Art. 17 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 9/2004 
 
  1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge
finanziaria per l'anno 2004), e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 21-bis. 
       Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa 
 
  1.  Nell'ambito  del  programma  assicurativo  per  i   rischi   di
responsabilita' civile  delle  aziende  sanitarie  regionali  di  cui
all'art.  21,  qualora   l'impresa   aggiudicataria   della   polizza
assicurativa  integrativa  del  fondo  speciale  sia  assoggettata  a
procedura di liquidazione coattaa mministrativa, la Giunta  regionale
e'  autorizzata  ad  erogare  alle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale, a titolo di anticipazione, con  facolta'  di  rivalsa,  le
somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri  rientranti  per
valore  nei  limiti  della  polizza  per  la  parte   di   competenza
dell'impresa assicurativa. 
  2.  Le  somme   percepite   dalle   aziende   sanitarie   regionali
relativamente  ai  sinistri  di   cui   al   comma   1,   a   seguito
dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa  assicurativa
sottoposta a procedura di liquidazione  coatta  amministrativa,  sono
trasferite alla Regione con le modalita' stabilite con  provvedimento
della Giunta regionale. 
  3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con  le
risorse  finanziarie  stanziate  nell'UPB  DB20151  e  per  gli  anni
successivi  con  le  risorse  finanziarie  individuate   secondo   le
modalita' previste dall'art. 8 della  legge  regionale  n.  7/2001  e
dall'art. 30  della  legge  regionale  4  marzo  2003,  n.  2  (Legge
finanziaria per l'anno 2003).».