Art. 10 Istituzione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito 1. Lo stanziamento di un milione di euro derivante dal fondo rotativo «Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa», istituito ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 34/2008, e' destinato all'istituzione del Fondo di garanzia previsto dal predetto articolo.