Art. 2 
 
         Inserimento dell'articolo 1-bis della l.r. 39/2007 
 
  1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 39/2007, e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Programmi di intervento). - 1. Gli enti locali hanno
la facolta' di adottare programmi di intervento analoghi ai  P.R.I.S.
per risolvere  le  problematiche  derivanti  dalla  realizzazione  di
infrastrutture e di opere pubbliche di loro competenza. 
  2. Nell'ipotesi in cui i  comuni  siano  soggetti  attuatori  degli
interventi, a loro insindacabile giudizio, possono ridurre del 50 per
cento le indennita' di cui agli articoli 6 e 6-bis. 
  3. Ai programmi di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  della
presente legge in quanto compatibili.».