Art. 24 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  La  legge  regionale  16  marzo  1998,  n.   10   (Costituzione
dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari) e' abrogata. 
  2. In via transitoria l'Agenzia regionale per  i  servizi  sanitari
(Aress) mantiene la propria attivita' ivi compresi i rapporti  attivi
e passivi, i rapporti  di  lavoro  del  personale  in  comando  dalle
aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo  relativamente  a
logistica,  edilizia  sanitaria,  HTA  e  HTM,  ECM,   accreditamento
istituzionale,  qualita'  e  rischio  clinico,  costi  standard,   in
servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione  ha
efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti
fino al 30 giugno 2013. 
  3.  L'art.  39  della  legge  regionale  6  agosto  2009,   n.   22
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009)  e'
abrogato.