Art. 6 
 
              Riscossione delle tasse automobilistiche 
                        da parte delle banche 
 
  1. La riscossione delle tasse automobilistiche e' consentita, oltre
ai soggetti previsti dalla  normativa  statale,  anche  alle  imprese
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, iscritte  all'albo
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 
  2. La Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  approva  lo
schema di convenzione per la disciplina del servizio  di  riscossione
delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le  modalita'
di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento  delle
somme riscosse, nonche' i costi a carico dell'utente e  le  cause  di
risoluzione. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  esonerati  dal  prestare
specifiche garanzie per la riscossione delle  tasse  automobilistiche
in ragione della capacita' finanziaria e solvibilita' dovute  per  lo
svolgimento dell'attivita' creditizia secondo  la  vigente  normativa
nazionale.