Art. 23 Formazione continua del personale del servizio sanitario regionale 1. La Giunta regionale definisce con appositi provvedimenti le modalita' operative del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui all'art. 16-bis decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. I soggetti pubblici e privati che presentano domanda di accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua oppure richiedono l'accreditamento per specifiche aree formative o per specifiche professioni sanitarie sono tenuti al preventivo versamento in entrata sul bilancio regionale di un contributo alle spese secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale. 3. Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati al finanziamento degli oneri diretti e indiretti derivanti dall'attuazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di accreditamento dei Provider ECM. 4. Gli introiti di cui al comma 3, valutati in 200.000,00 euro, sono iscritti con provvedimento della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2012 ed utilizzati per i fini previsti dallo stesso comma 3. Per gli anni successivi si provvede con il bilancio annuale della Regione.