Art. 22 Modifiche alla legge regionale n. 10/1972 1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole «Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).».