Art. 21 Modifiche alla legge regionale n. 12/1972 1. Prima dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1072, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e' inserito il seguente: «Art. 01. Gruppi consiliari 1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attivita' istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attivita' come organi del Consiglio regionale. 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attivita' sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge cosi' come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).».