(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° Suppl. del 28 dicembre 2012 al n. 52 del 27 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, cosi' come contenuti nel disegno di legge n. 300 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) approvato dalla Giunta regionale in data 1° ottobre 2012. 2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese per interventi collegati alle calamita' naturali, alle spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti gia' stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della Sanita', nonche' quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale. 3. Gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1 sono integrati dalla nota di variazione allegata. 4. Per la sola durata temporale della presente legge, l'allegato delle spese obbligatorie e d'ordine, di cui al disegno di legge n. 300 approvato dalla Giunta regionale in data 1° ottobre 2012, e' integrato dai capitoli 157318, 1613 10 e 162634, che consentono il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del servizio sanitario.