Allegato 
 
Regolamento forestale in  attuazione  dell'articolo  95  della  legge
  regionale 23 aprile  2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di  risorse
  forestali).  
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione della  legge  regionale
23 aprile 2007, n. 9 (Norme in  materia  di  risorse  forestali),  di
seguito denominata legge forestale, persegue le seguenti finalita': 
      a) gestire il patrimonio forestale nell'ottica  dello  sviluppo
sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale; 
      b) semplificare le procedure amministrative; 
      c) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali; 
      d)   rafforzare    l'impresa    forestale,    tutelandone    la
professionalita', in quanto elemento essenziale e qualificante per la
gestione attiva del territorio e conservazione dell'ambiente; 
      e) conservare e migliorare l'ambiente  rurale,  i  prati  ed  i
pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando  un  assetto
equilibrato del paesaggio. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 95  della
legge forestale, disciplina le seguenti materie: 
      a) pianificazione e programmazione forestale; 
      b) attivita' di gestione forestale; 
      c) imprese forestali; 
      d) viabilita' forestale, vie aeree di esbosco  e  arboricoltura
da legno; 
      e) tutela dei boschi; 
      f) vincolo idrogeologico; 
      g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti; 
      h)  tempistiche  burocratiche  per   la   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi. 
    2. Salvo che sia diversamente disposto, le  autorizzazioni  e  le
prescrizioni  in  ordine  alle  materie  di  cui  al  comma  1,  sono
rilasciate  ai  soli  fini  forestali,  fermi  e  impregiudicati   le
competenze di altri enti e i diritti dei terzi. 
 
                               Art. 3. 
 
 
   Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali 
 
    1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono  distinti  in  due
livelli diversi per modalita' ed intensita': 
      a)  gli  interventi  selvicolturali  di  livello  semplificato,
adottabili  dal  proprietario   anche   in   assenza   di   strumenti
pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri  di  cui
agli articoli 10, comma 2, 11 e 12; 
      b) gli interventi selvicolturali di livello complesso,  diversi
da quelli di cui alla lettera a), realizzabili subordinatamente  alla
redazione del piano di  gestione  forestale  o  del  piano  forestale
integrato o della scheda forestale o dei progetti di riqualificazione
forestale e ambientale, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. 
    2. Ai fini del presente  regolamento,  i  termini  selvicolturali
sono definiti nell'allegato A. 
 
                               Capo II 
 
 
              Pianificazione e programmazione forestale 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
        Disposizioni generali sulla pianificazione forestale 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 10  della  legge  forestale,  il  piano
forestale  regionale,  di  seguito  denominato  PFR,  costituisce  lo
strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per  i
piani pluriennali di opere ed  interventi  nel  settore  forestale  e
contiene gli indirizzi, obiettivi e  azioni  prioritarie  rivolti  al
miglioramento della multifunzionalita' del patrimonio forestale. 
    2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge forestale, il  piano  di
gestione forestale, di seguito denominato PGF,  e'  lo  strumento  di
pianificazione della proprieta' silvo-pastorale, la cui validita'  e'
riferita ad un periodo non inferiore  a  dodici  anni  e  costituisce
strumento  di  indirizzo  per  la   gestione   selvicolturale   della
proprieta'  forestale  e   per   la   redazione   dei   progetti   di
riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominati  PRFA,
di cui all'articolo 9. Il  PGF  e'  obbligatorio  per  le  proprieta'
pubbliche con superficie forestale a prevalente finalita'  produttiva
superiore a 50 ettari e per  le  proprieta'  private  con  superficie
forestale a prevalente finalita' produttiva superiore a  200  ettari,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale. 
    3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge forestale,  il
piano forestale integrato, di seguito denominato PFI, e' lo strumento
facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di
significativi complessi boscati, riconducibili ad una o piu'  di  una
proprieta' ed in particolare: 
      a) in assenza di PGF, il PFI  e'  lo  strumento  pianificatorio
sommario  per  quanto  concerne  le  analisi  dendro-auxometriche   e
puntuale per  quanto  concerne  il  contenuto,  la  tempistica  degli
interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie; 
      b) in presenza di PGF, il PFI e'  lo  strumento  pianificatorio
puntuale degli interventi da realizzare mediante PRFA. 
    4. Il PFI non puo' riferirsi  ad  un  periodo  di  pianificazione
superiore a dieci anni. 
    5. I PGF e i PFI  sono  redatti  in  conformita'  agli  indirizzi
contenuti nel PFR. 
    6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale,  la
pianificazione delle proprieta' forestali, facoltativa con  carattere
semplificato e definita scheda forestale, di seguito  denominata  SF,
e' redatta, sulla base dell'allegato B al presente  regolamento,  per
le  proprieta'  pubbliche  o  private  con  superficie  forestale   a
prevalente finalita' produttiva rispettivamente inferiore a 50 e  200
ettari. La SF e' lo strumento sommario e sintetico di  pianificazione
per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche, la tipologia e la
tempistica degli interventi. 
    7. La pianificazione forestale  che  interessa,  in  tutto  o  in
parte, i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  (Regolamento  recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche) si conforma  alle  misure  specifiche  di  gestione
forestale contenute negli strumenti di gestione dei siti  della  rete
Natura 2000, ai sensi  dell'articolo  10  della  legge  regionale  21
luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007). 
    8.  In  assenza  degli  strumenti  di  cui   al   comma   7,   la
pianificazione forestale  assicura  la  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali, degli habitat di specie o  delle  specie  di
interesse comunitario presenti. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Redazione e approvazione del PFR 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale,  il  PFR,  di
cui all'articolo 4, comma 1 e' predisposto dalla  Direzione  centrale
competente in materia di risorse  forestali,  di  seguito  denominata
Direzione centrale, ed e' approvato con  deliberazione  dalla  Giunta
regionale previo parere della competente Commissione consiliare,  che
si  esprime  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  La  medesima
procedura si applica per gli aggiornamenti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Redazione, approvazione e attuazione del PGF 
 
    1. Il PGF di cui all'articolo 4, comma 2, e' redatto dai  dottori
agronomi e dottori forestali e, per la proprieta'  pubblica,  con  le
modalita' di cui all'articolo 23 della legge  forestale,  utilizzando
il programma  informatico  messo  a  disposizione  gratuitamente  dal
Servizio competente in  materia  di  risorse  forestali,  di  seguito
denominato Servizio. I dipendenti regionali possono redigere  il  PGF
limitatamente alle proprieta' silvo - pastorali della Regione  Friuli
Venezia Giulia, di seguito denominata Regione. 
    2. Il PGF e' redatto sulla base di: 
      a)  direttive  tecniche  generali  adottate  con  decreto   del
Direttore centrale competente in materia  di  risorse  forestali,  di
seguito denominato Direttore Centrale; 
      b) direttive tecniche specifiche redatte, di volta in volta,  a
cura del Servizio in accordo con la proprieta'. 
    3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
delle direttive generali di cui  al  comma  2,  lettera  a),  trovano
applicazione  quelle  approvate  con   deliberazione   della   Giunta
regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive  per  la  redazione  dei
piani  di  gestione  delle  proprieta'  forestali,  piani   integrati
particolareggiati  e  progetti  di  riqualificazione   forestale   ed
ambientale  e  per  la  pianificazione  e  realizzazione  delle   vie
terrestri ed aeree di esbosco). 
    4. Il PGF, con esclusione  di  quello  relativo  alle  proprieta'
forestali della Regione, cui provvede il Servizio,  e'  presentato  a
cura della proprieta' al Servizio,  il  quale,  con  accertamenti  da
attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla  presentazione,
redige verbale  positivo  di  verifica  finale  o  formula  eventuali
osservazioni che sono recepite dalla proprieta' entro il  termine  di
sessanta giorni, prorogabile su domanda. 
    5. Il PGF, compreso quello  relativo  alle  proprieta'  forestali
della  Regione,  e'  approvato  e  reso  esecutivo  con  decreto  del
Direttore centrale e conserva validita', fino all'avvenuta revisione,
per gli effetti di cui al comma 7, lettere e), f) e g), anche ai fini
delle verifiche per  il  mantenimento  dell'eventuale  certificazione
forestale. 
    6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica anche per  la
revisione del PGF. 
    7. L'attuazione  del  PGF  avviene  in  conformita'  ai  seguenti
criteri: 
      a) l'entita' delle utilizzazioni complessivamente  previste  e'
vincolante; 
      b) l'entita' di utilizzazioni previste per  singola  particella
non e' vincolante e puo' essere  disattesa  in  considerazione  delle
effettive esigenze selvicolturali definite dal PRFA; 
      c) gli interventi previsti nel piano dei tagli  possono  essere
anticipati in presenza  di  rinnovazione  naturale  affermata  ovvero
negli altri casi in esso previsti; 
      d)  qualora  risulti  superata  l'entita'  delle  utilizzazioni
complessivamente previste,  su  domanda  della  proprieta'  e  previo
accertamento dello stato selvicolturale del soprassuolo, puo'  essere
approvata con decreto del Direttore centrale la maggiore  entita'  al
fine di rideterminare l'entita' delle utilizzazioni consentite per il
rimanente periodo di validita' del PGF; 
      e) qualora le utilizzazioni vengano  eseguite  nel  periodo  di
validita' del PGF solo per una quota  parte,  esso  mantiene  la  sua
validita' fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta  salva
la possibilita' di avviare la procedura di  revisione  per  oggettive
difficolta' di raggiungere la ripresa medesima; 
      f) per i tre anni  successivi  alla  scadenza  del  periodo  di
validita' del PGF, la  proprieta'  puo'  eseguire  utilizzazioni  nei
limiti della ripresa media annua prevista; 
      g) successivamente al  periodo  di  cui  alla  lettera  f),  la
proprieta' puo' eseguire utilizzazioni nei limiti del  70  per  cento
della ripresa media annua prevista. 
    8. La proprieta' forestale puo' chiedere modifiche e integrazioni
del PGF in vigore per specifiche esigenze non prevedibili al  momento
della  redazione  quali  la   rideterminazione   dell'entita'   delle
utilizzazioni a seguito di interventi forzosi e  la  rideterminazione
delle  esigenze  riguardanti  la   viabilita'   forestale   o   altre
infrastrutture forestali. Alle modifiche e integrazioni si  applicano
le procedure di cui ai commi da 1 a 5. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Redazione e approvazione del PFI 
 
    1. Il PFI di cui all'articolo 4, comma 3, e' redatto dai  dottori
agronomi e dottori forestali e, per la proprieta'  pubblica,  con  le
modalita' di cui all'articolo 23 della legge forestale. I  dipendenti
regionali possono  redigere  il  PFI  limitatamente  alle  proprieta'
silvo-pastorali della Regione. 
    2. Il PFI e' redatto sulla base di  direttive  tecniche  adottate
con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  della  Regione  trovano  applicazione   quelle
approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004 relative
ai piani integrati particolareggiati. 
    3. Il PFI, con esclusione  di  quello  relativo  alle  proprieta'
forestali della Regione, cui provvede il Servizio,  e'  presentato  a
cura della proprieta' al  Servizio  il  quale,  con  accertamenti  da
attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla  presentazione,
redige verbale  positivo  di  verifica  finale  o  formula  eventuali
osservazioni che sono recepite entro il termine di  sessanta  giorni,
prorogabile su domanda. 
    4. Il PFI, compreso quello  relativo  alle  proprieta'  forestali
della  Regione,  e'  approvato  e  reso  esecutivo  con  decreto  del
Direttore centrale. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                  Redazione e approvazione della SF 
 
    1. La SF di cui all'articolo 4, comma 6, e' identificativa di una
proprieta' forestale che non ricade nell'obbligo di assoggettamento a
PGF. 
    2. La SF e' redatta dai dottori agronomi e dottori  forestali  e,
per superfici private inferiori ai 5 ettari anche dai  tecnici  dello
IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2,  della
legge forestale e, per la proprieta' pubblica, con  le  modalita'  di
cui all'articolo 23 della legge forestale. 
    3. La SF, con  esclusione  di  quella  relativa  alle  proprieta'
forestali della Regione, cui provvede il Servizio,  e'  presentata  a
cura della proprieta' al  Servizio  il  quale,  con  accertamenti  da
attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla  presentazione,
redige verbale  positivo  di  verifica  finale  o  formula  eventuali
osservazioni che sono recepite entro il  termine  di  trenta  giorni,
prorogabile su domanda. 
    4. La SF, compresa  quella  relativa  alle  proprieta'  forestali
della  Regione,  e'  approvata  e  resa  esecutiva  con  decreto  del
Direttore centrale. 
    5. La SF ha validita' per un periodo non inferiore a dodici anni;
qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel  periodo  di  validita'
della SF solo per una quota parte, essa  mantiene  la  sua  validita'
fino  al  raggiungimento  della  ripresa  prevista,  fatta  salva  la
possibilita' di avviare  la  procedura  di  revisione  per  oggettive
difficolta' di raggiungere la ripresa medesima. La procedura  di  cui
ai commi da 1 a 4 si applica anche per la revisione della SF. 
 
