Art. 6 
 
             Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2007 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 e' sostituito  dal
seguente: 
    «1.  La  Regione  tutela  lo  status  dei  soggetti  residenti  e
dimoranti  in  immobili  incompatibili  con  la  realizzazione  delle
infrastrutture di cui all'articolo 1,  comma  2.  I  requisiti  della
residenza e della dimora devono sussistere al momento della  notifica
dell'esproprio o all'atto dello stanziamento del  corrispettivo,  nel
caso di cessione volontaria del bene.». 
  2. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 sono sostituiti
dai seguenti: 
    «4. Ai locatari, residenti e dimoranti negli immobili di  cui  al
comma 1, che  chiedano  la  ricollocazione  in  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.), non assegnabili in quanto in  carente
stato di manutenzione, non e' corrisposta  l'indennita'  speciale  di
cui al comma 2, ma spettano  euro  10.000,00  aggiornati  annualmente
sulla base dell'indice ISTAT,  per  spese  di  trasloco  ed  allaccio
utenze. 
    5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'indennita' prevista al comma
2 e' corrisposta all'ente proprietario degli alloggi nella misura  di
euro 30.000,00, aggiornata annualmente sulla base dell'indice  ISTAT,
per la ristrutturazione e messa a norma degli alloggi interessati.». 
  3. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, le  parole:  «sul
territorio regionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito
del territorio provinciale.». 
  4. Dopo il  comma  8  dell'articolo  6  della  l.r.  39/2007,  sono
inseriti i seguenti: 
    «8-bis. I locatari residenti e dimoranti negli immobili di cui al
comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., se
in possesso dei requisiti previsti dalla  normativa  di  settore.  In
tale  caso  la  perdita  dell'immobile  e'  equiparata  allo  sfratto
esecutivo. 
    8-ter. In caso di assegnazione  e'  corrisposta  l'indennita'  di
euro 30.000,00  all'ente  proprietario  dell'alloggio  di  E.R.P.  in
relazione alla messa a disposizione dello stesso ed euro 10.000,00 al
locatario per spese di trasloco ed allaccio utenze. 
    8-quater. Le indennita' di cui al  comma  8-ter  sono  aggiornate
annualmente sulla base dell'indice ISTAT.». 
  5. Al comma 9  dell'articolo  6  della  l.r.  39/2007,  la  parola:
«produttive» e' sostituita dalla seguente: «economiche».