Art. 11 
 
                      Contributo straordinario 
                  alla Fondazione Stadio Filadelfia 
 
  1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia
la  ricostruzione  dell'impianto   Filadelfia,   e'   concesso   alla
Fondazione un contributo straordinario massimo  pari  a  3.500.000,00
euro. 
  2. Il  contributo  e'  devoluto  annualmente  per  un  importo  non
superiore ai 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni  complessivi
ed e' finalizzato al regolare pagamento delle  rate  di  ammortamento
dei  mutui  contratti  dalla  Fondazione  per  la  ricostruzione  del
complesso sportivo. 
  3. L'amministrazione regionale, in  qualita'  di  socio  fondatore,
concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati
alla realizzazione e ristrutturazione di opere  a  fini  sportivi  di
durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, da contrarsi da
parte della  «Fondazione  Stadio  Filadelfia»,  costituita  ai  sensi
dell'art. 28 della legge  regionale  23  maggio  2008  n.  12  (Legge
finanziaria per l'anno 2008). 
  4. La garanzia di cui al comma 3, e' concessa a condizione  che  il
progetto  sia  conforme   alle   norme   statutarie   approvate   con
deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata  una  convenzione
con il soggetto mutuatario per regolare la possibilita'  di  utilizzo
delle strutture anche in funzione delle esigenze della  collettivita'
locale,  siano  regolati  con  convenzione  i  rapporti  tra  Regione
Piemonte  e  mutuatario  nel  caso  di  rinuncia   di   questi   alla
realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 
  5.  Agli  eventuali  oneri  si  fa  fronte  con  la  disponibilita'
finanziaria dell'UPB 09022 del bilancio pluriennale per gli anni 2013
- 2015. 
  6. La Giunta regionale e' autorizzata  ad  adottare  i  conseguenti
provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001,  n.
18/R (Regolamento regionale di contabilita') di cui all'art. 4  della
legge regionale n. 7/2001.