                              Capo III 
 
 
          Disciplina delle attivita' di gestione forestale 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                Tagli boschivi, progetti e procedure 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                       PRFA e direzione lavori 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge forestale il PRFA e'  lo
strumento per l'esecuzione delle attivita' di gestione  forestale  di
cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della medesima legge e puo'
comprendere, in maniera integrata, i progetti  relativi  ai  seguenti
interventi: 
      a) manutenzione della viabilita' forestale principale; 
      b)  realizzazione  e  manutenzione  di   viabilita'   forestale
secondaria; 
      c) infrastrutture di accesso al bosco di cui  all'articolo  35,
comma 2, lettera c), della legge forestale; 
      d) realizzazione e manutenzione di vie aeree di esbosco; 
      e) interventi funzionali alla  riqualificazione  ambientale  ed
idrogeologica della superficie forestale. 
    2. Il PRFA e' redatto da dottori agronomi e dottori forestali, in
conformita'  alle  direttive  tecniche  adottate  con   decreto   del
Direttore centrale;  fino  alla  loro  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione trovano  applicazione  quelle  approvate  con
deliberazione della Giunta regionale 1310/2004. 
    3. Il PRFA e' redatto in  conformita'  agli  indirizzi  contenuti
negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 4, ove vigenti. 
    4. Per tutte le proprieta' e' obbligatorio  il  PRFA  qualora  il
taglio del soprassuolo superi i 1.000 metri cubi lordi di massa nelle
fustaie pianificate, i 200 metri cubi lordi di  massa  nelle  fustaie
non pianificate e i 25.000 metri quadrati di  superficie  nei  cedui.
Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36. 
    5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge forestale,
qualora il PRFA sia predisposto a cura del personale della  Direzione
centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, per  il
calcolo degli  oneri  a  carico  del  proprietario  e'  applicata  la
seguente tariffa, da attualizzare annualmente mediante l'applicazione
degli indici ISTAT: 
      a) euro 4,00 al metro cubo lordo per diametro medio  del  lotto
inferiore o uguale a 20 centimetri; 
      b) euro 2,00 al metro cubo lordo per diametro medio  del  lotto
superiore a 20 centimetri e inferiore a 40 centimetri; 
      c) euro 1,00 al metro cubo lordo per diametro medio  del  lotto
uguale o superiore a 40 centimetri. 
    6. I parametri di cui al comma 5 si applicano con  arrotondamento
al metro cubo superiore e al netto dell'imposta sul  valore  aggiunto
(IVA); sono  a  carico  del  proprietario  gli  oneri  relativi  alle
missioni  e  ore  straordinarie  relative  al   personale   impiegato
dipendente della Regione;  i  medesimi  oneri  sono  rimborsati  alla
Regione   che   provvede   a   richiederli,   rendicontando    quelli
effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai  rilievi
progettuali e' messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco,
che ne assume gli oneri. 
    7. Il PRFA e' presentato a cura della  proprieta'  allo  IAF,  il
quale verifica la coerenza del  documento  con  gli  indirizzi  della
pianificazione forestale o,  in  sua  assenza,  con  le  disposizioni
previste alla sezione  II  del  presente  capo,  e  lo  approva,  con
eventuali modalita' operative, ai sensi dell'articolo  12,  comma  4,
della  legge  forestale  entro  quindici   giorni   dalla   data   di
presentazione. 
    8. Se il PRFA contiene anche tipologie di interventi soggetti  ad
autorizzazione o dichiarazione previste dalla legge forestale  o  dal
presente regolamento, i termini di cui al comma 7 sono  stabiliti  in
trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  del  PRFA.  Ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale  l'approvazione  del
PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni  previste  dalla
legge forestale o dal presente regolamento. 
    9. Il PRFA relativo alle foreste di proprieta' della  Regione  e'
approvato dal Direttore del Servizio. 
    10. Le piante oggetto di taglio possono  essere  individuate  con
diverse  modalita',  in  particolare  contrassegno  professionale   o
forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica  alla
ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei  soli
casi di boschi omogenei. Nel caso  di  un  ceduo,  sono  segnati  gli
allievi e le matricine da rilasciare. Per le fustaie  pianificate  e'
redatto il prospetto di assegno per la registrazione sul PGF. 
    11. Per la corretta esecuzione  degli  interventi  contenuti  nel
PRFA,  gli  stessi  sono  diretti  da  dottori  agronomi  e   dottori
forestali, di seguito denominati direttori dei lavori; entro quindici
giorni dalla conclusione degli interventi, il  direttore  dei  lavori
redige la relazione di verifica finale da trasmettere, salvo che  per
le foreste di proprieta' della Regione, allo IAF  che,  limitatamente
alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di
vitalita' per lo svolgimento delle funzioni  proprie  del  bosco,  la
approva entro trenta giorni dalla data di presentazione. 
    12. Il taglio e' eseguito in conformita' al  PRFA.  Il  direttore
dei lavori nel corso dell'intervento puo' apportare  integrazioni  di
massa assegnata fino al 10 per cento, per le quali non  necessita  di
autorizzazione e di cui e' redatta una relazione unica  e  finale  di
assegno nel termine di cui al  comma  11,  da  trasmettere  allo  IAF
unitamente alla relazione di verifica finale. 
    13. Il  direttore  dei  lavori  nel  corso  dell'intervento  puo'
altresi' apportare integrazioni di massa assegnata rispetto al  PRFA,
purche'  giustificate  ed  organicamente   collegate   all'intervento
principale, quali i tagli forzosi per schianti costituiti  da  piante
divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree  soggette  a
movimenti franosi, i tagli fitosanitari,  i  tagli  di  piante  lungo
tracciati  di  vie  di  esbosco,  singoli  prelievi  di  piante   che
impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione. Gli  interventi
non necessitano di autorizzazione e per essi e' redatta una relazione
unica e finale di assegno,  da  trasmettere  allo  IAF  entro  trenta
giorni dalla conclusione degli interventi. 
    14. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle  fattispecie
di cui ai commi 12 e 13, seguono la procedura prevista dai  commi  7,
8, 9 e 10. 
    15. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, in
assenza del PRFA chi esegue gli interventi di cui al comma  8,  senza
l'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme
in materia di vincolo paesaggistico. 
    16. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4,  della  legge  forestale,
chi non osserva le modalita' esecutive contenute  nelle  prescrizioni
emanate  ai  sensi  del  comma   7,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                              Art. 10. 
 
 
   Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale 
 
    1. Nelle fustaie, in presenza di pianificazione forestale  e  per
quantitativi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi lordi e  superiori
a 200 metri cubi lordi, e' presentata  dichiarazione  di  taglio  con
allegato un PRFA che ne costituisce parte integrante. 
    2. In presenza di pianificazione forestale  e'  redatta  la  sola
dichiarazione di taglio nei seguenti casi: 
      a) assegno di massa legnosa fino a 200 metri cubi  lordi  nella
fustaia, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui; 
      b) assegno senza limite  di  massa  per  il  taglio  di  piante
secche, schiantate,  divelte  o  stroncate,  compromesse  nella  loro
vitalita' da incendi o altre avversita' biotiche o  abiotiche,  tagli
forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilita' forestale, di
sistemazione  idraulico  forestale   e   opere   pubbliche,   sfolli,
ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale. 
    3. La dichiarazione di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  redatta  dal
proprietario   ed   e'   inoltrata   allo   IAF   prima   dell'inizio
dell'intervento,  con  le  procedure  di  cui  all'articolo  12;  per
quantitativi inferiori o uguali a 50 metri cubi lordi nelle fustaie o
a 1.000 metri quadrati nei cedui, la dichiarazione puo'  essere  resa
anche entro trenta giorni dalla  conclusione  dell'intervento.  Dalla
dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 e'  esclusa  la  Regione.  Per  i
boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36. 
    4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 2  su  proprieta'
privata puo' essere eseguito dai tecnici  dello  IAF,  a  titolo  non
oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale. 
    5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale,  chi
esegue gli interventi di  cui  ai  commi  1  e  2  in  assenza  della
prescritta dichiarazione e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora  si  rilevino  anche  altri
danni forestali e ambientali. 
 
                              Art. 11. 
 
 
   Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale 
 
    1. In assenza di pianificazione forestale, in luogo del PRFA,  e'
redatta dichiarazione di taglio nei seguenti casi: 
      a) assegno di massa legnosa da 50 a 200 metri cubi lordi  nelle
fustaie, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui; 
      b) assegno senza limite  di  massa  per  il  taglio  di  piante
secche, schiantate,  divelte  o  stroncate,  compromesse  nella  loro
vitalita' da incendi o altre avversita' biotiche o  abiotiche,  tagli
forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilita' forestale, di
sistemazione  idraulico  forestale   e   opere   pubbliche,   sfolli,
ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale. 
    2.  Nell'arco  del  triennio,  per  ogni   superficie   forestale
accorpata, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), non  possono
superare il quantitativo o la superficie massima prevista. 
    3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' redatta dal proprietario
ed e' inoltrata allo IAF prima  dell'inizio  dell'intervento  con  le
procedure di cui all'articolo 12. Dalla dichiarazione di cui ai commi
1 e 2 e' esclusa la Regione. Per  i  boschi  in  situazioni  speciali
trova applicazione l'articolo 36. 
    4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 1  su  proprieta'
privata puo' essere eseguito dai tecnici  dello  IAF,  a  titolo  non
oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale. 
    5. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione i tagli inferiori  a
50 metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a 1.000  metri  quadrati
di superficie nei cedui. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza  della  prescritta
dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e
ambientali. 
    7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 1, lettera  a),  in  violazione
del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  5
a 25 euro per ogni soggetto arboreo. 
 
                              Art. 12. 
 
 
               Modalita' della dichiarazione di taglio 
 
    1. La dichiarazione di  taglio  e'  redatta  secondo  il  modello
predisposto dal Servizio e  reperibile  sul  sito  informatico  della
Regione. 
    2. Le masse lorde delle  fustaie  sono  calcolate  applicando  la
tavola decima del sistema delle tariffe  di  Algan,  con  riferimento
all'allegato C, per le foreste non pianificate e con le tariffe dello
strumento  di  pianificazione  della  proprieta'   per   le   foreste
pianificate. 
    3. Per i boschi misti di acero  di  monte,  frassino  maggiore  e
faggio,  e  per  i  boschi  di  specie  quercine,   e'   obbligatoria
l'individuazione preventiva delle piante da  rilasciare  qualora  sia
previsto il governo a fustaia ai sensi dell'articolo 14. 
    4. Lo  IAF,  entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  della
dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 11, puo'
formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive per la corretta
effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui alla  sezione
II del presente capo. Trascorso tale termine, il taglio  puo'  essere
eseguito. 
    5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di taglio di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 e
all'articolo 11, comma 1, in violazione del comma 3 e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per  ogni  soggetto
arboreo. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge  forestale  chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate  ai  sensi  del  comma   4,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                             Sezione II 
 
 
                  Governo e trattamento dei boschi 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
Adeguato livello di  vitalita'  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
                          proprie del bosco 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 15, comma  3,  della  legge  forestale,
l'adeguato livello di vitalita' per  lo  svolgimento  delle  funzioni
proprie del bosco e' garantito  quando,  su  pendenze  qualsiasi  per
superfici  superiori  a  3.000  metri  quadrati  ovvero  su  pendenze
superiori al 70 per cento  per  superfici  superiori  a  1.500  metri
quadrati, sono eseguiti interventi nel rispetto  degli  articoli  14,
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,  30,  commi  da  2  a  6,  7,
lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10 lettera a),  11  e  12,  e
degli articoli 31 e 32, commi 1, 2, 3 e 5. 
    2. L'adeguato livello  di  vitalita'  per  lo  svolgimento  delle
funzioni proprie del bosco e' altresi' garantito quando sono eseguiti
interventi nel rispetto delle disposizioni sul  taglio  raso  di  cui
all'articolo 29. 
    3. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi
di massa legnosa da rilasciare ai sensi della  presente  sezione,  si
tiene conto anche del danneggiamento  arrecato  ai  singoli  soggetti
arborei destinati ad assicurare,  dopo  l'intervento  di  taglio,  le
condizioni di adeguata vitalita' del popolamento.  Il  danneggiamento
va computato come perdita di un soggetto o di 1 metro cubo  ogni  tre
piante danneggiate, qualora le piante siano svettate  per  almeno  un
terzo del fusto o interessate da danni per  scortecciatura  al  fusto
per piu' di un quarto della circonferenza. 
    4. Per formazioni a prevalenza di una o piu' specie,  s'intendono
quelle  in  cui  la  specie  o  le  specie  citate  partecipano  alla
composizione arborea con  piu'  del  50  per  cento  del  numero  dei
soggetti. 
    5. Ai fini dell'articolo 17,  comma  4,  della  legge  forestale,
nella relazione di verifica finale di cui all'articolo 9,  comma  11,
sono indicati i danni che non  compromettono  l'adeguato  svolgimento
delle funzioni proprie  del  bosco  in  quanto  giustificati  per  il
regolare andamento delle utilizzazioni boschive. 
    6. I danni di cui al comma 5 si distinguono in: 
      a) danni alle  piante:  alterazioni  dei  soggetti  arborei  di
sicuro avvenire per distruzione, gravi svettature e scorticature tali
da pregiudicare la vitalita' della pianta; 
      b) danni su superfici: distruzione della rinnovazione naturale,
mancato ammucchiamento delle ramaglie o mancata riduzione delle  loro
dimensioni. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                  Obbligo del governo ad alto fusto 
 
    1. I cedui invecchiati  di  faggio  di  eta'  media  superiore  a
trentacinque anni sono convertiti ad alto fusto. 
    2. Per i boschi cedui misti invecchiati  di  latifoglie  che  non
sono soggetti al taglio da piu' di trentacinque anni, lo IAF all'atto
della dichiarazione di taglio o  della  presentazione  del  PRFA  ove
dovuti, puo' consentire, in relazione alle condizioni  selvicolturali
del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il ripristino del
governo  a  ceduo  o  prescrivere  le  modalita'  esecutive  per  gli
interventi di avviamento all'alto fusto. 
    3. Per i boschi di eta' superiore a trentacinque anni di acero di
monte,  frassino  maggiore,  faggio  o  di   specie   quercine,   con
partecipazione in purezza o in mescolanza di  tali  specie  superiore
all'80 per cento in termini di massa, e' obbligatorio  il  governo  a
fustaia. 
    4. In deroga a quanto previsto  al  comma  3,  per  i  boschi  di
neoformazione misti  di  latifoglie,  esclusa  la  robinia,  di  eta'
inferiore o uguale  a  trentacinque  anni,  lo  IAF,  all'atto  della
dichiarazione di taglio o della presentazione del  PRFA  ove  dovuti,
puo' consentire, in  relazione  alle  condizioni  selvicolturali  del
popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il governo a ceduo. 
    5. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 1 e  3,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando il 3 per cento, nei  casi  di  violazione  del
comma 1 e il 2 per cento, nei casi di violazione  del  comma  3,  del
valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia  di
cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000  metri  quadrati  o
frazione. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale,  chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate ai sensi del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora  si  rilevino  anche  altri
danni   forestali   e   ambientali,   fatta   salva    l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                              Art. 15. 
 
