Art. 2 Inserimento dell'articolo 1-bis della l.r. 39/2007 1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 39/2007, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Programmi di intervento). - 1. Gli enti locali hanno la facolta' di adottare programmi di intervento analoghi ai P.R.I.S. per risolvere le problematiche derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di loro competenza. 2. Nell'ipotesi in cui i comuni siano soggetti attuatori degli interventi, a loro insindacabile giudizio, possono ridurre del 50 per cento le indennita' di cui agli articoli 6 e 6-bis. 3. Ai programmi di cui al comma 1 si applicano le norme della presente legge in quanto compatibili.».