Art. 10 
 
                        Istituzione del Fondo 
                di garanzia per l'accesso al credito 
 
  1. Lo stanziamento di  un  milione  di  euro  derivante  dal  fondo
rotativo «Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di  lavoro
autonomo e di creazione d'impresa», istituito ai sensi dell'art.  42,
comma  6,  della   legge   regionale   n.   34/2008,   e'   destinato
all'istituzione del Fondo di garanzia previsto dal predetto articolo.