Art. 16 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 18/2007 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 22  della  legge  regionale  6  agosto
2007, n.  18  (Norme  per  la  programmazione  socio-sanitaria  e  il
riassetto del servizio sanitario regionale), e' aggiunto, infine,  il
seguente: 
    «2-bis. Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria
nell'UPB DB 19021 (Trasferimenti  agli  enti  gestori  dell'attivita'
socio assistenziale).».