 
    Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie 
 
    1. La conversione dei boschi di alto fusto  in  boschi  cedui  e'
vietata, salvo autorizzazione  dello  IAF,  con  la  prescrizione  di
eventuali modalita' esecutive, per interventi finalizzati alla difesa
fitosanitaria, alla salvaguardia  della  pubblica  incolumita'  o  ad
altri motivi di rilevante  interesse  pubblico  nonche'  in  caso  di
condizioni stazionali non favorevoli all'alto fusto ovvero  nel  caso
di neocolonizzazioni a prevalenza di robinia, salici,  carpino  nero,
orniello o nelle formazioni a  prevalenza  di  castagno.  Il  divieto
comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla  conversione
dei cedui invecchiati. 
    2. Sono vietate le sostituzioni di specie forestali autoctone con
specie esotiche. 
    3. Ai sensi dell'articolo 17,  comma  1  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 1 e  2,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui alla tabella D  dell'allegato  D  per
ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 
    4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale,  chi
esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza  della  prescritta
autorizzazione,  e'   soggetto   al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria dal doppio  al  quadruplo  del  valore  del
danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando  il  2
per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento  di
cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000  metri  quadrati  o
frazione. 
    5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge  forestale  chi
non osserva le modalita'  esecutive  contenute  nelle  autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  del  comma  1,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                   Epoca per il taglio dei boschi 
 
    1. E' consentito effettuare operazioni di  taglio  durante  tutto
l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere, per gli interventi
di avviamento all'alto fusto e per i cedui. 
    2. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari,  lo  IAF
puo' limitare al periodo di riposo vegetativo le operazioni di taglio
nei boschi cedui. 
    3. Ai sensi dell'articolo 17,  comma  1  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco  in  violazione  dei  comma  2,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui alle tabelle A e B  dell'allegato  D,
rapportato alla superficie interessata dal taglio. 
 
                              Art. 17. 
 
 
             Potature e taglio del sottobosco arbustivo 
 
    1.  Nei  boschi  di  alto  fusto  di  latifoglie  e'   consentito
effettuare sul primo fusto dei soggetti  giovani  meglio  conformati,
quali piante scelte tra le candidate dotate di buone  caratteristiche
di forma e portamento, una progressiva potatura verde  dei  rami  sul
tronco per un terzo  dell'altezza  totale,  al  fine  della  migliore
correzione della verticalita' e per  originare,  a  maturita',  fusti
puliti da nodi per almeno un'altezza di 6 metri da terra. 
    2. Nei  boschi  di  conifere  gli  interventi  di  potatura  sono
consentiti per le giovani piante scelte, di miglior  conformazione  e
destinate alla maturita', sui rami secchi o di scarsa  vitalita'  del
terzo inferiore del fusto. 
    3. Nelle aree boscate e'  consentito  il  taglio  del  sottobosco
costituito da  specie  arbustive,  nel  rispetto  della  rinnovazione
naturale delle specie arboree. 
    4. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 1 e  2,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando l'1 per cento del valore  convenzionale  della
tipologia  di  riferimento  della  fustaia  di  cui  alla  tabella  D
dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 
    5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue il taglio del sottobosco costituito  da  specie  arbustive  in
violazione del comma 3,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni  100  metri  quadrati  o  frazione
inferiore. 
 
                              Art. 18. 
 
 
Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversita' 
 
    1.  Ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge  forestale   nelle
superfici oggetto  di  utilizzazioni  forestali  sono  rilasciati  in
bosco, se presenti: 
      a) mediamente  un  albero  ogni  2  ettari  con  arrotondamento
all'unita' inferiore, di diametro superiore a 60  centimetri  per  le
conifere  e  a  50  centimetri  per  le  latifoglie,   da   destinare
all'invecchiamento a tempo indefinito, ove il volume del  legname  da
utilizzare  sia  superiore  a  1.000  metri  cubi  lordi  ovvero   la
superficie di intervento sia superiore a 10 ettari; 
      b) tutti gli alberi morti di diametro superiore a 60 centimetri
per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie,  ove  il  volume
del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero
la superficie di intervento sia superiore a 2,5 ettari nei cedui; 
      c) tutti gli alberi di diametro maggiore a  30  centimetri  con
cavita', ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a  200
metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia  superiore  a
25.000 metri quadrati nei cedui. 
    2. Ai sensi dell'articolo 18, comma  3,  della  legge  forestale,
l'obbligo del rilascio degli alberi di cui al comma  1  non  vige  se
ostativo  all'incolumita'   pubblica   o   se   determina   rilevanti
incompatibilita' di natura fitosanitaria o economica. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                     Forme di governo dei boschi 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  le  forme  di  governo
applicabili nei boschi sono le seguenti: 
      a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni  forestali  di
latifoglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: 
        1) almeno l'80 per cento dei soggetti arborei e'  di  origine
agamica; 
        2) la copertura dei soggetti arborei di  origine  agamica  e'
superiore o uguale al 20 per cento; 
        3) l'eta' media dei polloni, intesa come il  numero  di  anni
intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, e' inferiore o uguale
a trentacinque anni; 
      b) fustaia: soprassuolo comprendente i  boschi  di  conifere  e
quelli di  latifoglie  in  cui  ricorre  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
        1) meno dell'80 per cento dei soggetti arborei e' di  origine
agamica; 
        2) la copertura dei soggetti arborei di  origine  agamica  e'
inferiore al 20 per cento; 
        3) l'eta' media dei polloni, intesa come il  numero  di  anni
intercorsi  dall'ultima  utilizzazione  ordinaria,  e'  superiore  ai
trentacinque anni. 
    2. Ai fini delle norme per il governo e trattamento dei boschi di
cui alla presente sezione, sono assimilati alle fustaie: 
      a) i boschi di neoformazione; 
      b) le fustaie transitorie, vale a dire i cedui  invecchiati  in
cui  l'eta'  media  dei  polloni,  intesa  come  il  numero  di  anni
intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, supera i trentacinque
anni e quelli in cui e' gia'  stato  eseguito  almeno  un  taglio  di
avviamento alla fustaia. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per utilizzazione ordinaria  si
intende quella che ha interessato piu' del 25 per cento  della  massa
legnosa. 
    4. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma  di
governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate  a  ceduo
composto. 
 
                              Art. 20. 
 
 
          Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice 
 
    1. Il trattamento a ceduo semplice  e'  applicato  nei  boschi  a
prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i  quali
e' consentito il taglio raso dei  polloni  senza  rilascio  di  alcun
soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui
puri di castagno, in cui almeno il 90 per cento dei soggetti  arborei
sia appartenente a tale specie. 
    2. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che  intercorre
dall'ultimo taglio, e' di almeno otto anni, salvo per il castagno per
il quale e' fissato in dodici anni. Il taglio  del  nocciolo  non  e'
soggetto ad alcuna restrizione. 
    3. La superficie  complessiva  delle  tagliate  non  puo'  essere
superiore, nel triennio, a 5 ettari accorpati per proprietario o  per
piu' proprietari;  qualora  le  tagliate  contigue  raggiungano  tale
limite, le adiacenti sono distanziate non meno di 150 metri. 
    4. Il  taglio  delle  ceppaie  e'  eseguito  in  prossimita'  del
colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia  non
resti slabbrata e non possa  ristagnare  acqua  sulla  superficie  di
taglio. 
    5. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 4 sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando i seguenti parametri: 
      a) in caso di violazione delle norme sul turno minimo di cui al
comma 2, il 3 per cento del valore convenzionale della  tipologia  di
riferimento  di  cui  all'allegato  D,  rapportato  alla   superficie
interessata dal taglio; 
      b) in caso di violazione delle norme sulla  superficie  massima
delle tagliate o sulla distanza minima tra esse di cui al comma 3, il
5 per cento del valore convenzionale della tipologia  di  riferimento
di cui all'allegato D per ogni ettaro o frazione tagliati in piu'; 
      c) in caso di violazione delle norme sulle modalita' di  taglio
delle  ceppaie  di  cui  al  comma  4,  l'1  per  cento  del   valore
convenzionale della tipologia di riferimento di  cui  all'allegato  D
per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non  corretta.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata qualora non si sia
adempiuto alla disposizione di ripassare le ceppaie. 
 
                              Art. 21. 
 
 
Generalita' sul trattamento dei boschi governati a ceduo  matricinato
                             e composto 
 
    1. Per i boschi  trattati  a  ceduo  matricinato  si  rilasciano,
all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti
da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e  qualita'  indicati
nell'articolo 23. 
    2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo  l'eta'  del
turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi puo' anche
essere inferiore ai valori indicati  nell'articolo  23,  ma  comunque
superiore a quaranta per ettaro. 
    3. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati, sono  scelti
fra le piante  migliori,  non  necessariamente  distribuite  in  modo
uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o  minore
resistenza all'isolamento, in modo da assicurare la perpetuazione del
ceduo. 
    4. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati  sono  scelti
tra  i  soggetti  robusti  e  meglio  conformati,  escludendo  quelli
aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti  specie:  tutte
le querce, faggio,  acero  di  monte  e  riccio,  frassino  maggiore,
tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco. 
    5. Le matricine non possono essere  utilizzate  prima  che  siano
raggiunti almeno i due turni del ceduo. 
    6. Nei cedui composti  il  numero  complessivo  dei  soggetti  da
rilasciare e' centoventi per ettaro, di  cui  ottanta  dell'eta'  del
turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di  eta'  multiple
di quella del ceduo. 
    7. Il taglio delle ceppaie e' eseguito con le  modalita'  di  cui
all'articolo 20, comma 4. 
    8. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal
doppio al quadruplo del valore del danno  provocato.  Il  valore  del
danno e' determinato  applicando  l'1  per  cento,  per  ogni  pianta
tagliata in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e il 3 per cento,
nei casi di violazione del comma 5, del  valore  convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui all'allegato D. 
 
                              Art. 22. 
 
 
Generalita' sul trattamento dei boschi cedui in conversione  all'alto
                                fusto 
 
    1. Nei boschi cedui invecchiati in cui,  ai  sensi  dell'articolo
14, e' obbligatorio il taglio di avviamento all'alto fusto,  dopo  il
primo intervento di conversione rimangono in piedi  almeno  ottocento
fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i  polloni
migliori, dominanti e ben affrancati,  salvo  nei  boschi  gia'  radi
prima dell'intervento, nei quali rimangono  almeno  due  polloni  per
ogni  ceppaia,  scelti  tra  quelli  di  maggior   diametro,   meglio
conformati e vigorosi. 
    2. I successivi  interventi  di  diradamento  seguono  le  stesse
modalita' di trattamento valide per le formazioni governate a fustaia
ed indicati all'articolo 27. 
    3. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 1 e  2,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui all'allegato D  per  ogni  decina  di
piante o frazione non rilasciate. 
 
                              Art. 23. 
 
 
  Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato 
 
    1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato  viene
effettuato secondo i seguenti  principi  e  parametri,  differenziati
sulla base del tipo di popolamento forestale interessato: 
      a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di  carpino
bianco: almeno quindici anni  intercorsi  dall'ultimo  taglio  (turno
minimo); obbligo  di  rilascio  di  almeno  centoventi  soggetti  ben
conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; 
      b)  boschi  a  prevalenza  di  castagno:  almeno  dodici   anni
intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio  di
almeno cinquanta soggetti ben  conformati  per  ettaro  con  diametro
minimo di 15 centimetri, appartenenti a specie diverse dal  castagno,
se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti  ben  conformati  di
castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie; 
      c) boschi a prevalenza di querce: almeno venti anni  intercorsi
dall'ultimo taglio (turno minimo);  obbligo  di  rilascio  di  almeno
centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con  diametro
minimo di 12 centimetri; 
      d) boschi misti di carpino  nero,  orniello  e  querce:  almeno
quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno  minimo);  obbligo
di rilascio di almeno ottanta  soggetti  ben  conformati  per  ettaro
qualora raggiungano un diametro minimo di 10  centimetri,  altrimenti
almeno centoventi soggetti; 
      e) boschi a prevalenza di faggio: almeno venti anni  intercorsi
dall'ultimo taglio (turno minimo);  obbligo  di  rilascio  di  almeno
cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro  minimo  di  15
centimetri, piu' almeno un pollone, anche se di  piccole  dimensioni,
per ogni ceppaia vitale; 
      f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie,  quando  queste
ultime raggiungono una copertura superiore al 40  per  cento:  almeno
quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno  minimo);  obbligo
di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati  per  ettaro
con diametro minimo di 15 centimetri, anche di robinia; 
      g) boschi  di  latifoglie  diverse  da  quelle  previste  nelle
lettere da a) a  f):  almeno  quindici  anni  intercorsi  dall'ultimo
taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno  cento  soggetti
ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri. 
    2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del  bosco  in  violazione  del  comma  1  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando i seguenti parametri: 
      a) in caso di violazione del turno  minimo,  3  per  cento  del
valore  convenzionale  della  tipologia   di   riferimento   di   cui
all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio; 
      b) in caso di violazione  del  numero  minimo  di  soggetti  da
preservare, 1 per cento del valore convenzionale della  tipologia  di
riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in piu'. 
 
                              Art. 24. 
 
 
Trattamento dei rimboschimenti e dei  boschi  di  conifere  nell'area
                          delle latifoglie 
 
    1. Ai fini della progressiva  rinaturalizzazione  dei  boschi  di
conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale
delle latifoglie si  applicano  i  trattamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    2. Negli impianti di  conifere  autoctone  o  esotiche  a  rapido
accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice
giapponese, cipresso  di  Lawson,  douglasia,  presenti  in  impianti
effettuati in aree ecologicamente non adeguate, puo' essere  eseguito
il taglio di sgombero: 
      a) quando sotto la loro copertura si e' spontaneamente  diffusa
una rinnovazione affermata di latifoglie arboree, con copertura delle
latifoglie maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo; 
      b) in mancanza di  rinnovazione  spontanea  di  latifoglie  con
l'obbligo di eseguire il rimboschimento  artificiale  entro  un  anno
dalla conclusione  del  taglio  di  sgombero  con  specie  arboree  e
arbustive idonee e appartenenti alla flora regionale. 
    3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al  di  sotto
dei 600 metri di quota, che costituiscono  una  formazione  forestale
denominata  peccete  di  sostituzione  extrazonali,  possono   essere
sgomberati, su una  superficie  comunque  inferiore  a  20.000  metri
quadrati, quando sotto la loro copertura si e' spontaneamente diffusa
una  rinnovazione  affermata  di  latifoglie  arboree  con  copertura
maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo e il rovo. 
    4. Ogni tagliata di cui al comma 3 e' distanziata  dall'altra  di
almeno 150 metri; sulla superficie affiancata l'intervento di  taglio
puo' essere effettuato, con le medesime modalita' e condizioni,  dopo
almeno cinque anni. 
    5. Nei popolamenti di  cui  ai  commi  2  e  3,  in  mancanza  di
rinnovazione di latifoglie  e'  consentito  eseguire  un  diradamento
anche di forte intensita', con il taglio fino all'80  per  cento  dei
soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi,  al  fine  di
riattivare l'attivita' biologica al suolo. 
    6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo
il diradamento di cui al comma 5, puo'  essere  fatto  dopo  quindici
anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione
di specie arboree adatte al sito. 
    7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei  commi  2,  3,  4,  5  e  6  sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal
doppio al quadruplo del valore del danno  provocato.  Il  valore  del
danno e' determinato applicando i seguenti parametri: 
      a) in caso di violazione del comma 2, 10 per cento  del  valore
convenzionale della tipologia di riferimento di  cui  all'allegato  D
per ogni pianta tagliata; 
      b) in caso di violazione della distanza minima tra le  tagliate
di cui al comma  4,  2  per  cento  del  valore  convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui all'allegato D  per  ogni  decina  di
metri o frazione di distanza non rispettata; 
      c) in caso di violazione dei limiti temporali del taglio di una
superficie affiancata ad una appena tagliata di cui al comma 4, 1 per
cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di  cui
all'allegato D per ogni anno mancante; 
      d) in caso di violazione dei commi 5  e  6,  2  per  cento  del
valore  convenzionale  della  tipologia   di   riferimento   di   cui
all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate; 
      e) in caso di violazione del comma 3, 10 per cento  del  valore
convenzionale della tipologia di riferimento di  cui  all'allegato  D
per ogni pianta tagliata. 
 
