Art. 16 Modifiche alla legge regionale n. 18/2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), e' aggiunto, infine, il seguente: «2-bis. Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB 19021 (Trasferimenti agli enti gestori dell'attivita' socio assistenziale).».