Art. 24 Abrogazioni 1. La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari) e' abrogata. 2. In via transitoria l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) mantiene la propria attivita' ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA e HTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualita' e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013. 3. L'art. 39 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) e' abrogato.