Art. 4 
 
                  Servizi offerti dalle biblioteche 
 
  1. Le biblioteche del Sistema  bibliotecario  trentino  e  le  loro
forme di cooperazione aderiscono al Catalogo bibliografico trentino e
al servizio di Prestito interbibliotecario  e  garantiscono,  secondo
quanto specificato dagli articoli 5 e seguenti di questo  regolamento
e dall'Allegato A: 
    a) la fruizione da parte di tutti  i  cittadini  di  un  servizio
continuativo e regolare, attraverso l'adozione di orari adeguati alle
esigenze del pubblico; 
    b) la  messa  in  disponibilita'  delle  risorse  bibliografiche,
documentarie e informative possedute; 
    c) strumenti catalografici e un'organizzazione  delle  collezioni
tali da rendere possibili autonomi percorsi  di  lettura,  ricerca  e
approfondimento; 
    d) un adeguato supporto di  consulenza  e  di  orientamento  agli
utenti, riferito sia al posseduto della biblioteca sia  alle  risorse
disponibili nelle biblioteche di ogni tipologia del Sistema; 
    e) il costante controllo delle proprie  raccolte  e  dello  stato
fisico dei materiali che le compongono; 
    f) lo svolgimento di attivita' di promozione culturale; 
    g) la qualificazione e la standardizzazione dei propri servizi; 
    h) la gratuita' dei servizi fondamentali della biblioteca,  quali
lettura, consultazione di documenti  e  risorse  informative  esterne
(Internet), e prestito locale e l'agevolazione  all'uso  degli  altri
servizi offerti.