                              Art. 25. 
 
 
           Recupero e trattamento dei castagneti da frutto 
 
    1. Il trattamento per il recupero dei castagneti  da  frutto  non
costituisce trasformazione del bosco ai  sensi  dell'articolo  47  se
eseguito attraverso il rilascio di almeno venti esemplari ad  ettaro,
con diametro superiore a 40 centimetri e purche'  siano  garantiti  i
parametri di cui all'articolo 6 della legge  forestale;  la  restante
vegetazione arborea e arbustiva puo' essere tagliata o estirpata. 
    2 Nei castagneti da frutto, in cui sono garantiti i parametri  di
cui all'articolo 6 della legge forestale, i tagli e  l'estirpo  della
vegetazione  del  sottobosco  connessi  al  loro  mantenimento   sono
attivita' di gestione forestale. 
    3. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco  in  violazione  del  comma  1,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando l'1 per cento del valore  convenzionale  della
tipologia di riferimento  di  cui  all'allegato  D  per  ogni  pianta
tagliata in piu'. 
 
                              Art. 26. 
 
 
 Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia 
 
    1. Ai fini del  presente  regolamento,  relativamente  ai  boschi
governati a fustaia, si intende per: 
      a)  piante:  i  soggetti  arborei  di  normale  vitalita'   con
diametro,  misurato  a  metri  1,30,  maggiore  di  17,5  centimetri;
convenzionalmente, una pianta e' data anche  dall'insieme  di  almeno
cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e  di  altezza
superiore a 1,5 metri; 
      b) massa: la massa legnosa  cormometrica,  costituita  da  solo
fusto  esclusi  rami  principali,  secondari  e  cimale,  lorda,  con
corteccia, determinata per i boschi pianificati applicando le tariffe
di cubatura dello strumento  di  pianificazione  forestale  e  per  i
boschi non pianificati applicando  la  tavola  decima  di  Algan  per
piante di diametro superiore a centimetri 17,5,  corrispondente  alla
classe diametrica 20, e calcolata in base ai volumi unitari per  ogni
classe diametrica di cui all'allegato C; dal computo della massa sono
esclusi  i  soggetti  completamente  secchi,   stroncati   e   quelli
sradicati; sono da conteggiare soggetti vitali con  diametro  da  7,5
centimetri a 17,5 centimetri, ai quali e' attribuito, in  assenza  di
strumento di pianificazione, un volume convenzionale di 1 metro  cubo
ogni dieci soggetti; 
      c) superficie  al  taglio:  superficie  occupata  dagli  alberi
comprese le chiome; 
      d) copertura o densita': la percentuale di copertura esercitata
dalle chiome sul terreno; 
      e) valori per ettaro: superficie boscata  al  netto  dei  vuoti
provocati da eventi eccezionali o dovuti  a  superfici  improduttive,
quali i rii e le strade, od a superfici produttive non boscate, quali
le radure; 
      f) fustaia monoplana: bosco ad alto fusto  in  cui  gli  alberi
hanno piu' o  meno  la  stessa  altezza  e  si  distinguono  fasi  di
sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa  un
quinto del turno  minimo:  novelleto,  spessina,  perticaia,  fustaia
adulta, fustaia matura; 
      g) fustaia multiplana: bosco ad alto fusto in  cui  gli  alberi
non hanno tutti la stessa altezza, che si riscontra su superfici  non
ampie e in cui non si distinguono le fasi di sviluppo individuate per
le fustaie monoplane. 
 
                              Art. 27. 
 
 
Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle  diverse  fasi
                             di sviluppo 
 
    1. Nelle fustaie monoplane  di  cui  all'articolo  26,  comma  1,
lettera f), nelle fasi di sviluppo  in  cui  il  soprassuolo  non  e'
ancora maturo, e' consentito fare dei diradamenti, che possono essere
condotti con due modalita': 
      a) diradamenti  bassi:  consistono  nell'eliminare  i  soggetti
peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati  o  in
condizioni di evidente deperimento; 
      b) diradamenti selettivi: prevedono  di  scegliere  i  soggetti
migliori  e  togliere  quelli  vicini  che,  prima   del   successivo
intervento, entrano in concorrenza con quelli scelti. 
    2.  Nei  novelleti  e  nelle  spessine,  dopo  lo  sfollo  o   il
diradamento rimangono almeno mille soggetti per ettaro. 
    3. Nelle perticaie e nelle  fustaie  adulte,  dopo  l'intervento,
rimangono almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della  fase
di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine
della fase di fustaia adulta. 
    4. Nelle fustaie mature mai diradate puo' essere eseguito,  prima
del taglio di rinnovazione, il taglio di preparazione,  con  prelievo
andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato,
e rilascio di tutti i soggetti piu' vigorosi. 
    5. All'interno delle aree Natura 2000 e' vietato  lo  sfollo  dei
novelleti. 
    6. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in difformita' dalle modalita' per  il  trattamento
per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi  di  sviluppo
di cui ai commi 2, 3, 4  e  5  sono  soggetti  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore
del danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando il
2 per cento del valore convenzionale della tipologia  di  riferimento
di cui all'allegato D per  ogni  decina  di  piante  o  frazione  non
rilasciate. 
 
                              Art. 28. 
 
 
Operazioni consentite nei boschi  in  cui  si  esegue  il  taglio  di
                       maturita' delle fustaie 
 
    1. Nei boschi in cui si  esegue  il  taglio  di  maturita'  nelle
fustaie e'  sempre  consentita,  senza  limitazioni,  l'effettuazione
delle seguenti operazioni selvicolturali: 
      a) il taglio dei soggetti di minore  diametro  sottomessi  agli
alberi dominanti di maggiore diametro; 
      b) il taglio parziale  delle  piante  mature  che  limitano  lo
sviluppo della rinnovazione affermata; 
      c) il taglio integrale delle piante mature  che  sovrastano  la
rinnovazione affermata. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                Divieto di taglio raso delle fustaie 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale,  e'
vietato il taglio raso come provvedimento ordinario  di  rinnovazione
delle fustaie, fatte salve le deroghe di cui ai commi da 2 a  5.  Per
taglio raso si intende il taglio totale del soprassuolo,  in  assenza
di rinnovazione, su una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati. 
    2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale,  il
divieto non vige nei casi in cui il taglio raso o l'eliminazione  del
bosco sono, sulla base di un PRFA approvato, con le modalita' di  cui
all'articolo 9, espressamente finalizzati al  ripristino  di  habitat
naturali elencati  nell'allegato  I  della  direttiva  92/43/CEE  del
Consiglio, del 21 maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna
selvatiche. 
    3. In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  lo  IAF  puo'
autorizzare, con la prescrizione di  eventuali  modalita'  esecutive,
gli  interventi   finalizzati   alla   difesa   fitosanitaria,   alla
salvaguardia della pubblica incolumita', ad altri motivi di rilevante
interesse  pubblico  o  per   finalita'   selvicolturali   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 2, della legge forestale. 
    4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge forestale sono
fatti salvi i casi in cui il PGF o  il  PFI  approvati  prevedono  il
taglio raso. 
    5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, della legge  forestale
e nel rispetto dell'articolo 9 per quanto concerne il  PRFA  e  degli
articoli 10, 11 e 12 per le dichiarazioni di taglio,  il  divieto  di
taglio  raso  del  bosco  non  si  applica   laddove   tale   tecnica
selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale  del  bosco
purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
      a) superficie inferiore  a  20.000  metri  quadrati;  ulteriori
superfici, sempre nel rispetto del limite  massimo  di  20.000  metri
quadrati, distano tra loro almeno 150 metri; 
      b) pendenza media non superiore al 70 per cento; 
      c)  taglio  eseguito  in  uno   dei   seguenti   raggruppamenti
tipologici: 
        1) fustaie di pino nero; 
        2) fustaie pure di larice; 
        3) fustaie montane a  prevalenza  di  abete  rosso  su  suoli
acidi. 
    6. Ai sensi dell'articolo 17,  comma  1  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco, in violazione dei commi 1 e 5,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui alla tabella D  dell'allegato  D  per
ogni 1.000 metri quadrati o frazione. 
    7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale,  chi
esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza  della  prescritta
autorizzazione,  e'   soggetto   al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria dal doppio  al  quadruplo  del  valore  del
danno provocato. Il valore del danno e' determinato applicando  il  7
per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento  di
cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000  metri  quadrati  o
frazione. 
    8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale,  chi
non osserva le modalita'  esecutive  contenute  nelle  autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  del  comma  3  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                              Art. 30. 
 
 
Taglio  di  maturita'  delle  fustaie   monoplane   in   assenza   di
                            rinnovazione 
 
