Art. 14 
 
               Modifica alla legge regionale n. 3/2010 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge  regionale  24  dicembre
2009, n. 34 (Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti
in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia), sono
aggiunti, infine, i seguenti: 
    «3-bis. Finpiemonte S.p.a.  e'  autorizzata  ad  acquisire  dalle
banche,  al  valore  nominale,  la  titolarita'   dei   crediti   per
finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto  previsto
dalla presente legge. 
  3-ter. Per le finalita' di cui al comma  3-bis  Finpiemonte  S.p.a.
provvede  a  concludere  con  le  banche   interessate   intese   che
comprendano anche un  impegno  di  cooperazione  delle  banche  nelle
eventuali azioni di recupero. 
  3-quater.  La  Giunta  regionale,  con  successivo   provvedimento,
stabilisce le  modalita'  attuative  dell'intervento  di  Finpiemonte
S.p.a. In particolare, individua tempi e modalita' per  le  richieste
di rimborso dei finanziamenti precisando altresi' eventuali criteri e
circostanze  tassative,  relative  alle  condizioni  economiche   dei
beneficiari  dei  finanziamenti  e  della  loro  famiglia,   la   cui
sussistenza puo' abilitare Finpiemonte s.p.a. a rinunciare, in  tutto
o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento. 
  3-quinquies. Per l'acquisto dei crediti  per  finanziamenti  e  per
l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo  e'  istituito
il Fondo Acquisizione Crediti con le risorse del  Fondo  speciale  di
garanzia di cui al comma 1. 
  3-sexies. Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti,  anche  per
effetto di rinunce consentite  dal  provvedimento  di  cui  al  comma
3-quater, restano a carico esclusivo del predetto Fondo  Acquisizione
Crediti di cui al comma 3-quinquies.».