzione centrale, che vengono valutate ai fini della predisposizione degli elenchi definitivi. Gli elenchi definitivi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul sito informatico della Regione. 3. Per i boschi in situazioni speciali inclusi negli elenchi approvati di cui al comma 2, i tagli per qualsiasi quantitativo sono preventivamente autorizzati, con eventuali prescrizioni contenenti modalita' esecutive, dallo IAF competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. 4. Nei casi in cui ricorra l'obbligo di predisposizione del PRFA, la sua approvazione tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3. 5. Ogni assegno per interventi di taglio e' fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale dello IAF o di un tecnico agronomo forestale abilitato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge forestale. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' operative contenute nelle autorizzazioni emanate ai sensi del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Sezione VI Alberi di Natale Art. 37. Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio 1. La coltivazione delle piante resinose destinate ad alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico e' soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dagli estremi catastali, nella quale e' indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, lo IAF competente puo' formulare eventuali prescrizioni contenenti modalita' esecutive; decorso inutilmente tale termine, l'impianto puo' essere realizzato. 2. Il trasporto ai fini del commercio delle piante di cui al comma 1 e' regolamentato nei seguenti termini: a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte sono dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale dello IAF o dal personale dei Comuni o dei Consorzi pubblici forestali o di altra certificazione di provenienza; b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della regione non sono soggetti alla disciplina di cui alla lettera a). 3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Capo IV Imprese forestali Art. 38. Imprese forestali 1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale previsti da un PRFA, sono effettuati da imprese forestali in possesso del certificato di idoneita' forestale, di cui all'articolo 39, distinto per specializzazioni ai sensi dell'articolo 40, comma 4, o di documentazione equipollente per le imprese forestali con sede legale in altre regioni italiane o all'estero. 2. Le utilizzazioni forestali fino a 200 metri cubi lordi possono essere eseguite in proprio senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1. 3. Le imprese forestali possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte dei lavori ad altre imprese forestali purche' tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalita', attestati dal possesso del certificato di idoneita' forestale di cui al comma 1. 4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo. Art. 39. Certificato di idoneita' forestale 1. Il certificato di idoneita' forestale, di seguito denominato certificato, attesta la capacita' tecnico-professionale dell'impresa forestale, ha durata quinquennale e viene rilasciato, previa domanda, dallo IAF alle imprese forestali che possiedono i seguenti requisiti: a) dispongono delle macchine idonee e delle maestranze specializzate da attestarsi tramite scheda conoscitiva, secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione; b) hanno i propri operatori professionali forestali, titolari o dipendenti, in possesso del patentino forestale di cui all'articolo 41 o, per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane o all'estero, documento abilitativo equipollente; c) rispettano le norme in materia contributiva previdenziale; d) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categoria di lavori pertinenti ad attivita' forestali o, per le imprese aventi sede all'estero, sono iscritte in registri equipollenti previsti dalla legislazione dello Stato. 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e' comprovato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) o per le imprese aventi sede legale all'estero, da documento equipollente. 3. Il certificato e' sospeso dallo IAF a seguito del venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c) e d). Il certificato e' altresi' sospeso qualora venga accertato che un operatore in bosco eserciti attivita' di utilizzazione boschiva in mancanza del prescritto patentino. 4. I certificati gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validita' fino alla data di scadenza. Art. 40. Elenco regionale delle imprese forestali 1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge forestale, il Servizio tiene ed aggiorna l'elenco regionale delle imprese forestali in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacita' tecnico-professionali per l'esecuzione delle attivita' selvicolturali e di utilizzazione boschiva e per le opere e i servizi di interesse forestale. 2. Il certificato di cui all'articolo 39, comma 1, e' trasmesso dallo IAF al Servizio contestualmente al suo rilascio; entro 30 giorni il Servizio provvede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1. 3. Per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane o all'estero, le capacita' tecnico-professionali dell'impresa forestale di cui al comma 1 sono attestate da documentazione equipollente al certificato da consegnare allo IAF nel rispetto della procedura di cui al comma 2. 4. L'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1 e' distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni: a) le utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura; b) le utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder; c) le altre attivita' di cui all'articolo 38, comma 1. 5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge forestale, le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico. Art. 41. Patentino forestale 1. La Direzione centrale rilascia il patentino forestale di durata quinquennale agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di impresa forestale, previa frequenza di corso di formazione professionale presso la struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna e con superamento di esame finale, nel quale sono valutate le capacita' in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonche' le conoscenze in materia antinfortunistica e di impiego e manutenzione delle attrezzature boschive. 