Art. 18 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 7/2001 
 
  1. In analogia con quanto stabilito dall'art. 14,  comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica) e nell'ambito delle disposizioni contenute  nel  successivo
art. 42 della legge medesima, per la gestione delle disponibilita' di
cassa in un'ottica consolidata includendo oltre  alla  Regione  anche
gli enti da essa dipendenti, al fine di far fronte  agli  adempimenti
previsti  dall'art.  10,   comma   4,   della   legge   n.   281/1970
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  Regioni  a  statuto
ordinario), sono introdotte  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile  della  Regione
Piemonte). 
  2. Il comma 1 dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  7/2001  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. L'eventuale disavanzo di amministrazione,  accertato  secondo
le modalita' di calcolo di cui all'art. 33, comma 1, e' inserito  nel
bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento.». 
  3. Gli allegati A, B e C di cui all'art. 45 della  legge  regionale
n. 7/2001 sono sostituiti dall'allegato C della presente legge. 
  4. Al comma 1 dell'art. 50  della  legge  regionale  n.  7/2001  le
parole «dei mesi di aprile, luglio e ottobre» sono sostituite con  le
parole «di ciascun mese». Le  parole  «nonche'  le  stime  di  quelli
attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La  situazione  di
cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento»
sono sostituite con le seguenti: «La  situazione  di  cassa,  redatta
secondo lo schema  previsto  nel  regolamento,  e'  sottoscritta  dal
legale rappresentante e vistata dal Collegio dei Revisori  dei  conti
ove presente. Sono esonerati dagli adempimenti  di  cui  al  presente
comma, relativi ai mesi  da  gennaio  a  novembre,  gli  enti  i  cui
rispettivi Tesorieri e/o aziende di credito rendano disponibili  alla
Regione i dati di cassa in modalita' telematica». 
  5. Al comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001, dopo le
parole «del  bilancio  della  Regione.»  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «Sono inoltre sospesi i trasferimenti di fondi regionali agli
enti  di  cui  agli  allegati  A  e  B  e  alle  societa'  a   totale
partecipazione regionale di cui all'allegato C, nel caso  in  cui  le
proprie giacenze  di  cassa  provenienti  da  fondi  regionali  siano
sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli enti stessi». 
  6. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge  regionale  n.  7/2001,
sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-bis. I Tesorieri degli enti di cui agli allegati A e  B  e  le
societa' a totale partecipazione  regionale  di  cui  all'allegato  C
versano, entro il 24 dicembre di ciascun anno  alla  Tesoreria  della
Regione, il novanta per cento della  giacenza  di  cassa  relativa  a
fondi di  provenienza  regionale  alla  stessa  data,  diminuita  dei
pagamenti  obbligatori  previsti  fino  alla  fine  dell'anno.  Fermo
restando quanto previsto  dal  precedente  comma  2,  tale  somma  e'
restituita dalla Regione su richiesta dei rispettivi enti e  societa'
a partire dal giorno 10 gennaio dell'anno successivo. 
  2-ter. I movimenti di cui al comma precedente  sono  registrati  in
appositi  capitoli,  in  entrata  e  in  spesa,  istituiti   tra   le
contabilita' speciali.».