Art. 20 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 39/1995 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1995,
n. 39 (Criteri e disciplina delle  nomine  e  incarichi  pubblici  di
competenza regionale e dei rapporti  tra  la  Regione  e  i  soggetti
nominati) e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la  legge,
il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la
possibilita' di designare o  nominare  quale  componente  l'assessore
regionale competente per materia, la Giunta regionale o il  Consiglio
regionale,  per  le  rispettive  competenze,  possono   decidere   di
provvedere direttamente alla designazione o  alla  nomina,  anche  in
deroga alle procedure di cui alle presente legge.».