(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
               2° Suppl. del 28 dicembre 2012 al n. 52 
                        del 27 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66  dello
Statuto e dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001,
n. 7 (Ordinamento contabile della Regione  Piemonte),  ad  esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2013,  il  bilancio
della Regione  per  l'anno  finanziario  2013,  limitatamente  ad  un
dodicesimo  per  mese  degli  stanziamenti,  secondo  gli  stati   di
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione  per
l'esercizio finanziario 2013, cosi' come  contenuti  nel  disegno  di
legge n. 300 (Bilancio di previsione per l'anno  finanziario  2013  e
bilancio pluriennale per gli  anni  finanziari  2013-2015)  approvato
dalla Giunta regionale in data 1° ottobre 2012. 
  2. Non sono soggetti alle  limitazioni  previste  al  comma  1  gli
stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle  spese
per interventi collegati alle calamita' naturali, alle spese  per  la
tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla  copertura
di contratti gia' stipulati, alle spese e trasferimenti necessari  al
settore della  Sanita',  nonche'  quelli  relativi  ai  trasferimenti
finanziari al Consiglio regionale. 
  3. Gli stanziamenti di bilancio di cui al comma  1  sono  integrati
dalla nota di variazione allegata. 
  4. Per la sola durata temporale della  presente  legge,  l'allegato
delle spese obbligatorie e d'ordine, di cui al disegno  di  legge  n.
300 approvato dalla Giunta regionale in  data  1°  ottobre  2012,  e'
integrato dai capitoli 157318, 1613 10 e 162634,  che  consentono  il
trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del  servizio
sanitario.