Art. 14 Modifica alla legge regionale n. 3/2010 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 34 (Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia), sono aggiunti, infine, i seguenti: «3-bis. Finpiemonte S.p.a. e' autorizzata ad acquisire dalle banche, al valore nominale, la titolarita' dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto previsto dalla presente legge. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis Finpiemonte S.p.a. provvede a concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero. 3-quater. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, stabilisce le modalita' attuative dell'intervento di Finpiemonte S.p.a. In particolare, individua tempi e modalita' per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresi' eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza puo' abilitare Finpiemonte s.p.a. a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento. 3-quinquies. Per l'acquisto dei crediti per finanziamenti e per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo e' istituito il Fondo Acquisizione Crediti con le risorse del Fondo speciale di garanzia di cui al comma 1. 3-sexies. Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento di cui al comma 3-quater, restano a carico esclusivo del predetto Fondo Acquisizione Crediti di cui al comma 3-quinquies.».