Art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 7/2001 1. In analogia con quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e nell'ambito delle disposizioni contenute nel successivo art. 42 della legge medesima, per la gestione delle disponibilita' di cassa in un'ottica consolidata includendo oltre alla Regione anche gli enti da essa dipendenti, al fine di far fronte agli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), sono introdotte modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). 2. Il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 7/2001 e' sostituito dal seguente: «1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalita' di calcolo di cui all'art. 33, comma 1, e' inserito nel bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento.». 3. Gli allegati A, B e C di cui all'art. 45 della legge regionale n. 7/2001 sono sostituiti dall'allegato C della presente legge. 4. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001 le parole «dei mesi di aprile, luglio e ottobre» sono sostituite con le parole «di ciascun mese». Le parole «nonche' le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento» sono sostituite con le seguenti: «La situazione di cassa, redatta secondo lo schema previsto nel regolamento, e' sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dal Collegio dei Revisori dei conti ove presente. Sono esonerati dagli adempimenti di cui al presente comma, relativi ai mesi da gennaio a novembre, gli enti i cui rispettivi Tesorieri e/o aziende di credito rendano disponibili alla Regione i dati di cassa in modalita' telematica». 5. Al comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001, dopo le parole «del bilancio della Regione.» sono aggiunte le seguenti parole: «Sono inoltre sospesi i trasferimenti di fondi regionali agli enti di cui agli allegati A e B e alle societa' a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C, nel caso in cui le proprie giacenze di cassa provenienti da fondi regionali siano sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli enti stessi». 6. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. I Tesorieri degli enti di cui agli allegati A e B e le societa' a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C versano, entro il 24 dicembre di ciascun anno alla Tesoreria della Regione, il novanta per cento della giacenza di cassa relativa a fondi di provenienza regionale alla stessa data, diminuita dei pagamenti obbligatori previsti fino alla fine dell'anno. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, tale somma e' restituita dalla Regione su richiesta dei rispettivi enti e societa' a partire dal giorno 10 gennaio dell'anno successivo. 2-ter. I movimenti di cui al comma precedente sono registrati in appositi capitoli, in entrata e in spesa, istituiti tra le contabilita' speciali.».