Art. 2 
 
                       Variazioni compensative 
 
  1. La Giunta puo' effettuare, con un provvedimento  amministrativo,
variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale
di base, fatta eccezione per le spese in annualita'  ed  a  pagamento
differito, per quelle direttamente regolate  dalla  legge  e  per  le
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono
essere oggetto  di  variazioni  compensative,  con  un  provvedimento
amministrativo della Giunta regionale, solo  fra  capitoli  di  spesa
obbligatoria all'interno della stessa unita' previsionale di base. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  ad  apportare,  con  proprio
provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa  delle  partite  di
giro in relazione agli accertamenti sui  corrispondenti  capitoli  di
entrata ed entro i limiti tassativi  di  importo  degli  accertamenti
stessi.