Art. 2 Variazioni compensative 1. La Giunta puo' effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualita' ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unita' previsionale di base. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.