    1.  Il  taglio  di  maturita'  dei  boschi  governati  a  fustaia
monoplana, finalizzato  ad  ottenere  la  rinnovazione  naturale,  e'
effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 2 a
12, differenziati  sulla  base  del  tipo  di  popolamento  forestale
interessato, fatta  salva  l'applicazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 27 in presenza di  rinnovazione  naturale  affermata.  I
criteri di intervento, i parametri di massa e  di  numero  di  piante
indicati al presente articolo sono riferiti a superfici omogenee. 
    2. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio
di maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non
inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro  medio  delle
cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri.  In
queste circostanze il taglio di sementazione prevede il  rilascio  di
almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra  i  migliori  e
possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal  taglio
di sementazione si puo' intervenire con il  taglio  di  sgombero  per
togliere i vecchi  soggetti  rimasti,  qualora  la  rinnovazione  sia
affermata. 
    3. Per le fustaie a prevalenza  di  acero  di  monte  e  frassino
maggiore il taglio di maturita' e' consentito quando  il  soprassuolo
ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno  minimo)  o  il
diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e'  maggiore
di 35 centimetri. In queste circostanze e' consentito: 
      a) tagliare tutti i soggetti presenti su una  superficie  ampia
fino a 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza e'  superiore  al
70 per cento, nel qual caso la superficie massima non e' superiore  a
1.500 metri quadrati; ogni  superficie  d'intervento  e'  distanziata
dall'altra di almeno 150 metri; 
      b) effettuare il taglio di sementazione prevedendo il  rilascio
di almeno cento alberi per ettaro, scelti  tra  quelli  migliori  per
sviluppo  e  portamento;  nell'area   interessata   dal   taglio   di
sementazione si puo'  intervenire  con  il  taglio  di  sgombero  per
togliere i vecchi  soggetti  rimasti,  qualora  la  rinnovazione  sia
affermata. 
    4. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio  di  maturita'
e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore  a
ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio  delle  cento  piante
piu' grosse per ettaro  e'  maggiore  di  35  centimetri.  In  queste
circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio  di  almeno
cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori  per  sviluppo  e
portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si  puo'
intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi  soggetti
rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata. 
    5. Per le fustaie di faggio il taglio di maturita' e'  consentito
quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a  ottanta  anni
(turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per
ettaro e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il  taglio
di sementazione prevede il rilascio di almeno  centocinquanta  alberi
per ettaro, scelti tra quelli migliori  per  sviluppo  e  portamento;
nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo'  intervenire
con il taglio di sgombero per togliere  i  vecchi  soggetti  rimasti,
qualora la rinnovazione sia affermata. 
    6. Per le fustaie di latifoglie diverse da quelle di cui ai commi
da 1 a 5, comprese quelle  a  prevalenza  di  ontani,  il  taglio  di
maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha  un'eta'  media  non
inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il  diametro  medio  delle
cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 30 centimetri.  In
queste circostanze sono consentiti gli interventi di cui al comma  3,
lettere a) e b). 
    7. Per le fustaie di pino silvestre e di  pino  nero  di  origine
naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso, il taglio di
maturita' puo' essere fatto quando il soprassuolo  ha  un'eta'  media
non inferiore a cinquanta anni (turno minimo)  o  il  diametro  medio
delle  cento  piante  piu'  grosse  per  ettaro  e'  maggiore  di  30
centimetri. In queste circostanze sono consentiti: 
      a) il taglio a buche, o a strisce, di tutti i soggetti su una o
piu' superfici, ciascuna non piu'  ampia  di  3.000  metri  quadrati,
salvo dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, nel qual caso la
superficie massima non  e'  superiore  a  1.500  metri  quadrati;  le
superfici su cui s'interviene nello stesso momento  sono  distanziate
fra loro di almeno 70 metri. Nelle aree interposte fra  due  tagliate
e' consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra  i  peggiori,
con diradamento basso a carico del 30 per cento dei soggetti; 
      b) il taglio di  sementazione  con  rilascio  di  almeno  cento
alberi per ettaro, scelti tra i migliori; 
      c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5. 
    8. Per le fustaie montane a prevalenza di abete  rosso  su  suoli
acidi, in alternanza o  mescolanza  con  abete  bianco  o  faggio,  e
fustaie montane pure di  abete  rosso,  il  taglio  di  maturita'  e'
consentito quando il soprassuolo ha un'eta'  media  non  inferiore  a
sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle  cento  piante
piu' grosse per ettaro  e'  maggiore  di  35  centimetri.  In  queste
circostanze sono consentiti: 
      a) i tagli a buche o marginali di  dimensioni  non  maggiori  a
3.000 metri quadrati; dove la pendenza e' superiore al 70 per  cento,
la superficie massima non e' superiore a 1.500 metri quadrati; 
      b) il taglio di sementazione, con prelievo di due  piante  ogni
tre, scelte fra le peggiori nelle aree tra le buche e lungo i margini
per una profondita' non superiore a 40 metri; 
      c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5. 
    9. Per le fustaie miste di abete rosso  e  faggio,  con  o  senza
abete bianco nonche' per le fustaie di abete bianco  e  abete  rosso,
con o senza faggio, il taglio di maturita' e'  consentito  quando  il
soprassuolo ha un'eta' media non inferiore  a  settanta  anni  (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e' maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti: 
      a) il taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a  quattro
piante; la massa rimanente dopo il taglio  non  e'  inferiore  a  250
metri cubi per ettaro; 
      b)  il  taglio  a  buche  d'ampiezza  massima  di  5.000  metri
quadrati, salvo dove la pendenza e' superiore al 70  per  cento,  nel
qual caso la superficie  massima  non  e'  superiore  a  1.500  metri
quadrati; ogni gruppo e' distanziato dall'altro di almeno 50 metri; 
      c) il taglio di sementazione con prelievo di  due  piante  ogni
tre, scelte tra le peggiori nelle aree tra le buche. 
    10. Per le fustaie pure di larice, in cui almeno l'80  per  cento
di soggetti arborei e' appartenente  a  tale  specie,  il  taglio  di
maturita' e' consentito quando il soprassuolo ha  un'eta'  media  non
inferiore a ottanta anni (turno minimo) o  il  diametro  medio  delle
cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di 35 centimetri.  In
queste circostanze e' consentito intervenire con: 
      a) il taglio a buche, d'ampiezza massima di 5.000 metri  quadri
salvo dove la pendenza e' superiore al 70 per cento, nel qual caso la
superficie  massima  non  e'  superiore  a  1.500   metri   quadrati,
distanziate tra loro almeno 150 metri; 
      b) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5. 
    11.  Per  le  fustaie  a  prevalenza  di  leccio,  il  taglio  di
sementazione e' consentito quando  il  bosco  ha  un'eta'  media  non
inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o quando il diametro  medio
delle  cento  piante  piu'  grosse  ad  ettaro  e'  superiore  a   30
centimetri. Sono rilasciati almeno cento esemplari ad ettaro,  scelti
tra quelli migliori per sviluppo e portamento. 
    12. Per le fustaie a prevalenza di farnia e  carpino  bianco,  il
taglio di sementazione e' consentito quando gli esemplari  di  farnia
hanno un'eta' media non inferiore a ottanta  anni  (turno  minimo)  o
quando il diametro medio dei cento esemplari piu' grossi ad ettaro e'
superiore a 40 centimetri. Sono rilasciati almeno  150  esemplari  ad
ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento. 
    13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6,  7,  lettere
a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10, lettera a), 11 e 12 sono soggetti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando i seguenti parametri: 
      a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno
minimo previsto, 6 per cento del valore convenzionale della tipologia
di riferimento di  cui  all'allegato  D  rapportato  alla  superficie
interessata dal taglio; 
      b) per taglio anticipato per meno di  dieci  anni  rispetto  al
turno minimo previsto, 3 per cento  del  valore  convenzionale  della
tipologia di  riferimento  di  cui  all'allegato  D  rapportato  alla
superficie interessata dal taglio; 
      c) in caso di violazione  del  numero  minimo  di  soggetti  da
rilasciare, 1 per cento del valore convenzionale della  tipologia  di
riferimento di cui  all'allegato  D  per  ogni  pianta  mancante  per
ettaro; 
      d) per taglio di piante in eccesso rispetto a  quanto  indicato
al comma 8, lettera b) e al comma 9, lettera  c),  1  per  cento  del
valore  convenzionale  della  tipologia   di   riferimento   di   cui
all'allegato D per ogni decina di piante o frazione tagliate in piu'; 
      e) per taglio di buche di superficie eccedente  quella  massima
consentita, 2 per cento del valore convenzionale della  tipologia  di
riferimento di cui all'allegato D  per  ogni  100  metri  quadrati  o
frazione tagliati in piu'; 
      f) per taglio  di  una  superficie  affiancata  ad  una  appena
tagliata anticipato di almeno  due  anni,  1  per  cento  del  valore
convenzionale della tipologia di riferimento di  cui  all'allegato  D
per ogni anno mancante; 
      g) per mancato rispetto delle distanze minime tra le  tagliate,
3 per cento del valore convenzionale della tipologia  di  riferimento
di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza
non rispettata. 
 
                              Art. 31. 
 
 
  Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana 
 
    1.  Il  taglio  di  maturita'  dei  boschi  governati  a  fustaia
multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a
scelta colturale, e' effettuato secondo i  principi  ed  i  parametri
indicati ai commi 2  e  3,  differenziati  sulla  base  del  tipo  di
popolamento forestale interessato. 
    2. Per le fustaie miste di abete rosso  e  abete  bianco,  con  o
senza faggio, il trattamento  a  scelta  colturale  puo'  interessare
singoli alberi maturi o un gruppetto da due a cinque  piante  mature.
La   massa   dell'insieme   degli   alberi   tagliati   non    supera
complessivamente  il  30  per  cento   di   quella   presente   prima
dell'intervento e comunque la massa rimanente non e' inferiore a  150
metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta  piante  per  ettaro;  il
proprietario puo' intervenire  sulla  stessa  area  dopo  dieci  anni
(periodo di curazione). 
    3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con  o
senza larice,  il  trattamento  a  scelta  o  colturale  prevede  due
modalita' di intervento, a seconda del tipo di popolamento: 
      a) il prelievo per  pedali  o  per  gruppi  da  due  a  quattro
soggetti, sempre che almeno uno abbia  un  diametro  maggiore  di  40
centimetri; dopo il taglio e' garantita una massa di almeno 120 metri
cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro  ed  il  proprietario
puo' intervenire sulla  stessa  area  dopo  venti  anni  (periodo  di
curazione); 
      b)  in  presenza  di  alte  erbe  a  foglia  larga,  pecceta  a
megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza
di rinnovazione affermata ai margini dei grandi alberi o  del  bosco;
il proprietario puo' intervenire sulla stessa area  dopo  venticinque
anni (periodo di curazione). 
    4. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 2 e  3,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando i seguenti parametri: 
      a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo
di curazione, 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento  di  cui  all'allegato  D  rapportato   alla   superficie
interessata dal taglio; 
      b) per riduzione della massa al di sotto dei limiti di  cui  ai
commi 2 e 3, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia  di
riferimento di cui all'allegato D per ogni metro  cubo  mancante  per
ettaro; 
      c) per riduzione del numero di piante al di sotto dei limiti di
cui ai commi 2 e 3,  1  per  cento  del  valore  convenzionale  della
tipologia di riferimento  di  cui  all'allegato  D  per  ogni  pianta
mancante per ettaro; 
      d)  per  taglio  di  una  massa  superiore   alla   percentuale
consentita al comma 2, 1 per cento  del  valore  convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 2 per cento o
frazione di massa tagliata in piu' ad ettaro. 
 
                             Sezione III 
 
 
    Modalita' di taglio, concentramento, avvallamento ed esbosco 
 
 
                              Art. 32. 
 
 
        Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi 
 
    1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono  compiuti
in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame;  lo
sgombero dai boschi dei prodotti stessi e' realizzato in modo da  non
danneggiare  l'eventuale  rinnovazione   presente   o   in   via   di
insediamento. 
    2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i  cimali  e
ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono  ammucchiati  nelle  aree
dove non risultano  di  ostacolo  all'affermarsi  della  rinnovazione
stessa. 
    3. L' ammucchiamento di cui al comma 2  segue  immediatamente  il
taglio e l'allestimento in tutte le aree gia' coperte da novellame  e
e'  effettuato  prima  della  ripresa  vegetativa   nelle   superfici
suscettibili di rinnovazione. 
    4. Nei  boschi  non  in  rinnovazione  la  ramaglia  puo'  essere
lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio. 
    5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio  non  e'
consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante  in
piedi ne' in prossimita' delle strade o delle piste  di  accesso  per
una fascia di 20 metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse. 
    6. L'utilizzatore tiene sgomberi  da  tronchi  e  da  ramaglia  i
sentieri e le mulattiere di uso collettivo,  nonche'  gli  alvei  dei
corsi d'acqua. 
    7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco  in  violazione  del  comma  1,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando l'1 per cento del valore  convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui all'allegato D  per  ogni  100  metri
quadrati o frazione. 
    8. Ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  forestale,
coloro che nei boschi  tagliano,  danneggiano  o  distruggono  piante
compromettendo  l'adeguato  livello  di  vitalita'  per  le  funzioni
proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 5, sono soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo del valore del danno provocato.  Il  valore  del  danno  e'
determinato applicando il 3 per cento del valore convenzionale  della
tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie  di
cui ai commi 2 e 3 per  ogni  1.000  metri  quadrati  ragguagliati  o
frazione e il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui al  comma
5 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione. 
    9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue lo sgombero delle  tagliate  in  violazione  del  comma  6  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25  euro  per
ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. 
 
                              Art. 33. 
 
 
           Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi 
 
    1. Il concentramento a  strascico  e'  consentito  dal  letto  di
caduta alla piu' vicina via di esbosco, avendo  cura  di  limitare  i
danni al suolo e al soprassuolo. 
    2. Fermi restando gli obblighi di legge per  le  fattispecie  che
costituiscono  motivo  di  pericolo  per  il  volo   aereo   di   cui
all'articolo 36, comma 2 della legge forestale, l'esbosco puo'  farsi
per  teleferica,  strade,  piste,  condotte  attrezzate,  canali   di
avvallamento gia' esistenti,  evitando,  qualora  non  vi  sia  altra
possibilita', percorsi nelle parti di bosco in rinnovazione. 
    3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori
gommati e cingolati e' consentito lungo le piste o i varchi  naturali
e le superfici non coperte  da  rinnovazione,  purche'  non  comporti
rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra. 
    4.  Lo  IAF  puo'  vietare  l'uso  degli  avvallamenti  e  canali
esistenti, nonche' l'impiego di trattori cingolati se tale  uso  puo'
dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al  soprassuolo.  Il
provvedimento viene comunicato  al  proprietario  interessato  ed  al
soggetto che esegue l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera. 
    5. L'utilizzatore puo' usare la via piu' breve o piu'  funzionale
per l'esbosco, previo accordo con il  proprietario  o  avvalersi  dei
diritti di servitu' di passaggio gia' costituiti o da  costituire  ai
sensi dell'articolo 1032 del codice civile.  Eventuali  danni  dovuti
all'esbosco sono risarciti secondo le norme del codice civile. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate
in violazione dei commi 1,  2,  3  e  4  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri  quadrati
o frazione inferiore. 
 
                              Art. 34. 
 
 
Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso  lungo
                     strade, canaloni, torrenti 
 
    1. Nell'ambito delle operazioni di sgombero delle tagliate,  sono
vietati: 
      a)  l'avvallamento  del  legname  lungo  pendici,  canaloni   e
torrenti   in   cui   sono    eseguite    opere    di    sistemazione
idraulico-forestali; 
      b) il concentramento  a  strascico  lungo  le  strade  a  fondo
stabilizzato,  salvo  che  per  i   tratti   strettamente   necessari
all'accatastamento del legname e comunque non oltre 50 metri. 
    2. Lo IAF entro trenta giorni dalla presentazione  della  domanda
dell'interessato puo' autorizzare deroghe ai divieti di cui al  comma
1, dettando eventuali prescrizioni  contenenti  modalita'  esecutive,
compreso l'obbligo di ripristino. 
    3. Lo IAF puo' altresi' prevedere, con provvedimento  inviato  al
proprietario e al soggetto utilizzatore, restrizioni, la  sospensione
dei lavori o del transito dei  mezzi  ed  il  ripristino  dei  luoghi
qualora ravvisi un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici. 
    4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue gli interventi in violazione del  comma  1  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100  metri
quadrati o frazione inferiore. 
    5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 2 in assenza  della  prescritta
autorizzazione, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme
in materia di vincolo paesaggistico. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                             Sezione IV 
 
 
 Disciplina della gestione dei lotti boschivi di proprieta' pubblica 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
                   Fondi per le migliorie boschive 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 22  della  legge  forestale,  gli  enti
pubblici proprietari forestali impiegano parte delle somme  derivanti
dalla vendita di legname, nella misura di almeno il 10 per cento  per
le vendite in piedi, o di almeno il 5 per cento del ricavo  derivante
dalla  vendita  del  legname   allestito,   in   migliorie   boschive
consistenti in lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive e
del patrimonio silvo-pastorale, nonche'  in  operazioni  e  spese  di
gestione della proprieta' forestale. 
    2. Il comma 1 non si applica per lotti boschivi inferiori a 1.000
metri cubi lordi. 
 
                              Sezione V 
 
 
                    Boschi in situazioni speciali 
 
 
                              Art. 36. 
 
 
             Gestione dei boschi in situazioni speciali 
 
    1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che,  in
aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono  a  rilevanti
funzioni  protettive  di  abitati  ed  infrastrutture  civili  e,  in
particolare: 
      a) boschi presenti sulle rupi; 
      b) boschi ubicati sui terreni instabili, in  forte  pendenza  o
particolarmente esposti a fenomeni di  erosione  o  situati  in  aree
soggette a valanghe o a caduta massi; 
      c) boschi in posizione sommitale, a  quota  superiore  a  1.400
metri per l'area prealpina e a 1.600 metri  per  l'area  alpina,  ove
siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione; 
      d) boschi di protezione dal sorrenamento. 
    2. La Direzione centrale predispone gli  elenchi  dei  boschi  in
situazioni speciali di cui al comma 1 e li  comunica  ai  Comuni  ove
sono  ubicati,  che  provvedono  a  pubblicarli  sul   proprio   sito
informatico per trenta giorni;  entro  tale  periodo  possono  essere
avanzate osservazioni alla Direzione centrale, che  vengono  valutate
ai fini della predisposizione degli elenchi definitivi.  Gli  elenchi
definitivi sono approvati con deliberazione della  Giunta  regionale,
pubblicata sul sito informatico della Regione. 
    3. Per i boschi in  situazioni  speciali  inclusi  negli  elenchi
approvati di cui al comma 2, i tagli per qualsiasi quantitativo  sono
preventivamente autorizzati, con  eventuali  prescrizioni  contenenti
modalita' esecutive, dallo IAF competente entro trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda. 
    4. Nei casi in cui ricorra l'obbligo di predisposizione del PRFA,
la sua approvazione tiene luogo dell'autorizzazione di cui  al  comma
3. 
    5. Ogni assegno per interventi  di  taglio  e'  fatto  ricorrendo
all'assistenza tecnica del  personale  dello  IAF  o  di  un  tecnico
agronomo forestale abilitato, nel rispetto di quanto  disposto  dagli
articoli 23 e 24 della legge forestale. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza  della  prescritta
autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in
materia di vincolo paesaggistico. 
    7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi
non osserva le modalita'  operative  contenute  nelle  autorizzazioni
emanate ai sensi del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora  si  rilevino  anche  altri
danni   forestali   e   ambientali,   fatta   salva    l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                             Sezione VI 
 
 
                          Alberi di Natale 
 
 
                              Art. 37. 
 
