Art. 11 Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia 1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, e' concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 euro. 2. Il contributo e' devoluto annualmente per un importo non superiore ai 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed e' finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo. 3. L'amministrazione regionale, in qualita' di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, da contrarsi da parte della «Fondazione Stadio Filadelfia», costituita ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008). 4. La garanzia di cui al comma 3, e' concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilita' di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettivita' locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 5. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilita' finanziaria dell'UPB 09022 del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015. 6. La Giunta regionale e' autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilita') di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2001.