Art. 22 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 10/1972 
 
  1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 13 ottobre  1972,  n.
10, come sostituito dall'art. 3 della  legge  regionale  27  dicembre
2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini
della trasparenza e della riduzione di costi), all'inizio  del  comma
sono inserite le seguenti parole «Fatto salvo quanto  previsto  dalla
legge regionale 30 dicembre 1981, n.  57  (Assicurazione  contro  gli
infortuni dei Consiglieri regionali).».