Art. 12 Modifiche alla legge regionale n. 25/2012 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale», 3 settembre 2011, n. 24 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali» e 31 dicembre 2010, n. 27 «Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali») e' sostituito dal seguente: «2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del Capo II della legge regionale n. 24/2001 e' aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2016.».