Art. 21 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 12/1972 
 
  1. Prima dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1072, n.  12
(Funzionamento dei Gruppi consiliari) e' inserito il seguente: 
 
                              «Art. 01. 
                          Gruppi consiliari 
 
  1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto  dallo  Statuto
della  Regione  Piemonte,  sono   articolazioni   organizzative   del
Consiglio  regionale   ai   fini   dell'espletamento   dell'attivita'
istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente
per lo svolgimento  di  tali  attivita'  come  organi  del  Consiglio
regionale. 
  2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' diverse da  quelle  di
cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono  formazioni  associative  di
consiglieri regionali e pertanto tali attivita' sono svolte in regime
privatistico, anche secondo  quanto  previsto  dalla  presente  legge
cosi' come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012,  n.  16
(Norme di riorganizzazione  della  Regione  Piemonte  ai  fini  della
trasparenza e della riduzione di costi).».