Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 9/2004 1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), e' inserito il seguente: «Art. 21-bis. Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa 1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilita' civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'art. 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coattaa mministrativa, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facolta' di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa. 2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalita' stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).».