Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 39/1995 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati) e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilita' di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge.».