Art. 23 
 
                  Formazione continua del personale 
                  del servizio sanitario regionale 
 
  1. La Giunta regionale  definisce  con  appositi  provvedimenti  le
modalita' operative del programma di Educazione Continua in  Medicina
(ECM) di cui all'art. 16-bis decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
  2.  I  soggetti  pubblici  e  privati  che  presentano  domanda  di
accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua
oppure richiedono l'accreditamento per specifiche  aree  formative  o
per  specifiche  professioni  sanitarie  sono  tenuti  al  preventivo
versamento in entrata sul bilancio regionale di  un  contributo  alle
spese secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale. 
  3. Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati  al  finanziamento
degli  oneri  diretti  e  indiretti  derivanti  dall'attuazione   del
programma  di  Educazione   Continua   in   Medicina   (ECM)   e   di
accreditamento dei Provider ECM. 
  4. Gli introiti di cui al comma 3,  valutati  in  200.000,00  euro,
sono iscritti con provvedimento della Giunta regionale nello stato di
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione  per
l'anno 2012 ed utilizzati per i fini previsti dallo stesso  comma  3.
Per gli anni successivi si provvede con  il  bilancio  annuale  della
Regione.