 
Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio 
 
    1. La coltivazione delle piante resinose destinate ad  alberi  di
Natale in terreni soggetti a  vincolo  idrogeologico  e'  soggetta  a
dichiarazione allo IAF,  corredata  dagli  estremi  catastali,  nella
quale e'  indicata  la  zona  da  destinare  alla  piantagione;  tale
intervento non  costituisce  cambiamento  di  coltura.  Entro  trenta
giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, lo IAF competente
puo' formulare eventuali prescrizioni contenenti modalita' esecutive;
decorso inutilmente tale termine, l'impianto puo' essere realizzato. 
    2. Il trasporto ai fini del commercio  delle  piante  di  cui  al
comma 1 e' regolamentato nei seguenti termini: 
      a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di
Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni
di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri,  Comeglians,
Rigolato, Ovaro, Ravascletto,  Cercivento,  Sutrio,  Paluzza,  Treppo
Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese,  Tarvisio,  Malborghetto,
Dogna e Chiusaforte  sono  dotate  di  speciale  sigillo  apposto  al
momento del taglio dal personale dello IAF o dal personale dei Comuni
o dei Consorzi  pubblici  forestali  o  di  altra  certificazione  di
provenienza; 
      b) tutti gli alberi di  Natale  provenienti  o  circolanti  nei
restanti territori della regione non sono soggetti alla disciplina di
cui alla lettera a). 
    3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza  della  prescritta
dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e
ambientali. 
    4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate ai sensi del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora  si  rilevino  anche  altri
danni   forestali   e   ambientali,   fatta   salva    l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                               Capo IV 
 
 
                          Imprese forestali 
 
 
                              Art. 38. 
 
 
                          Imprese forestali 
 
    1. Le utilizzazioni forestali e i  lavori  di  miglioramento  dei
boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali  e  di  difesa
idrogeologica  funzionali   agli   interventi   di   riqualificazione
forestale ed ambientale previsti  da  un  PRFA,  sono  effettuati  da
imprese forestali in possesso del certificato di idoneita' forestale,
di cui  all'articolo  39,  distinto  per  specializzazioni  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 4, o di documentazione  equipollente  per  le
imprese forestali  con  sede  legale  in  altre  regioni  italiane  o
all'estero. 
    2. Le utilizzazioni forestali fino a 200 metri cubi lordi possono
essere eseguite in proprio senza il ricorso alle imprese  di  cui  al
comma 1. 
    3. Le imprese forestali possono,  nel  rispetto  delle  normative
vigenti, far eseguire una parte dei lavori ad altre imprese forestali
purche'  tali  imprese  dispongano   dei   necessari   requisiti   di
professionalita', attestati dal possesso del certificato di idoneita'
forestale di cui al comma 1. 
    4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue gli interventi in violazione del  comma  1  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per  ogni  soggetto
arboreo. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                 Certificato di idoneita' forestale 
 
    1. Il certificato di idoneita' forestale, di  seguito  denominato
certificato, attesta la capacita' tecnico-professionale  dell'impresa
forestale, ha durata quinquennale e viene rilasciato, previa domanda,
dallo IAF alle imprese forestali che possiedono i seguenti requisiti: 
      a)  dispongono  delle  macchine  idonee  e   delle   maestranze
specializzate da attestarsi tramite scheda  conoscitiva,  secondo  il
modello predisposto dal Servizio e reperibile  sul  sito  informatico
della Regione; 
      b) hanno i propri operatori professionali forestali, titolari o
dipendenti, in possesso del patentino forestale di  cui  all'articolo
41 o, per le imprese aventi sede legale in altre Regioni  italiane  o
all'estero, documento abilitativo equipollente; 
      c) rispettano le norme in materia contributiva previdenziale; 
      d) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  per  categoria  di
lavori pertinenti ad attivita' forestali o,  per  le  imprese  aventi
sede all'estero, sono  iscritte  in  registri  equipollenti  previsti
dalla legislazione dello Stato. 
    2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e' comprovato  dal
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) o per  le  imprese
aventi sede legale all'estero, da documento equipollente. 
    3. Il certificato e' sospeso dallo IAF a seguito del venire  meno
di uno dei requisiti di cui al comma 1,  lettere  a),  c)  e  d).  Il
certificato e'  altresi'  sospeso  qualora  venga  accertato  che  un
operatore in bosco eserciti attivita' di  utilizzazione  boschiva  in
mancanza del prescritto patentino. 
    4. I certificati gia' rilasciati alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento mantengono la loro validita' fino alla  data
di scadenza. 
 
                              Art. 40. 
 
 
              Elenco regionale delle imprese forestali 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge forestale,  il  Servizio
tiene ed aggiorna l'elenco regionale delle imprese forestali  in  cui
sono   iscritte    le    imprese    in    possesso    di    capacita'
tecnico-professionali per l'esecuzione delle attivita' selvicolturali
e di utilizzazione boschiva e per le opere e i servizi  di  interesse
forestale. 
    2. Il certificato di cui all'articolo 39, comma 1,  e'  trasmesso
dallo IAF al Servizio  contestualmente  al  suo  rilascio;  entro  30
giorni il Servizio provvede all'iscrizione  dell'impresa  nell'elenco
delle imprese forestali di cui al comma 1. 
    3. Per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane  o
all'estero, le capacita' tecnico-professionali dell'impresa forestale
di cui al comma 1 sono attestate da  documentazione  equipollente  al
certificato da consegnare allo IAF nel rispetto  della  procedura  di
cui al comma 2. 
    4. L'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1 e' distinto
in sezioni secondo le seguenti specializzazioni: 
      a)  le  utilizzazioni  forestali  tradizionali,  quali  taglio,
allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi
colturali e cippatura; 
      b) le utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per
via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e
forwarder; 
      c) le altre attivita' di cui all'articolo 38, comma 1. 
    5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge  forestale,  le
imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1  possono  ottenere  in
gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico. 
 
                              Art. 41. 
 
 
                         Patentino forestale 
 
    1. La Direzione  centrale  rilascia  il  patentino  forestale  di
durata   quinquennale   agli   operatori   forestali   professionali,
dipendenti o titolari di impresa forestale, previa frequenza di corso
di formazione professionale presso la struttura regionale del  Centro
servizi  per  le  foreste  e  le  attivita'  della  montagna  e   con
superamento di esame finale, nel quale sono valutate le capacita'  in
ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di  taglio,
allestimento ed esbosco del legname, nonche' le conoscenze in materia
antinfortunistica e di  impiego  e  manutenzione  delle  attrezzature
boschive. 
    2. A domanda dell'interessato, il patentino forestale e' altresi'
rilasciato senza la frequenza del corso di cui al comma 1: 
      a)  agli  operatori  forestali  professionali,   dipendenti   o
titolari di imprese forestali, che hanno ottenuto il  certificato  di
idoneita' in almeno uno dei tre anni precedenti l'entrata  in  vigore
del presente regolamento e purche' gli interessati presentino domanda
entro centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento
medesimo; 
      b)  agli  operatori  forestali  professionali,   dipendenti   o
titolari di imprese forestali,  con  sede  legale  in  altre  regioni
italiane in possesso  di  documentazione  equipollente  al  patentino
forestale di cui al comma 1 in corso di validita'; 
      c)  agli  operatori  forestali  professionali,   dipendenti   o
titolari  di  imprese  forestali,  in  possesso   di   attestati   di
partecipazione  a  corsi  di  formazione  sull'uso  di   macchine   e
attrezzature per i lavori in bosco rilasciati da centri di formazione
o aggiornamento professionale della Regione, di altre Regioni o Stati
esteri per il settore forestale. 
    3.  Gli  operatori  forestali  professionali  in   possesso   del
patentino forestale frequentano  almeno  un  corso  di  aggiornamento
all'anno, anche presso la struttura regionale di cui al comma 1,  per
poter mantenere la validita' del patentino forestale stesso. 
 
                               Capo V 
 
 
       Infrastrutture per l'esbosco per via terrestre ed aerea 
 
 
                              Art. 42. 
 
 
                      Infrastrutture forestali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 35 e  36  della  legge  forestale,  le
infrastrutture forestali sono classificate in: 
      a) viabilita' forestale principale e secondaria; 
      b)  infrastrutture  di  accesso  al  bosco  tramite   sentieri,
preclusi al transito motorizzato, o vie; 
      c) vie aeree di esbosco. 
    2. La viabilita' forestale principale e' caratterizzata da  opere
permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia  natura
ed e' costituita da: 
      a) strade; 
      b) piazzali di raccolta del legname. 
    3. La viabilita' forestale secondaria comprende opere  temporanee
a fondo naturale, che puo' essere  ricolonizzato  dalla  vegetazione,
soggette a riutilizzo  periodico,  realizzate  senza  o  con  modesti
movimenti di terra e che sono costituite da: 
      a) piste principali che necessitano di movimenti di  terra,  di
larghezza pari o inferiore a 4 metri; 
      b) piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano
di movimenti di terra ed hanno larghezza pari o inferiore a 4 metri; 
      c) linee di esbosco a gravita', realizzate lungo  le  linee  di
massima pendenza o tramite percorsi attrezzati; 
      d) piazzali di deposito. 
    4. Le vie aeree di esbosco sono distinte in: 
      a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale; 
      b) linee temporanee di gru a cavo mobile; 
      c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate  palorci
e trifuni. 
 
                              Art. 43. 
 
 
            Procedure relative alla viabilita' forestale 
 
    1. Gli interventi  di  viabilita'  forestale  principale  di  cui
all'articolo 42, comma  2,  in  quanto  infrastrutture  forestali  di
carattere  permanente  a   fondo   stabilizzato   che   costituiscono
interruzione della superficie boscata e che  alterano  lo  stato  dei
luoghi,  sono  soggetti  all'autorizzazione  paesaggistica  ai  sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    2. Gli interventi  di  viabilita'  forestale  secondaria  di  cui
all'articolo 42, comma 3, in quanto infrastrutture forestali che  non
costituiscono interruzione della superficie boscata, che non alterano
l'assetto  idrogeologico  del  territorio  e   che   non   comportano
alterazioni permanenti dello stato  dei  luoghi,  non  sono  soggetti
all'autorizzazione paesaggistica  prescritta  dall'articolo  146  del
decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 149 del  medesimo
decreto legislativo. 
    3. Le direttive tecniche per la  pianificazione  e  realizzazione
delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono  approvate  con  decreto
del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione trovano  applicazione  quelle  approvate  con
deliberazione della Giunta regionale 1310/2004. 
    4. Le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le  linee  di
massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette  ad
alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli  articoli  33  e
34. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono
essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori  di
utilizzazione. 
 
                              Art. 44. 
 
 
            Procedure relative alle vie aeree di esbosco 
 
    1. Nei boschi di alto fusto  e  in  quelli  da  avviare  all'alto
fusto,  e'  ammessa  l'apertura  di  varchi  nel  soprassuolo   della
larghezza consentita dalle corrette tecniche per  il  tracciamento  e
l'esercizio  delle  linee  di  teleferica,  al  fine  di   consentire
l'installazione e l'esercizio di gru  a  cavo  e  di  altre  macchine
operatrici  forestali  a  fune.  Le  spaziature  tra  le  linee  sono
conformate al tipo  di  bosco,  al  trattamento,  all'intensita'  del
taglio  ed  alle  macchine  da  impiegare,  secondo   gli   indirizzi
individuati per l'impiego delle moderne teleferiche  forestali  nelle
direttive tecniche di cui all'articolo  43,  comma  3  e  secondo  le
indicazioni del PRFA. 
    2. La disciplina delle linee temporanee di  gru  a  cavo  di  cui
all'articolo 42, comma 4, lettere a) e b), e' la seguente: 
      a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a  1.200
metri e' soggetta all'autorizzazione dello IAF,  che  puo'  impartire
prescrizioni contenenti modalita' esecutive e che  si  esprime  entro
quindici giorni dalla data di ricezione  della  domanda.  L'esecutore
presenta il  progetto  redatto  da  un  dottore  agronomo  o  dottore
forestale  ed  in  conformita'  alle  direttive   tecniche   di   cui
all'articolo 43, comma 3, previo tracciamento sul terreno e segnatura
delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il  progetto  e'  corredato
dagli elementi tecnici dimensionali di progetto, dalla planimetria in
scala adeguata,  dal  profilo  del  terreno  e  dalla  posizione  di:
catenaria, ancoraggi e cavalletti; 
      b) la realizzazione delle linee di lunghezza compresa tra 600 e
1.200  metri  e'  soggetta  a  dichiarazione  allo   IAF,   corredata
dall'indicazione delle linee che vanno evidenziate in  planimetria  a
scala adeguata e dall' individuazione sommaria delle  caratteristiche
tecniche essenziali dell'impianto; lo IAF competente  puo'  formulare
eventuali  prescrizioni  contenenti  le  modalita'  esecutive   entro
quindici giorni dalla  ricezione  della  dichiarazione;  in  caso  di
inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate; 
      c) la realizzazione delle linee di lunghezza  inferiore  a  600
metri e' soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata da  planimetria
in scala adeguata limitatamente alle gru a cavo tradizionali. 
    3. Qualora nel PRFA sia previsto l'impiego delle linee di cui  al
comma 2, queste sono soggette alla  disciplina  del  comma  medesimo;
l'approvazione del PRFA assorbe le procedure del comma  2,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 8. 
    4. La realizzazione di linee di  teleferiche  permanenti  di  cui
all'articolo 42, comma 4, lettera c), e' soggetta  all'autorizzazione
rilasciata dal Comune o dalla Provincia ai sensi all'articolo  4  del
regio decreto 25 agosto 1908, n. 829  (Approvazione  del  regolamento
per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403 sull'impianto  di
vie funicolari aere), previo nulla osta dello IAF. 
    5. Ai fini del rilascio del nulla osta di  cui  al  comma  4,  la
domanda di autorizzazione di cui al medesimo comma e' corredata da un
progetto contenente le  caratteristiche  tecniche  dell'impianto,  la
planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la  posizione
della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti. Lo IAF rilascia il
nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta. 
    6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante  le
chiome del bosco e' fatta salva  l'osservanza  delle  norme  e  delle
procedure di sicurezza per il volo. 
    7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 2, lettera a), in assenza della
prescritta autorizzazione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 40 a 400  euro,  ferma  restando  l'applicazione  delle
norme in materia di vincolo paesaggistico. 
    8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), in  assenza
della   prescritta   dichiarazione   e'   soggetto   alla    sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali. 
    9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi
non osserva le modalita'  esecutive  contenute  nelle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi del comma 2,  lettera  a)  o  nelle  prescrizioni
emanate ai sensi del comma 2, lettera b), e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                               Capo VI 
 
 
                       Arboricoltura da legno 
 
 
                              Art. 45. 
 
