Art. 4 Servizi offerti dalle biblioteche 1. Le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino e le loro forme di cooperazione aderiscono al Catalogo bibliografico trentino e al servizio di Prestito interbibliotecario e garantiscono, secondo quanto specificato dagli articoli 5 e seguenti di questo regolamento e dall'Allegato A: a) la fruizione da parte di tutti i cittadini di un servizio continuativo e regolare, attraverso l'adozione di orari adeguati alle esigenze del pubblico; b) la messa in disponibilita' delle risorse bibliografiche, documentarie e informative possedute; c) strumenti catalografici e un'organizzazione delle collezioni tali da rendere possibili autonomi percorsi di lettura, ricerca e approfondimento; d) un adeguato supporto di consulenza e di orientamento agli utenti, riferito sia al posseduto della biblioteca sia alle risorse disponibili nelle biblioteche di ogni tipologia del Sistema; e) il costante controllo delle proprie raccolte e dello stato fisico dei materiali che le compongono; f) lo svolgimento di attivita' di promozione culturale; g) la qualificazione e la standardizzazione dei propri servizi; h) la gratuita' dei servizi fondamentali della biblioteca, quali lettura, consultazione di documenti e risorse informative esterne (Internet), e prestito locale e l'agevolazione all'uso degli altri servizi offerti.