2. A domanda dell'interessato, il patentino forestale e' altresi' rilasciato senza la frequenza del corso di cui al comma 1: a) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, che hanno ottenuto il certificato di idoneita' in almeno uno dei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e purche' gli interessati presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo; b) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, con sede legale in altre regioni italiane in possesso di documentazione equipollente al patentino forestale di cui al comma 1 in corso di validita'; c) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale della Regione, di altre Regioni o Stati esteri per il settore forestale. 3. Gli operatori forestali professionali in possesso del patentino forestale frequentano almeno un corso di aggiornamento all'anno, anche presso la struttura regionale di cui al comma 1, per poter mantenere la validita' del patentino forestale stesso. Capo V Infrastrutture per l'esbosco per via terrestre ed aerea Art. 42. Infrastrutture forestali 1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge forestale, le infrastrutture forestali sono classificate in: a) viabilita' forestale principale e secondaria; b) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri, preclusi al transito motorizzato, o vie; c) vie aeree di esbosco. 2. La viabilita' forestale principale e' caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura ed e' costituita da: a) strade; b) piazzali di raccolta del legname. 3. La viabilita' forestale secondaria comprende opere temporanee a fondo naturale, che puo' essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra e che sono costituite da: a) piste principali che necessitano di movimenti di terra, di larghezza pari o inferiore a 4 metri; b) piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza pari o inferiore a 4 metri; c) linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati; d) piazzali di deposito. 4. Le vie aeree di esbosco sono distinte in: a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale; b) linee temporanee di gru a cavo mobile; c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci e trifuni. Art. 43. Procedure relative alla viabilita' forestale 1. Gli interventi di viabilita' forestale principale di cui all'articolo 42, comma 2, in quanto infrastrutture forestali di carattere permanente a fondo stabilizzato che costituiscono interruzione della superficie boscata e che alterano lo stato dei luoghi, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 2. Gli interventi di viabilita' forestale secondaria di cui all'articolo 42, comma 3, in quanto infrastrutture forestali che non costituiscono interruzione della superficie boscata, che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio e che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo decreto legislativo. 3. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004. 4. Le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 33 e 34. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione. Art. 44. Procedure relative alle vie aeree di esbosco 1. Nei boschi di alto fusto e in quelli da avviare all'alto fusto, e' ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensita' del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3 e secondo le indicazioni del PRFA. 2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo di cui all'articolo 42, comma 4, lettere a) e b), e' la seguente: a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a 1.200 metri e' soggetta all'autorizzazione dello IAF, che puo' impartire prescrizioni contenenti modalita' esecutive e che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esecutore presenta il progetto redatto da un dottore agronomo o dottore forestale ed in conformita' alle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto e' corredato dagli elementi tecnici dimensionali di progetto, dalla planimetria in scala adeguata, dal profilo del terreno e dalla posizione di: catenaria, ancoraggi e cavalletti; b) la realizzazione delle linee di lunghezza compresa tra 600 e 1.200 metri e' soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dall'indicazione delle linee che vanno evidenziate in planimetria a scala adeguata e dall' individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; lo IAF competente puo' formulare eventuali prescrizioni contenenti le modalita' esecutive entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate; c) la realizzazione delle linee di lunghezza inferiore a 600 metri e' soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata da planimetria in scala adeguata limitatamente alle gru a cavo tradizionali. 3. Qualora nel PRFA sia previsto l'impiego delle linee di cui al comma 2, queste sono soggette alla disciplina del comma medesimo; l'approvazione del PRFA assorbe le procedure del comma 2, ai sensi dell'articolo 9, comma 8. 4. La realizzazione di linee di teleferiche permanenti di cui all'articolo 42, comma 4, lettera c), e' soggetta all'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Provincia ai sensi all'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403 sull'impianto di vie funicolari aere), previo nulla osta dello IAF. 5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione di cui al medesimo comma e' corredata da un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti. Lo IAF rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco e' fatta salva l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo. 7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettera a), in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettera a) o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Capo VI Arboricoltura da legno Art. 45. Modalita' e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione 1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge forestale gli impianti di arboricoltura da legno, realizzati con finanziamenti pubblici sono gestiti sulla base di un piano di coltura e conservazione, di seguito denominato PCC, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3. 2. Il PCC e' redatto da dottori agronomi e dottori forestali ed e' sottoscritto dal soggetto che procede all'impianto di cui al comma 1 per accettazione ed osservanza ed e' approvato dallo IAF entro quindici giorni dal ricevimento. 3. I criteri per la redazione del PCC sono i seguenti: a) descrizione degli obiettivi dell'impianto; b) individuazione del tipo di governo, dei turni di utilizzazione delle specie principali e di quelle accessorie e dell'eventuale diametro di recidibilita' o commerciale; c) descrizione delle modalita' di esecuzione delle cure colturali e dei diradamenti, del controllo delle infestanti, degli sfalci, dei diserbi, delle lavorazioni del terreno e dell'uso di protezioni e tutori; d) descrizione dei sistemi di potatura delle piante principali; e) periodo di validita' del PCC. Art. 46. Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti 1. Il soggetto che procede all'impianto di cui all'articolo 45, comma 1, effettua la rimessa delle fallanze e provvede allo smaltimento dei materiali non biodegradabili costituiti dall'eventuale pacciamatura e dagli shelters. 2. E' vietato l'esercizio del pascolo sino a quando le colture arboree siano suscettibili di danno ovvero sino a quando la parte basale delle chiome non abbia raggiunto i 3 metri di altezza. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione. 3. Il PCC e' vincolante per il periodo di validita' del medesimo. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione. 4. Nei casi di compromissione grave dell'impianto per cause di forza maggiore quali incendi, attacchi fitopatologici ed avversita' meteoriche, con provvedimento dello IAF, da adottare entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, possono essere autorizzati trasformazioni colturali o di uso del suolo. 5. Non sono soggetti all'obbligo di adozione del PCC gli impianti di specie forestali a rapido accrescimento di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge forestale. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. Capo VII Tutela dei boschi Art. 47. Trasformazione dei boschi 1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge forestale e' vietata la trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatti salvi i casi in cui la trasformazione e' autorizzata dallo IAF ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della legge forestale e i casi in cui l'autorizzazione non e' necessaria ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge medesima. 2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge forestale, nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), l'autorizzazione di cui al presente articolo tiene luogo dell'autorizzazione prevista all'articolo 48. 3. La domanda di autorizzazione per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale e' presentata allo IAF, corredata da: a) documentazione attestante la titolarita' del richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); b) una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici e descrittivi che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del bosco oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano la compatibilita' dell'intervento con gli aspetti di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale e l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui all'articolo 43 della legge forestale. 4. Qualora l'intervento interessi boschi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico la documentazione di cui al comma 3 e' integrata con quanto previsto all'articolo 48, comma 2, lettera b). 5. Ferma restando l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui al comma 3, lettera b), con riguardo agli interventi di trasformazione del bosco che interessano una superficie inferiore a 5.000 metri quadrati nel territorio montano, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) o inferiore a 1.000 metri quadrati esterna al territorio montano, la domanda di autorizzazione e' corredata da una relazione semplificata recante la motivazione dell'intervento e da una planimetria catastale. 6. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali modalita' esecutive. L'autorizzazione indica anche i modi e i tempi per la compensazione ai sensi dell'articolo 43 della legge forestale. 7. I termini di cui al comma 6 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42. 8. L'autorizzazione ha validita' per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. 9. Sono compresi nella trasformazione del bosco e sono autorizzati con la procedura di cui al presente articolo gli interventi che comportano l'eliminazione temporanea del soprassuolo per finalita' non forestali. Il provvedimento di autorizzazione prevede le modalita' per il ripristino del soprassuolo. 10. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della legge forestale la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione e' raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE. 11. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Capo VIII Vincolo idrogeologico Sezione I Norme e procedure per la trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico in altra destinazione d'uso e per interventi soggetti a dichiarazione o esenti da formalita' nei medesimi terreni Art. 48. Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico 1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge forestale, ogni attivita' comportante trasformazione di terreni soggetti al vincolo idrogeologico, di cui al regio decreto 3267/1923, in altra destinazione d'uso, e' subordinata al rilascio di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 48, 50 e 51 della legge forestale. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata allo IAF dal proprietario, corredata di: a) documentazione attestante la titolarita' del richiedente, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; b) elaborati grafici e descrittivi redatti da un tecnico abilitato che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del terreno oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano di non compromettere la stabilita' del terreno stesso, di non innescare fenomeni erosivi e di non turbare il regime delle acque. 3. In relazione alla tipologia delle opere, allo stato dei luoghi e alla natura dei terreni, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilita' dei pendii e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere sono effettuate nel rispetto alle norme tecniche previste, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). 4. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalita' esecutive. 5. I termini di cui al comma 4 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42. 6. L'autorizzazione ha validita' per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. 7. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilita' dei terreni, turbative alla circolazione delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, lo IAF puo' impartire ulteriori prescrizioni contenenti modalita' esecutive o la sospensione dei lavori. 8. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. 9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 4 e nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Art. 49. Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico 1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge forestale sono soggetti a dichiarazione da presentarsi dal proprietario allo IAF, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico: a) la manutenzione straordinaria della viabilita' forestale di cui all'articolo 42, comma 2, con interventi che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee; b) la realizzazione e manutenzione straordinaria delle piste principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a); c) la realizzazione e manutenzione straordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d); d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati; per superfici superiori, si puo' procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento; e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 5.000 metri quadrati per terreni con pendenza inferiore al 50 per cento; f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento; g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 40.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento; h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a 200 metri e che non comportino piu' di 100 metri cubi complessivi di movimentazione; i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane; j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera l); k) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 3 metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica; l) gli interventi diversi di quelli di cui alle lettera da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra 200 metri quadrati e 1.000 metri quadrati, purche' i volumi siano compresi tra 20 metri cubi e 200 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento; m) la trasformazione in aree coltivate dei terreni non boscati insistenti su substrato roccioso calcareo compatto, con pendenze inferiori al 30 per cento, limitatamente alle zone omogenee E, come individuate dal piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici comunali, con lavorazione a buca singola o per trincee, nel rispetto dei limiti e delle modalita' previste per le attivita' in edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1-quinquies, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita' estrattive). 2. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione puo' formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalita' esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento puo' essere realizzato. 3. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera d), possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa autorizzazione dello IAF. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalita' esecutive. 4. Per gli interventi di cui al comma 1 che costituiscono trasformazione di bosco, trova applicazione l'articolo 42, comma 3 della legge forestale. 5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico Art. 50. Attivita' non soggette ad autorizzazione ne' a dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico 1. Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, per la trasformazione del bosco, sono esenti da ogni formalita', ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della legge forestale, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico: a) la manutenzione ordinaria di viabilita' forestale di cui all'articolo 42, comma 2; b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria delle piste secondarie di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b), nonche' la manutenzione ordinaria delle piste principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a); c) manutenzione ordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d); d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati; e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati con pendenza inferiore al 50 per cento; f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e nei pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento; g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento; h) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali; i) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno; j) la realizzazione e manutenzione di sentieri di larghezza inferiore a 1 metro, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici; k) l'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia; l) gli interventi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici inferiori a 200 metri quadrati, purche' i volumi siano inferiori a 20 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento. 2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa dichiarazione allo IAF. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione puo' formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalita' esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento puo' essere realizzato. 3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Sezione II Prescrizioni per i terreni cespugliati, per quelli pascolati e per il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree sottoposte a vincolo idrogeologico Art. 51. Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico 1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 2. Nei terreni cespugliati su pendenza inferiore al 70 per cento, e' consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde. 3. Nei terreni cespugliati su pendenza superiore al 70 per cento, il taglio degli arbusti e' sottoposto a dichiarazione allo IAF; entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo IAF puo' formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive per la corretta effettuazione dei tagli tenuto conto del rischio di formazione di valanghe, del verificarsi di movimenti franosi o di caduta massi e del rischio di danni provocato dal calpestio del bestiame pascolante o dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso. Trascorso tale termine, il taglio puo' essere eseguito. 4. Nei terreni cespugliati in aree franose o su versanti con pendenza superiore al 70 per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli e' subordinata ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e che puo' formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive. 5. L'estirpazione delle piante di pino mugo e' vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo e' subordinato ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che puo' formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive. 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 della legge forestale chi esegue gli interventi di cui ai commi 4 e 5 in assenza della prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 4 e 5, o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'estirpazione delle piante di pino mugo, in violazione del divieto di cui al comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. Art. 52. Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico 1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 2. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo e' consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con le procedure e i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 3. 3. Nei prati, nei prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo e' consentito durante tutto l'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso. 4. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo procuri danni al cotico erboso o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF puo' prevedere delle prescrizioni contenenti modalita' esecutive con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 5. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 4 puo' prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 6. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interramento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilita' di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque. 7. Tutti i miglioramenti, che comportano la lavorazione andante e il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui alla sezione I del presente capo, secondo le fattispecie previste dai singoli articoli. 8. Il pascolo transumante, qualora effettuato con piu' di trecento capi, e' soggetto a dichiarazione allo IAF, nella quale sono specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun Comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; lo IAF entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione puo' impartire prescrizioni contenenti modalita' esecutive per disciplinare il carico del bestiame, nonche' le modalita' ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 8, in assenza della prescritta dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 10. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 4, 5 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Art. 53. Pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree soggette a vincolo idrogeologico 1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 2. Il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati e' sempre consentito ad esclusione del caso in cui il bosco sia in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto e sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame. 3. Qualora il pascolo a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, procuri danni al soprassuolo o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF competente puo' prevedere delle prescrizioni contenenti modalita' esecutive, con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 4. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 2 puo' prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 5. Nei terreni in cui l'abbandono accresce il rischio di incendi e nella landa carsica, la Regione puo' disporre l'occupazione temporanea dei terreni e l'esercizio del pascolo, anche con specifiche prescrizioni contenenti modalita' esecutive, a fini di prevenzione degli incendi, in applicazione degli articoli 4, lettera a) e 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi). 6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalita' esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. Capo IX Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti Art. 54. Criteri generali di redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti 1. Il piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86 della legge forestale, di seguito denominato piano di recupero, e' redatto da un tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale, in conformita' con le finalita' e i principi di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani). 2. Il piano di recupero e' costituito da una relazione illustrativa dello stato di fatto dei terreni, degli obiettivi del piano, degli interventi programmati e delle pratiche agricole e forestali per la gestione dei fondi, da una cartografia e da un elenco dei mappali dei proprietari dei terreni. Art. 55. Approvazione e attuazione del piano di recupero 1. Il piano di recupero e' predisposto dal Comune territorialmente competente ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e per trenta giorni sul sito informatico del Comune affinche' chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di recupero sul Bollettino ufficiale della Regione, i proprietari dei terreni o gli altri soggetti interessati possono presentare opposizione e osservazioni. 3. Il Comune valuta le eventuali opposizioni e osservazioni e adotta definitivamente il piano di recupero che e' pubblicato sul sito informatico del Comune affinche' chiunque possa prenderne visione. 4. Nei terreni compresi nel piano di recupero possono essere attuati, oltre agli interventi di cui all'articolo 54, comma 2, anche i seguenti interventi: a) interventi previsti dai piani di razionalizzazione fondiaria e le altre misure per la promozione delle imprese agricole ai sensi della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivita' agricola in aree montane); b) interventi finanziati dalla legge regionale 10/2010. Capo X Disposizioni finali e transitorie Art. 56. Norme transitorie 1. Per i contratti di vendita di lotti boschivi di proprieta' pubblica stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprieta' pubblica). 2. Le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 non si applicano alle utilizzazioni boschive per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' presentata la dichiarazione di taglio o il PRFA, limitatamente alla proprieta' privata. Art. 57. Abrogazioni 1. Sono abrogati, in particolare: a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 571/1987; b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1991, n. 184 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprieta' pubblica); c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 luglio 1995, n. 255 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprieta' pubblica); d) il decreto del Presidente della Giunta 30 settembre 1996, n. 342 (Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneita' tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprieta' di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprieta' pubblica); e) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 32 (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico). Art. 58. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).