 
Modalita' e criteri per la redazione  e  approvazione  del  piano  di
                       coltura e conservazione 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge forestale  gli  impianti
di arboricoltura da legno, realizzati con finanziamenti pubblici sono
gestiti sulla base di un piano di coltura e conservazione, di seguito
denominato PCC, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3. 
    2. Il PCC e' redatto da dottori agronomi e dottori  forestali  ed
e' sottoscritto dal soggetto che procede all'impianto di cui al comma
1 per accettazione ed osservanza ed  e'  approvato  dallo  IAF  entro
quindici giorni dal ricevimento. 
    3. I criteri per la redazione del PCC sono i seguenti: 
      a) descrizione degli obiettivi dell'impianto; 
      b)  individuazione  del  tipo  di   governo,   dei   turni   di
utilizzazione delle  specie  principali  e  di  quelle  accessorie  e
dell'eventuale diametro di recidibilita' o commerciale; 
      c)  descrizione  delle  modalita'  di  esecuzione  delle   cure
colturali e dei diradamenti, del controllo  delle  infestanti,  degli
sfalci, dei diserbi, delle lavorazioni  del  terreno  e  dell'uso  di
protezioni e tutori; 
      d) descrizione dei sistemi di potatura delle piante principali; 
      e) periodo di validita' del PCC. 
 
                              Art. 46. 
 
 
           Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti 
 
    1. Il soggetto che procede all'impianto di cui  all'articolo  45,
comma  1,  effettua  la  rimessa  delle  fallanze  e  provvede   allo
smaltimento   dei    materiali    non    biodegradabili    costituiti
dall'eventuale pacciamatura e dagli shelters. 
    2. E' vietato l'esercizio del pascolo sino a  quando  le  colture
arboree siano suscettibili di danno ovvero sino  a  quando  la  parte
basale delle chiome  non  abbia  raggiunto  i  3  metri  di  altezza.
Eventuali deroghe possono essere richieste  allo  IAF  e  autorizzate
entro quindici giorni dalla data di presentazione. 
    3. Il PCC e' vincolante per il periodo di validita' del medesimo.
Eventuali deroghe possono essere richieste  allo  IAF  e  autorizzate
entro quindici giorni dalla data di presentazione. 
    4. Nei casi di compromissione grave dell'impianto  per  cause  di
forza maggiore quali incendi, attacchi fitopatologici  ed  avversita'
meteoriche, con provvedimento dello IAF, da adottare  entro  quindici
giorni dal ricevimento  della  domanda,  possono  essere  autorizzati
trasformazioni colturali o di uso del suolo. 
    5. Non sono soggetti all'obbligo di adozione del PCC gli impianti
di specie forestali a rapido accrescimento di  cui  all'articolo  41,
comma 1, lettera b) della legge forestale. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui ai commi 2,  3  e  4  in  assenza  della
prescritta autorizzazione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale  applicazione
delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 
 
                              Capo VII 
 
 
                          Tutela dei boschi 
 
 
                              Art. 47. 
 
 
                      Trasformazione dei boschi 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge  forestale  e'
vietata la trasformazione del bosco esistente su tutto il  territorio
della regione, fatti  salvi  i  casi  in  cui  la  trasformazione  e'
autorizzata dallo IAF ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della  legge
forestale e i casi in cui l'autorizzazione non e' necessaria ai sensi
dell'articolo 42, comma 4 della legge medesima. 
    2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge forestale,  nei
boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di  cui
al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento  e  riforma
della legislazione in  materia  di  boschi  e  di  terreni  montani),
l'autorizzazione  di   cui   al   presente   articolo   tiene   luogo
dell'autorizzazione prevista all'articolo 48. 
    3. La domanda di autorizzazione per la trasformazione  del  bosco
di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale  e'  presentata
allo IAF, corredata da: 
      a) documentazione attestante  la  titolarita'  del  richiedente
anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  di
cui all'articolo 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 
      b) una relazione tecnica,  redatta  da  un  tecnico  abilitato,
comprensiva di elaborati grafici  e  descrittivi  che  consentano  di
individuare e descrivere  l'intervento  e  le  condizioni  del  bosco
oggetto  di  trasformazione,   evidenziando   gli   aspetti   e   gli
accorgimenti che garantiscano la compatibilita'  dell'intervento  con
gli aspetti di cui all'articolo 42, comma 2 della legge  forestale  e
l'indicazione dei modi e  dei  tempi  per  la  compensazione  di  cui
all'articolo 43 della legge forestale. 
    4. Qualora l'intervento interessi boschi in  aree  sottoposte  al
vincolo  idrogeologico  la  documentazione  di  cui  al  comma  3  e'
integrata con quanto previsto all'articolo 48, comma 2, lettera b). 
    5. Ferma restando l'indicazione dei  modi  e  dei  tempi  per  la
compensazione di cui al  comma  3,  lettera  b),  con  riguardo  agli
interventi di trasformazione del bosco che interessano una superficie
inferiore a 5.000 metri  quadrati  nel  territorio  montano,  di  cui
all'articolo  2  della  legge  regionale  20  dicembre  2002,  n.  33
(Istituzione dei Comprensori montani del  Friuli  Venezia  Giulia)  o
inferiore a 1.000 metri quadrati esterna al  territorio  montano,  la
domanda di autorizzazione e' corredata da una relazione  semplificata
recante  la  motivazione  dell'intervento  e   da   una   planimetria
catastale. 
    6. Lo IAF si pronuncia  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della    domanda,    dettando    eventuali    modalita'    esecutive.
L'autorizzazione indica anche i modi e i tempi per  la  compensazione
ai sensi dell'articolo 43 della legge forestale. 
    7. I termini di cui al comma 6 sono ridotti a trenta  giorni  nel
caso di interventi per infrastrutture forestali di  cui  all'articolo
42. 
    8. L'autorizzazione ha validita' per un periodo massimo di cinque
anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un  massimo  di
tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione. 
    9.  Sono  compresi  nella  trasformazione  del   bosco   e   sono
autorizzati  con  la  procedura  di  cui  al  presente  articolo  gli
interventi che comportano l'eliminazione temporanea  del  soprassuolo
per finalita'  non  forestali.  Il  provvedimento  di  autorizzazione
prevede le modalita' per il ripristino del soprassuolo. 
    10. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della legge  forestale  la
violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per  ogni  100
metri quadrati o  frazione  inferiore;  la  sanzione  e'  raddoppiata
qualora la violazione avvenga all'interno dei  perimetri  delle  aree
individuate ai  sensi  della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento
Europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE. 
    11. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi
non osserva le modalita'  esecutive  contenute  nelle  autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  del  comma  6,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                              Capo VIII 
 
 
                        Vincolo idrogeologico 
 
 
                              Sezione I 
 
 
Norme e procedure  per  la  trasformazione  dei  terreni  soggetti  a
vincolo idrogeologico in altra destinazione d'uso  e  per  interventi
soggetti a dichiarazione o esenti da formalita' nei medesimi terreni 
 
 
                              Art. 48. 
 
 
     Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico 
 
    1.  Ai  sensi  dell'articolo  47  della  legge  forestale,   ogni
attivita' comportante trasformazione di terreni soggetti  al  vincolo
idrogeologico,  di  cui  al  regio  decreto   3267/1923,   in   altra
destinazione d'uso, e' subordinata  al  rilascio  di  autorizzazione,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 48, 50  e  51
della legge forestale. 
    2. La domanda  di  autorizzazione  e'  presentata  allo  IAF  dal
proprietario, corredata di: 
      a) documentazione attestante la  titolarita'  del  richiedente,
anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  di
cui all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000; 
      b) elaborati  grafici  e  descrittivi  redatti  da  un  tecnico
abilitato che consentano di individuare e descrivere  l'intervento  e
le condizioni del terreno oggetto di trasformazione, evidenziando gli
aspetti e gli accorgimenti che garantiscano di non  compromettere  la
stabilita' del terreno stesso, di non innescare fenomeni erosivi e di
non turbare il regime delle acque. 
    3. In relazione alla tipologia delle opere, allo stato dei luoghi
e alla natura dei terreni, le indagini sui terreni e sulle rocce,  la
verifica  della  stabilita'  dei  pendii   e   delle   scarpate,   la
progettazione e l'esecuzione delle opere sono effettuate nel rispetto
alle norme tecniche previste, ai sensi dell'articolo 1 della legge  2
febbraio  1974,  n.  64  (Provvedimenti  per   le   costruzioni   con
particolari prescrizioni per  le  zone  sismiche),  dal  decreto  del
Ministro  dei  lavori  pubblici  11  marzo   1988   (Norme   tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita'  dei
pendii  naturali  e  delle  scarpate,  i  criteri   generali   e   le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il  collaudo  delle
opere di sostegno delle terre e delle  opere  di  fondazione)  e  dal
decreto  del  Ministro   delle   infrastrutture   14   gennaio   2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). 
    4. Lo IAF si pronuncia  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della domanda, dettando eventuali prescrizioni  contenenti  modalita'
esecutive. 
    5. I termini di cui al comma 4 sono ridotti a trenta  giorni  nel
caso di interventi per infrastrutture forestali di  cui  all'articolo
42. 
    6. L'autorizzazione ha validita' per un periodo massimo di cinque
anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un  massimo  di
tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione. 
    7. Qualora,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  si  verifichino
fenomeni di instabilita' dei  terreni,  turbative  alla  circolazione
delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei  lavori
alle  particolari  condizioni  dei  luoghi,  lo  IAF  puo'  impartire
ulteriori  prescrizioni   contenenti   modalita'   esecutive   o   la
sospensione dei lavori. 
    8. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge forestale,  chi
esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza  della  prescritta
autorizzazione, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 25 a 250 euro, per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. 
    9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi
non osserva le modalita'  esecutive  contenute  nelle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi del comma 4 e nelle prescrizioni emanate ai sensi
del comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20
a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri  danni  forestali  e
ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e  7
della legge forestale. 
 
                              Art. 49. 
 
 
      Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge forestale sono
soggetti a dichiarazione da presentarsi dal proprietario allo IAF,  i
seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico: 
      a) la manutenzione straordinaria della viabilita' forestale  di
cui all'articolo 42, comma  2,  con  interventi  che  non  comportano
alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento  o
ripristino  funzionale   di   opere   esistenti   con   le   tecniche
dell'ingegneria naturalistica, compresa l'attuazione delle  opere  di
sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee; 
      b) la realizzazione e manutenzione  straordinaria  delle  piste
principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a); 
      c) la realizzazione e manutenzione straordinaria  dei  piazzali
di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d); 
      d)  il  miglioramento  dei  prati  e   dei   pascoli   mediante
lavorazione  del  terreno  e  ricostituzione  del  cotico  erboso  su
pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici comprese tra 5.000
metri quadrati e 10.000 metri quadrati; per superfici  superiori,  si
puo' procedere per lotti  separati,  ma  progressivamente  portati  a
compimento; 
      e) la trasformazione di prati in aree coltivate  per  superfici
comprese tra 1.000 metri quadrati e 5.000 metri quadrati per  terreni
con pendenza inferiore al 50 per cento; 
      f)  l'estirpazione  dei  cespugli  nei  prati  e  pascoli,  con
immediato  inerbimento  delle  superfici  denudate,   per   superfici
comprese tra 1.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati per terreni
con pendenze inferiori al 50 per cento; 
      g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle
piante arboree ed  arbustive  di  crescita  spontanea,  in  zone  non
interessate  direttamente  da  fenomeni  valanghivi,  per   superfici
comprese tra 5.000 metri quadrati  e  40.000  metri  quadrati  e  con
pendenze medie inferiori al 50 per cento; 
      h) la realizzazione di  condotte  sotterranee,  con  ripristino
dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a 200 metri e che  non
comportino piu' di 100 metri cubi complessivi di movimentazione; 
      i) la realizzazione di recinzioni  con  materiale  diverso  dal
legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane; 
      j) i movimenti di terra per il recupero dei  fabbricati,  anche
con ampliamento della superficie edificata, fermi restando  i  limiti
della lettera l); 
      k) la realizzazione di opere di consolidamento del  terreno  di
altezza  inferiore  a   3   metri   mediante   i   tipi   costruttivi
dell'ingegneria naturalistica; 
      l) gli interventi diversi di quelli di cui alle lettera da a) a
k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici comprese
tra 200 metri quadrati e 1.000 metri quadrati, purche' i volumi siano
compresi tra 20 metri cubi e 200  metri  cubi  e  le  pendenze  siano
inferiori al 50 per cento; 
      m) la trasformazione in aree coltivate dei terreni non  boscati
insistenti su substrato  roccioso  calcareo  compatto,  con  pendenze
inferiori al 30 per cento, limitatamente alle zone omogenee  E,  come
individuate  dal  piano  urbanistico  regionale  e   recepite   dagli
strumenti urbanistici comunali, con lavorazione a buca singola o  per
trincee, nel rispetto dei limiti e delle modalita'  previste  per  le
attivita' in edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19  (Codice  regionale
dell'edilizia),  e  di  quelli  previsti   dall'articolo   1,   comma
1-quinquies, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35  (Disciplina
delle attivita' estrattive). 
    2. Lo IAF nel termine di quindici giorni  dal  ricevimento  della
dichiarazione  puo'  formulare  eventuali  osservazioni  tecniche   o
specifiche  prescrizioni  contenenti  modalita'  esecutive   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente
il termine, l'intervento puo' essere realizzato. 
    3. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti  di
dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1,  lettera  d),  possono
essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue,  previa
autorizzazione dello IAF. Lo IAF si pronuncia entro  sessanta  giorni
dal  ricevimento  della  domanda,  dettando  eventuali   prescrizioni
contenenti modalita' esecutive. 
    4. Per gli  interventi  di  cui  al  comma  1  che  costituiscono
trasformazione di bosco, trova applicazione l'articolo  42,  comma  3
della legge forestale. 
    5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 1, in assenza della  prescritta
dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e
ambientali. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate ai  sensi  dei  commi  2  e  3,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
    7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della  prescritta
autorizzazione, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme
in materia di vincolo paesaggistico 
 
                              Art. 50. 
 
