Art. 12 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 25/2012 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28  dicembre  2011,
n. 25  (Modifiche  alle  leggi  regionali  13  ottobre  1972,  n.  10
«Determinazione delle indennita' spettanti ai  membri  del  Consiglio
regionale  e  della  Giunta  regionale»,  3  settembre  2011,  n.  24
«Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei  Consiglieri
regionali»   e   31   dicembre   2010,   n.   27    «Rideterminazione
dell'indennita'  dei  Consiglieri  regionali»)  e'   sostituito   dal
seguente: 
    «2.  L'importo  degli  assegni  vitalizi  che  sono  erogati   in
applicazione  del  Capo  II  della  legge  regionale  n.  24/2001  e'
aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza,
sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai
e  impiegati   determinatosi   nell'anno   precedente,   secondo   le
rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento si applica per la prima volta, per
gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2016.».