 
Attivita' non soggette  ad  autorizzazione  ne'  a  dichiarazione  in
              terreni soggetti a vincolo idrogeologico 
 
    1.  Fermo   restando   l'obbligo   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 47, per la trasformazione del bosco, sono esenti da ogni
formalita', ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della legge forestale,
i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico: 
      a) la manutenzione ordinaria di  viabilita'  forestale  di  cui
all'articolo 42, comma 2; 
      b) la realizzazione e manutenzione  straordinaria  e  ordinaria
delle piste secondarie di cui all'articolo 42, comma 3,  lettera  b),
nonche' la manutenzione  ordinaria  delle  piste  principali  di  cui
all'articolo 42, comma 3, lettera a); 
      c) manutenzione ordinaria  dei  piazzali  di  deposito  di  cui
all'articolo 42, comma 3, lettera d); 
      d)  il  miglioramento  dei  prati  e   dei   pascoli   mediante
lavorazione  del  terreno  e  ricostituzione  del  cotico  erboso  su
pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici inferiori a  5.000
metri quadrati; 
      e) la trasformazione di prati in aree coltivate  per  superfici
inferiori a 1.000 metri quadrati con pendenza  inferiore  al  50  per
cento; 
      f) l'estirpazione dei cespugli nei prati  e  nei  pascoli,  con
immediato  inerbimento  delle  superfici  denudate,   per   superfici
inferiori a 1.000 metri quadrati per terreni con  pendenze  inferiori
al 50 per cento; 
      g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle
piante arboree ed  arbustive  di  crescita  spontanea,  in  zone  non
interessate  direttamente  da  fenomeni  valanghivi,  per   superfici
inferiori a 5.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50
per cento; 
      h)  le  piccole  opere  di  riqualificazione  ambientale  e  di
riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria  naturalistica
volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti
di carattere superficiale, la costruzione di muretti  in  pietrame  a
secco, le piccole opere per lo  smaltimento  delle  acque  meteoriche
realizzate con materiali naturali; 
      i) la realizzazione di recinzioni con l'impiego  esclusivamente
di elementi in legno; 
      j) la realizzazione e manutenzione  di  sentieri  di  larghezza
inferiore a 1 metro, qualora i relativi lavori siano eseguiti a  mano
o con mini macchine operatrici; 
      k)  l'estirpazione  degli  arbusti  e  delle  eventuali  piante
arboree per gli interventi di manutenzione  delle  opere  idrauliche,
idraulico-forestali e di  bonifica  dei  corsi  d'acqua,  promossi  e
realizzati dagli enti pubblici competenti in materia; 
      l) gli interventi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a
k),  che  comportano  movimenti  di  terra  e  roccia  per  superfici
inferiori a 200 metri quadrati, purche' i volumi siano inferiori a 20
metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento. 
    2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti  di
dimensioni,  possono  essere  replicati  dallo  stesso  soggetto   su
superfici contigue, previa dichiarazione allo IAF. Lo IAF nel termine
di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione puo' formulare
eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni  contenenti
modalita' esecutive per la realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1; decorso inutilmente il  termine,  l'intervento  puo'  essere
realizzato. 
    3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi
esegue gli interventi di cui al comma 2, in assenza della  prescritta
dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
20 a 200 euro solo qualora si rilevino anche altri danni forestali  e
ambientali. 
    4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale,  chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate  ai  sensi  del  comma   2,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                             Sezione II 
 
 
Prescrizioni per i terreni cespugliati, per quelli pascolati e per il
pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati  in  aree  sottoposte  a
                        vincolo idrogeologico 
 
 
                              Art. 51. 
 
 
    Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico 
 
    1. Gli interventi di cui al presente articolo  si  riferiscono  a
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 
    2. Nei terreni cespugliati su pendenza inferiore al 70 per cento,
e' consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde. 
    3. Nei terreni cespugliati su pendenza superiore al 70 per cento,
il taglio degli arbusti e' sottoposto a dichiarazione allo IAF; entro
quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo IAF  puo'
formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive per la corretta
effettuazione dei tagli tenuto conto del  rischio  di  formazione  di
valanghe, del verificarsi di movimenti franosi o di  caduta  massi  e
del rischio di danni provocato dal calpestio del bestiame  pascolante
o dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso. Trascorso
tale termine, il taglio puo' essere eseguito. 
    4. Nei terreni cespugliati in aree  franose  o  su  versanti  con
pendenza superiore al 70 per cento l'estirpazione degli arbusti e dei
cespugli e' subordinata ad autorizzazione dello IAF, che  si  esprime
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e che
puo' formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive. 
    5. L'estirpazione delle piante di pino mugo e' vietata, salvo per
la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il  taglio  andante  del
pino mugo e' subordinato ad autorizzazione dello IAF, che si  esprime
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda  e  che
puo' formulare prescrizioni contenenti modalita' esecutive. 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale,  chi
esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della  prescritta
dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e
ambientali. 
    7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 della legge  forestale  chi
esegue gli interventi di  cui  ai  commi  4  e  5  in  assenza  della
prescritta autorizzazione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale  applicazione
delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 
    8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale,  chi
non osserva le modalita'  esecutive  contenute  nelle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi dei commi 4 e 5, o nelle prescrizioni emanate  ai
sensi del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 20 a  200  euro,  solo  qualora  si  rilevino  anche  altri  danni
forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo  92,
commi 6 e 7 della legge forestale. 
    9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi
esegue l'estirpazione delle piante di pino mugo,  in  violazione  del
divieto di cui al comma 5, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni  100  metri  quadrati  o  frazione
inferiore. 
 
                              Art. 52. 
 
 
     Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico 
 
    1. Gli interventi di cui al presente articolo  si  riferiscono  a
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 
    2. Nei terreni non boscati adibiti a  pascolo  e'  consentito  il
taglio delle specie arboree ed arbustive con le procedure e i  limiti
delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 3. 
    3. Nei prati, nei prati abbandonati e  nei  terreni  non  boscati
l'esercizio  del  pascolo  e'  consentito   durante   tutto   l'anno,
preferibilmente nella forma  del  pascolo  a  rotazione  al  fine  di
favorire il miglioramento del pascolo e limitare i  danni  al  cotico
erboso. 
    4. Qualora per il periodo  stagionale  di  pascolamento,  per  il
carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi,  il  pascolo
procuri  danni  al  cotico  erboso  o  rappresenti  un  pericolo   di
potenziali  dissesti  idrogeologici,  lo  IAF  puo'  prevedere  delle
prescrizioni  contenenti  modalita'   esecutive   con   provvedimento
comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 
    5. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma  4  puo'  prescrivere
anche l'esclusione o la sospensione  del  pascolo  con  provvedimento
comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 
    6. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione  o
autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento
e successivo interramento o livellamento,  erpicatura,  concimazione,
suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilita'  di
accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque. 
    7. Tutti i miglioramenti, che comportano la lavorazione andante e
il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti  alla  disciplina
di cui alla sezione I  del  presente  capo,  secondo  le  fattispecie
previste dai singoli articoli. 
    8.  Il  pascolo  transumante,  qualora  effettuato  con  piu'  di
trecento capi, e' soggetto a dichiarazione allo IAF, nella quale sono
specificati il percorso previsto, la durata dello  spostamento  ed  i
tempi previsti di permanenza sul territorio di  ciascun  Comune,  con
l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla  sosta;
lo IAF entro trenta giorni dalla ricezione della  dichiarazione  puo'
impartire   prescrizioni   contenenti   modalita'    esecutive    per
disciplinare il carico del bestiame, nonche' le modalita' ed i  tempi
di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare  il  pascolo
transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di  evitare  danni
al cotico erboso ed alla vegetazione arborea  ed  impedire  danni  al
suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici.  In  presenza  di
danni  o  di  pericoli  di  potenziali  dissesti,  si  applicano   le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 
    9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale,  chi
esegue gli interventi di cui al comma 8, in assenza della  prescritta
dichiarazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e
ambientali. 
    10. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate ai sensi dei commi  4,  5  e  8  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                              Art. 53. 
 
 
Pascolo nei boschi e nei  terreni  abbandonati  in  aree  soggette  a
                        vincolo idrogeologico 
 
    1. Gli interventi di cui al presente articolo  si  riferiscono  a
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 
    2. Il pascolo nei boschi e  nei  terreni  abbandonati  e'  sempre
consentito ad esclusione del caso in cui  il  bosco  sia  in  via  di
rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto e sino a che  i
soggetti della rinnovazione non  siano  definitivamente  affermati  e
abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il  morso
del bestiame. 
    3. Qualora il pascolo a  causa  del  carico  di  bestiame,  della
specie  o  per  le  caratteristiche  dei  luoghi,  procuri  danni  al
soprassuolo  o  rappresenti  un  pericolo  di   potenziali   dissesti
idrogeologici, lo IAF competente puo'  prevedere  delle  prescrizioni
contenenti  modalita'  esecutive,  con  provvedimento  comunicato  al
proprietario e all'eventuale conduttore. 
    4. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma  2  puo'  prescrivere
anche l'esclusione o la sospensione  del  pascolo  con  provvedimento
comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore. 
    5. Nei terreni in cui l'abbandono accresce il rischio di  incendi
e  nella  landa  carsica,  la  Regione  puo'  disporre  l'occupazione
temporanea  dei  terreni  e  l'esercizio  del  pascolo,   anche   con
specifiche prescrizioni contenenti modalita'  esecutive,  a  fini  di
prevenzione degli incendi, in applicazione degli articoli 4,  lettera
a) e 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n.  8  (Norme  per  la
difesa dei boschi dagli incendi). 
    6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale,  chi
non osserva  le  modalita'  esecutive  contenute  nelle  prescrizioni
emanate ai  sensi  dei  commi  3  e  4,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si  rilevino
anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale. 
 
                               Capo IX 
 
 
           Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti 
 
 
                              Art. 54. 
 
 
Criteri generali di redazione  del  piano  di  recupero  dei  terreni
                        abbandonati o incolti 
 
    1. Il piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di  cui
all'articolo 86 della legge forestale, di seguito denominato piano di
recupero, e' redatto da un tecnico abilitato e competente in  materia
agro-forestale, in conformita' con le finalita' e i principi  di  cui
alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di  promozione
per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al  recupero
dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani). 
    2.  Il  piano  di  recupero  e'  costituito  da   una   relazione
illustrativa dello stato di fatto dei terreni,  degli  obiettivi  del
piano, degli interventi  programmati  e  delle  pratiche  agricole  e
forestali per la gestione dei fondi,  da  una  cartografia  e  da  un
elenco dei mappali dei proprietari dei terreni. 
 
                              Art. 55. 
 
 
           Approvazione e attuazione del piano di recupero 
 
    1.   Il   piano   di   recupero   e'   predisposto   dal   Comune
territorialmente competente ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione e per trenta giorni sul  sito  informatico  del  Comune
affinche' chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. 
    2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di  recupero
sul Bollettino ufficiale della Regione, i proprietari dei  terreni  o
gli altri  soggetti  interessati  possono  presentare  opposizione  e
osservazioni. 
    3. Il Comune valuta le eventuali  opposizioni  e  osservazioni  e
adotta definitivamente il piano di recupero  che  e'  pubblicato  sul
sito  informatico  del  Comune  affinche'  chiunque  possa  prenderne
visione. 
    4. Nei terreni compresi nel  piano  di  recupero  possono  essere
attuati, oltre agli interventi di cui all'articolo 54, comma 2, anche
i seguenti interventi: 
      a) interventi previsti dai piani di razionalizzazione fondiaria
e le altre misure per la promozione delle imprese agricole  ai  sensi
della legge regionale 10 agosto 2006, n.  16  (Norme  in  materia  di
razionalizzazione fondiaria e di promozione  dell'attivita'  agricola
in aree montane); 
      b) interventi finanziati dalla legge regionale 10/2010. 
 
                               Capo X 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
 
                              Art. 56. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Per i contratti di vendita di  lotti  boschivi  di  proprieta'
pubblica  stipulati  prima  dell'entrata  in  vigore   del   presente
regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente
della Giunta regionale 7  dicembre  1987,  571  (Capitolato  generale
d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprieta' pubblica). 
    2. Le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1  e  2  non  si
applicano alle utilizzazioni boschive  per  le  quali  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e'   presentata   la
dichiarazione di taglio o  il  PRFA,  limitatamente  alla  proprieta'
privata. 
 
                              Art. 57. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati, in particolare: 
      a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 571/1987; 
      b) il decreto del Presidente della Giunta regionale  30  aprile
1991, n. 184 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita
di lotti boschivi di proprieta' pubblica); 
      c) il decreto del Presidente della Giunta regionale  28  luglio
1995, n. 255 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita
di lotti boschivi di proprieta' pubblica); 
      d) il decreto del Presidente della Giunta 30 settembre 1996, n.
342 (Regolamento relativo al rilascio del  certificato  di  idoneita'
tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi
di proprieta' di Enti pubblici e per  la  conduzione  dei  lavori  di
utilizzazione dei lotti boschivi di proprieta' pubblica); 
      e) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n.
32 (Regolamento forestale per la salvaguardia e  l'utilizzazione  dei
boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico). 
 
                              Art. 58. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
(Omissis).